CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 20 del 04/10/2010 Aprilia Volley A.S.D. s.r.l. contro Federazione Italiana Pallavolo e Lega Pallavolo Serie A femminile

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 20 del 04/10/2010 Aprilia Volley A.S.D. s.r.l. contro Federazione Italiana Pallavolo e Lega Pallavolo Serie A femminile L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Massimo Luciani prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 19/2010, presentato in data 7 settembre 2010 dalla società sportiva dilettantistica Aprilia Volley s.r.l. contro la Federazione Italiana Pallavolo e la Lega Pallavolo Serie A Femminile avverso la decisione della Corte d’appello federale FIPAV del 2 agosto 2010 di rigetto del ricorso avverso Comunicazione del Giudice di Lega n. 11/2010 con cui era stato respinto il ricorso dell’Aprilia Volley nei confronti del provvedimento, in data 14 luglio 2010, con cui la Commissione Ammissione al campionato della Lega Pallavolo Serie A femminile 2010/11 aveva sancito l’insussistenza, in capo all’odierna ricorrente, dei requisiti per l’ammissione a detto campionato. Vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti – Federazione Italiana pallavolo (F.I.P.A.V.) e Lega Pallavolo Serie A Femminile (L.P.F.); udito nella udienza del 20 settembre 2010 il relatore, prof. Roberto Pardolesi; uditi per la parte ricorrente – Aprilia Volley – l’avv. Cajetano Maria Vecchione, e per le parti resistenti rispettivamente l’avv. Giancarlo Guarino per la F.I.P.A.V. e l’avv. Stefano Francesco Tagliabue per la L.P.F.; Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso, presentato a questa Alta Corte in data 7 settembre, la società Aprilia Volley ha impugnato la decisione della Corte d’appello federale FIPAV del 2 agosto 2010 (pubblicata con C.U. n. 50- CAF) di rigetto del ricorso avverso Comunicazione del Giudice di Lega n. 11/2010 del 21 luglio 2010 con cui era stata rigettata l’impugnazione, ad opera della stessa Aprilia Volley, del provvedimento, in data 14 luglio 2010, con cui la Commissione Ammissione al campionato della Lega Pallavolo Serie A femminile 2010/11 aveva sancito l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione a detto campionato della ricorrente. Nel ricorso la società Aprilia Volley ha illustrato le ragioni della competenza dell’Alta Corte, deducendo che la decisione della CAF (n. 50 del 2 agosto 2010) doveva considerarsi definitiva e non ulteriormente ricorribile nell’ambito della giustizia sportiva di lega e federale e che la questione assumeva notevole importanza anche in vista dei principi fondamentali che si ritenevano violati nella circostanza. Nel merito osservava, quanto al primo rilievo in ordine all’insussistenza dei requisiti per l’ammissione al campionato, che la pretesa esistenza di un debito nei confronti della F.I.P.A.V., per l’importo di Euro 6.595, scaduto alla data del 31 maggio 2010, in relazione alla disposizione di cui all’art. 9, n. 2 lett. e) del Regolamento di ammissione ai campionati serie A1 e A2 femminili per la stagione sportiva 2010/11 (RAC) non poteva giustificare la mancata ammissione, poiché la norma regolamentare citata da ultimo non contiene alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà del termine del 31 maggio 2010, sì che quest’ultimo deve qualificarsi ordinatorio ai sensi dell’art. 152 c.p.c. Osservava, inoltre, che a detta data risultava, nell’estratto conto consultabile in fase di tesseramento on-line, un debito totale diverso e superiore a quello successivamente (2 luglio 2010) determinato nell’importo sopra indicato; e che, per conseguenza, a quella data il debito non era né certo né determinabile, e ciò per fatto non imputabile all’odierna ricorrente. La discordanza sull’entità dell’ammontare dovuto aveva determinato un serrato scambio di comunicazioni, in esito alla quale la F.I.P.A.V. aveva rettificato l’originaria richiesta e finalmente accertato la somma realmente dovuta, che la società Aprilia Volley aveva poi provveduto a corrispondere (in data 17 luglio 2010). Quanto al secondo rilievo –esistenza di crediti vantati da alcuni tesserati relativi alla stagione sportiva 2008/09 in relazione all’art. 2 n. 7 lett. h), ult. comma, RAC-, la società deduceva, in sostanza, che siffatta circostanza non costituiva causa di non ammissione al campionato in quanto la norma invocata prevede il solo obbligo - per le società che abbiano riportato sentenze definitive di condanna da parte di organi di