• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011
1) RICORSO DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. ARVEDI GIOVANNI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. CREMONESE S.P.A.; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 7) TITOLO III, CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3338/113PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011
1) RICORSO DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. ARVEDI GIOVANNI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. CREMONESE S.P.A.; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 7) TITOLO III, CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3338/113PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)
Con atto del 30 novembre 2010 il Procuratore Federale esponeva che la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, nel corso dell’esame della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al Campionato professionistico in corso, aveva riscontrato l’inosservanza da parte della società U.S. Cremonese S.p.A. dei termini stabiliti nel Com. Uff. n. 117/A del 25 maggio 2010 per il deposito, previsto dal punto 7 del Titolo III, dell’atto di nomina della persona indicata quale dirigente responsabile della gestione, deposito avvenuto solo il 10 luglio 2010, e cioè 10 giorni dopo la scadenza del termine. Venivano, pertanto, deferiti Giovanni Arvedi, quale Presidente e Legale Rappresentante della Società per violazione dell’art. 1, C.G.S., comma 1, in relazione al punto 7 citato del Com. Uff. 117/A del 2010, e la società U.S. Cremonese S.p.A. a titolo di responsabilità diretta delle violazioni contestate al proprio Presidente. Nel corso del procedimento gli incolpati si difendevano anche con memorie scritte nelle quali respingevano gli addebiti, deducendo, in particolare, la ricorrenza di un errore scusabile nel loro comportamento, desumibile dalla circostanza che il dato in questione poteva esser tratto dal modulo di censimento acquisito agli atti della Lega Pro. Con decisione del 24 febbraio 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che l’obbligo di cui al Titolo III punto 7 del Comunicato più volte citato era rimasto inadempiuto, dichiarava la responsabilità degli incolpati, applicando alla persona fisica l’ammenda di € 5.000,00 ed alla società l’ammenda di € 10.000,00. Contro questa pronuncia proponevano appello gli incolpati, mediante reclamo proposto a questa Corte dal direttore generale, munito di poteri di rappresentanza legale. Dell’impugnazione si osservava che la società, rispettando la previsione di cui all’art. 9, lett. b), del Titolo III del Com. Uff. in questione aveva “regolarmente depositato tutta la documentazione attestante la composizione della compagine sociale”, da cui si arguiva il nome del dirigente responsabile della gestione. Tale adempimento faceva sì, ad avviso, degli appellanti, che fossero soddisfatti i requisiti pubblicitari imposti dalla normativa federale e chiariva anche come la loro condotta fosse stata improntata alla buona fede: si chiedeva, pertanto, che, in riforma della pronuncia impugnata, venisse esclusa la loro responsabilità. All’odierna udienza di discussione reclamante e resistente insistevano nelle rispettive posizioni, chiedendo, rispettivamente, l’accoglimento ed il rigetto del reclamo. Ciò premesso, queste Sezioni Unite sono dell’avviso che il reclamo meriti accoglimento. Ed invero, la contestazione mossa all’odierna appellante aveva ad oggetto il mancato deposito dell’atto costitutivo (o dimostrativo) della nomina della persona indicata quale dirigente responsabile della gestione societaria. Più specificamente l’accusa si è concentrata sulla tardività del deposito stesso, che sarebbe avvenuto solo successivamente alla data del 30 giugno 2010 prevista dal punto 7 Titolo III più volte citato. Ora, il Collegio osserva che la disposizione di cui si tratta è stata tanto nella sostanza quanto nella forma rispettata dall’appellante, e, quel che più conta, nessuna carenza funzionale nella conduzione della società U.S. Cremonese S.p.A. si è in alcun modo verificata. Ed invero, il bene fondamentale tutelato dalla norma in questione è all’evidenza costituito dalla effettiva e formale attribuzione dei compiti di gestione societaria ad un dirigente espressamente designato, le cui attribuzioni siano chiaramente ed analiticamente enunciate nell’atto di preposizione. La norma va altresì agevolmente interpretata nel senso che dell’atto di nomina debba essere data adeguata pubblicità nei confronti dei terzi e fornita idonea notizia agli organi federali ed alle Leghe in ogni occasione utile, e cioè indipendentemente dalle scadenze legate ai termini che disciplinano l’ammissione al campionato successivo. Ed infine, l’attività di deposito prevista dalla norma deve essere ragionevolmente intesa in modo da non creare un ingiustificato aggravamento della posizione soggettiva della società tesserata in contrasto con le regole di efficienza dell’azione amministrativa e di necessaria circolazione di documenti ed informazioni riguardanti un medesimo soggetto all’interno dell’organizzazione federale. La triplice articolazione ermeneutica che queste Sezioni Unite offrono del punto 7 in questione conduce con immediatezza a concludere che ciascuno dei segmenti comportamentali previsti dalla norma stessa è stato pienamente soddisfatto dalla reclamante. Ciò è vero se si considera che l’atto di preposizione del dirigente delegato alla gestione societaria, Sandro Turotti risale, com’è stato ampiamente documentato nel presente procedimento, alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2008. È altresì documentalmente provato che i dati concernenti sia la data sia la fonte di preposizione institoria al Turotti sono immediatamente rintracciabili nel documento depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cremona in cui non soltanto è riportato il nome del Direttore Generale, con l’indicazione del suo atto di nomina, e della durata della carica (fino alla revoca), ma, soprattutto, è analiticamente descritto il plesso delle attribuzioni, evidentemente atte ad integrare il requisito di responsabilità gestoria voluto dal punto 7 più volte citato. Ed infine, il documento camerale in questione era incontrovertibilmente acquisito agli atti della Federazione o di una sua articolazione, sicchè sarebbe irragionevole e vessatorio giudicare passibile di sanzione per una pretesa violazione disciplinare il fatto di chi soddisfi l’adempimento pubblicitario o del deposito documentale attraverso l’ovvio riferimento a documenti già in possesso dell’organo deliberante e dallo stesso, pertanto, facilmente consultabili. In altri termini, non appaiono ragioni sufficienti a queste Sezioni Unite per sostenere che la condotta della reclamante si sia materialmente o anche solo formalmente sottratta agli obblighi su di essa incombenti. L’appello va, pertanto, accolto con annullamento della pronuncia impugnata e della sanzione inflitta. La tassa va conseguentemente restituita. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. ARVEDI GIOVANNI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. CREMONESE S.P.A.; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 7) TITOLO III, CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3338/113PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)"