CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 20/01/2011 A.S.D. Real Nocera Superiore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.S.D. Casertana Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 20/01/2011 A.S.D. Real Nocera Superiore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.S.D. Casertana Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto De Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. Ric. n. 26/2010 proposto dalla società A.S.D. Real Nocera Superiore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società A.S.D. Casertana Calcio per l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale (FIGC) – pubblicata sul C.U. FIGC n. 107/CGF del 26/11/2010 - con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa società Real Nocera nei confronti della A.S.D. Casertana finalizzato all’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale con cui è stato rigettato il reclamo avanzato dalla società Real Nocera in merito alla regolarità della gara disputatasi il giorno 10/10/10 tra Real Nocera e Casertana e valida per il Campionato Nazionale Dilettanti Serie D – Girone I – per la posizione irregolare di tesseramento nelle fila della Casertana del calciatore Esposito Emmanuele. Vista la costituzione in giudizio della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C) - e della controinteressata società A.S.D. Casertana Calcio; Udito nella udienza del 20 gennaio 2011 il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco; Uditi per la società ricorrente – A.S.D. Real Nocera Superiore – l’avv. Gaetano Aita, e per la parte resistente costituita – Federazione Italiana Giuoco Calcio – l’avv. Mario Gallavotti e l’avv. Stefano La Porta. Ritenuto in fatto Con ricorso in data 16 dicembre 2010, la A.S.D. Real Nocera Superiore esponeva quanto segue. Il calciatore Emmanuele Esposito, nato il 4 Aprile 1991, era stato tesserato, all'inizio della stagione sportiva 2010 / 2011, con qualifica di "giovane di serie" (avendo stipulato un contratto di addestramento e formazione tecnica) nell'U.S. Avellino Calcio, “squadra militante nel campionato di Seconda Divisione della Lega - Pro ". Successivamente, stipulato il contratto da professionista, detto Esposito aveva preso parte alla partita Salernitana-Avellino (19 settembre 2010). Intervenuta (1°ottobre 2011) la risoluzione di detto rapporto con l'Avellino, il calciatore, in data 7 ottobre 2010, era stato tesserato quale giovane di serie con la società dilettantistica A.S.D. Casertana Calcio e, in data 10 ottobre 2010, aveva preso parte alla gara Casertana Calcio contro A.S.D. Real Nocera Superiore (Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, girone I) conclusasi, in favore della Casertana, con il punteggio di 3 - 0. Avverso il risultato di detta gara, la Real Nocera Superiore ha proposto reclamo al Giudice Sportivo sostenendo " la posizione irregolare di tesseramento " del calciatore Esposito che aveva preso parte alla gara prima che fossero trascorsi " almeno 30 giorni da quando aveva disputato la sua ultima partita come professionista ". Ad avviso del reclamante - nei confronti della Casertana - si sarebbe dovuta irrogare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio a tavolino di 3 - 0 in favore della Real Nocera (con 3 punti in più in classifica). Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo osservando: che il giocatore Esposito, alla data del 19 settembre 2010 (allorquando aveva preso parte alla gara Salernitana - Avellino valevole per il Campionato Nazionale " Dante Berretti ") era tesserato con la Soc. U.S. Avellino con il medesimo status iniziale (giovane di serie ex art. 33 NOIF); che il predetto aveva assunto lo status di calciatore professionista soltanto in data 4 ottobre 2010, prendendo poi parte alla suindicata gara (Casertana - Real Nocera Superiore); che, pertanto, non si era verificata l'ipotesi di cui all'art. 114 NOIF che riguarda il calciatore già professionista tesserato come dilettante prima del decorso del lasso di tempo di 30 giorni: l'Esposito, alla data in cui aveva partecipato alla gara, rivestiva la qualifica di giovane di serie e non era ancora in possesso dello status di professionista, raggiunto solo successivamente (4 ottobre 2010): non avrebbe dovuto rispettare alcun decorso del termine. La decisione del Giudice Sportivo è stata, su appello del Real Nocera, confermata dalla Corte di Giustizia Federale con decisione 26 novembre 2010 (alla data del reclamo avanti a questa Corte non ne era stata pubblicata la motivazione). Avverso tale decisione la Real Nocera Superiore ha proposto il ricorso in esame. Sostenuta, con argomentazioni varie, la competenza di questa Alta Corte di Giustizia Sportiva e fatta una lunga premessa in materia di diritto calcistico nazionale e internazionale (sullo status, sul tesseramento, sul trasferimento etc.), la ricorrente Real Nocera Superiore ha nel merito sostanzialmente esposto le stesse censure di cui ai precedenti reclami e ha dedotto che " l'art. 114 NOIF dev'essere interpretato in base al Regolamento FIFA" nel