F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 11 Aprile 2011 1) RICORSO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SABBATANI DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE – NOTA N. 4624/1176PF09- 10/SP/BLP DEL 18.1.2011 – , DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10 COMMI 2 E 6, 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 30 E 66, COMMA 4, NOIF – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 11 Aprile 2011 1) RICORSO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SABBATANI DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE - NOTA N. 4624/1176PF09- 10/SP/BLP DEL 18.1.2011 - , DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10 COMMI 2 E 6, 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 30 E 66, COMMA 4, NOIF – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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