giustizia sportiva della F.I.P.A.V. attestanti una violazione del generale dovere di lealtà sportiva con specifico riferimento alla veridicità di dichiarazioni o documenti ovvero alla sussistenza di requisiti richiesti quali condizioni essenziali per l’ammissione ai campionati 2009/10- di rilasciare idonee liberatorie o quietanze per la totalità degli impegni economici assunti nei confronti dei tesserati per la stagione 2009/10. Non poteva, pertanto, considerarsi, sulla base della lettera della norma regolamentare, causa di esclusione il mancato saldo dei debiti nei confronti dei tesserati relativi alla stagione 2008/09. La ricorrente sollevava, inoltre, dubbi di costituzionalità, sotto svariati profili, concernenti la previsione di retroattività di una disciplina sanzionatoria applicabile nei soli confronti di società che avessero già ricevuto sentenze definitive di condanna da parte degli organi di giustizia sportiva della F.I.P.A.V. La ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con accertamento dell’invalidità del provvedimento impugnato e sua integrale riforma, con l’effetto di determinare l’iscrizione della ricorrente al Campionato 2010/11; ha richiesto altresì, in via istruttoria, una serie di accertamenti e prove testimoniali. 2.- Si sono costituite in giudizio, come parti resistenti, tanto la F.I.P.A.V. quanto la L.P.F. 2.1.- Con memoria, depositata il 10 settembre 2010, la F.I.P.A.V. ha contestato i motivi di gravame, eccependone preliminarmente l’inammissibilità sia per carenza del presupposto del previo esperimento dei ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale, sia per incompetenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva a favore di quella del TNAS. Sul primo profilo, ha ricordato come, a norma dell’art. 60, comma 1, ult. parte, Statuto F.I.P.A.V. (ribadito dall’art. 2, comma 5, Regolamento giurisdizionale F.I.P.A.V.), la Corte federale abbia competenza a giudicare in ordine alla decisioni CAF relative a motivi di legittimità circa l’interpretazione di norme dello statuto e dei regolamenti. Per essere il Regolamento di ammissione ai campionati disciplina adottata dalla Lega su delega della Federazione, esso deve considerarsi a tutti gli effetti regolamento federale, sì che, dovendo le questioni di legittimità in ordine alla sua interpretazione, quali quelle agitate nel caso di specie, essere portate innanzi alla Corte federale, l’omissione di tale procedura rende inammissibile l’odierno ricorso. Quanto al secondo profilo, ha osservato che il riferimento dell’art. 21, comma 14, del Codice ACGS alle controversie sportive regolate in precedenza da regolamenti particolari (relativi a discipline professionistiche) non può essere interpretato nel senso di conferire all’Alta Corte una competenza generale, che andrebbe tra l’altro a incidere su quella del TNAS, dal momento che si controverte su posizioni disponibili e pertanto compromettibili in arbitri; e proprio al TNAS andrebbe riconosciuta la competenza sul caso in esame. Sul merito, la F.I.P.A.V. ha contestato in toto le ragioni addotte dalla società ricorrente per inficiare le motivazioni in forza delle quali il suo ricorso era stato respinto dalla CAF. 2.2.- Con memoria depositata il 9 settembre 2010, la L.P.F. ha a sua volta eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato esperimento dei rimedi endofederali, nonché, sotto altro profilo, per la carenza di notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale, sia in punto di fatto, perché il sodalizio ricorrente non ha contestato gli elementi fattuali che hanno condotto alla decisione della CAF, sia per l’inconsistenza dei profili di diritto, tanto per quanto riguarda il versante del mancato rispetto delle norme che presiedono al procedimento ammissivo, quanto per quel che attiene alle pretese violazioni di principi costituzionali. Nel merito, ha argomentato per l’infondatezza di entrambi i motivi del ricorso. 3.- Disposta l’udienza per il giorno 20 settembre 2010, alle parti è stato concesso il termine del 16 settembre per lo scambio di ulteriori memorie, ritualmente presentate dalla società Aprilia Volley e dalla L.P.F. Con la propria memoria autorizzata, la società Aprilia Volley ha contestato la riconducibilità dei regolamenti di Lega al novero dei regolamenti federali, per i quali soltanto, a suo avviso, l’art. 60, comma 1, Statuto F.I.P.A.V. fissa la competenza della Corte federale per giudicare impugnazioni basate su motivi d’interpretazione: tanto più che l’art. 9, comma 7, RAC 2010/11 contempla la sola possibilità, per le società non ammesse al campionato, di ricorrere alla CAF, senza riferirsi, come avviene invece nel RAC 2010/11 di Pallavolo Maschile serie A1 e A2, alle modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal Regolamento giurisdizionale della F.I.P.A.V. Per parte sua, la L.P.F. ha ribadito che il riconoscimento delle leghe e l’approvazione dei regolamenti di lega da parte del Consiglio federale F.I.P.A.V. implicano la ricomprensione di questi ultimi nel novero dei regolamenti federali; il RAC va conseguentemente riguardato come espressione concreta di funzione deputata dallo Statuto F.I.P.A.V. alla L.P.F. Il ricorso è passato in decisione il 20 settembre 2010 dopo ampia discussione da parte dei difensori della società ricorrente e delle resistenti F.I.P.A.V. e Lega. Considerato in diritto 1.- Va preliminarmente esaminata, per la sua priorità logica, la prima eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata tanto dalla F.I.P.A.V. quanto dalla L.P.F. nelle rispettive memorie di costituzione. Federazione e Lega convenute rilevano che contro la decisione impugnata andava esperita impugnativa alla Corte federale F.I.P.A.V.; ne discenderebbe la carenza del previo esperimento dei rimedi previsti dalla giustizia sportiva federale come condizione di ammissibilità del ricorso innanzi a questa Alta corte. 2.- L’eccezione è fondata. 3.- Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Codice ACGS, l’avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale è condizione di ammissibilità del giudizio avanti alla corte. 4.- Lo Statuto F.I.P.A.V., all’art. 60, comma 1, prevede che, nei confronti delle decisioni della CAF sia esperibile ricorso innanzi alla Corte federale per soli motivi d’interpretazione dello Statuto e dei regolamenti federali. L’analoga disposizione di cui all’art. 2, comma 5, del Regolamento giurisdizionale si riferisce, senza qualificazione alcuna, ai regolamenti. Nella specie, le parti riconoscono per implicito, posto che nessun dubbio è stato sollevato al riguardo, che le questioni controverse attengono a profili interpretativi del RAC; sì che il solo profilo su cui si appuntano i dubbi, per quanto qui interessa, attiene alla natura di detto regolamento di ammissione, se, cioè, esso vada, o non, ricondotto al novero dei regolamenti federali. 5.- L’art. 66 Statuto F.I.P.A.V. prevede, al comma 1, il riconoscimento, da parte della Federazione, delle Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela e rappresentanza degli interessi degli iscritti; il comma 2 specifica che le Leghe sono rette da Statuti e regolamenti che devono essere approvati dal Consiglio federale della F.I.P.A.V. Alle Leghe, ex comma 4 della medesima disposizione, è demandato il compito di organizzare l’attività agonistica relativa al proprio settore, salva la possibilità, ai sensi del comma 6, che, in casi specificamente individuati, la cura dei compiti assegnati alla lega siano avocati al Consiglio federale. Dal complesso di queste disposizioni è dato dedurre che le competenze regolamentari in materia di pallavolo fanno capo alla Federazione, che provvede a delegarle, in parte, alle Leghe, senza che ciò comporti rinunzia alla loro titolarità formale. Il Regolamento di ammissione al campionato è espressione di tale delega funzionale; come tale, esso va ascritto al novero dei regolamenti federali, per i quali il precitato art. 60, comma 1, Statuto F.I.P.A.V. –norma generale, di applicazione necessaria, senza bisogno di specifica menzione per le singole fattispecie- prevede il ricorso in ultima istanza alla Corte federale F.I.P.A.V. Ne consegue che la decisione della CAF andava appellata innanzi alla Corte federale F.I.P.A.V. come condizione di ammissibilità del ricorso innanzi alla ACGS. 6.- La ritenuta inammissibilità del ricorso esime dall’analisi degli ulteriori profili di inammissibilità e dei motivi in cui esso si articola. 7.- Sussistono giusti motivi, in vista della particolarità delle questioni sollevate, per dichiarare interamente compensate le spese di lite. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA il ricorso inammissibile; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 20 settembre 2010. Il Presidente F.to Riccardo Chieppa Il Relatore F.to Roberto Pardolesi Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 4 ottobre 2010. Il Segretario F.to Alvio La Face
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