senso che, per la definizione della qualifica di professionista, occorrerebbe fare riferimento all'art. 3 di detto regolamento e non alla normativa interna federale. In conclusione la ricorrente ha chiesto che questa Alta Corte dichiarasse la propria competenza (o, in via subordinata, quella del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport con trasmissione degli atti allo stesso) e annullasse la decisione della Corte di Giustizia Federale che aveva confermato quella del Giudice Sportivo irrogando alla A.S.D. Casertana Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio a tavolino di 3 - 0 in favore della A.S.D. Real Nocera, con condanna delle convenute (FIGC e A.S.D. Casertana Calcio) al pagamento delle spese processuali. Costituitasi in giudizio, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha contestato la ricorrenza del requisito (rectius: condizione di ammissibilità) della notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo Nazionale (art. 1, comma 3 C 3 A.C.G.S.) chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile. Sostiene in punto la FIGC che la presente controversia (ben diversamente da quella sull'ammissibilità di una società al Campionato, decisa da questa Corte con sentenza 21 settembre 2010 e citata dal ricorrente) riguarda la semplice omologazione di una partita e la pretesa applicazione di una sanzione disciplinare. Trattasi dunque, osserva la FIGC, di questione di modesta rilevanza, neppure arbitrabile avanti al T.N.A.S. "in considerazione dell'espressa esclusione della controversie inerenti all'omologazione di risultati sportivi e alla sanzione della perdita della gara dal novero della questioni che possano essere devolute alla cognizione del T.N.A.S" (art. 30 Statuto Federale). Nel merito la FIGC controdeduce: che il giovane Esposito, allorquando aveva disputato la gara del 10 ottobre 2010 nelle fila dell'Avellino, "era tesserato come giovane di serie e non aveva stipulato il contratto da professionista, ma il diverso contratto di cui all'art. 33 NOIF”; che il giovane di serie comunque non assume automaticamente lo status di professionista: nell'ultimo anno - quello in cui compie 19 anni - può soltanto essergli riconosciuto un indennizzo, ma "senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di professionista" (cfr. art. 33 NOIF); che inoltre lo stesso può, solo in accoglimento di una espressa richiesta di specifico tesseramento, assumere lo status di professionista: occorre dunque che si verifichi formalmente tale passaggio successivo, in realtà non avvenuto; che pertanto l'Esposito, non essendo giocatore professionista, non avrebbe potuto disputare con tale qualifica alcuna gara; che conseguentemente il termine di 30 giorni dall'ultima gara di professionista, previsto con riferimento allo stesso presupposto sia dall'art. 114 NOIF che dall'art. 3 Regolamento FIFA, non era applicabile al caso di specie e dunque la Casertana non lo avrebbe potuto violare; che neppure la sola partecipazione al Campionato Berretti, al quale possono partecipare tutti i calciatori, qualunque sia il tipo di tesseramento e indipendentemente dall'attività svolta in altre manifestazioni ufficiali, avrebbe potuto, con riferimento alla stagione sportiva che interessa, far acquisire all'Esposito lo status di professionista. Nel giudizio si è costituita anche la A.S.D. Casertana Calcio che ha svolto considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle della FIGC, sia con riferimento all'inammissibilità del ricorso per mancanza della prescritta notevole rilevanza, sia in relazione al merito, ribadendo, in particolare, che il giovane di serie può assumere la qualifica di giocatore professionista solo quando abbia sottoscritto il relativo contratto. Non essendo stato stipulato detto contratto, l'Esposito, nel caso di specie, aveva partecipato alla gara indicata (fra Salernitana ed Avellino, svoltasi il 19 settembre 2010) esclusivamente nella qualità di giovane di serie. Alle surriferite controdeduzioni della FIGC e della Casertana ha, con ulteriore memoria, replicato la A.S.D. Real Nocera insistendo sulle argomentazioni già svolte e ponendo l'accento sull'afflittività, per una società di calcio, della perdita di una gara e anche sull'entità, non irrilevante, dell'indennizzo corrisposto nel caso di specie (circa € 600,00) al giovane di serie Esposito, importo superiore ad un mero indennizzo (e anche da qui la necessità di qualificarlo professionista) e sottolineando la pretesa violazione, da parte della Federazione, dei precetti vincolanti imposti dalla FIFA e, infine, la particolare qualificazione del Campionato Berretti. Considerato in diritto Prescrive l'art.1, comma 3, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva che condizioni di ammissibilità del giudizio avanti all'Alta Corte sono la notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo nazionale valutata dall'Alta Corte in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame e l'avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla Giustizia Sportiva Federale (esperimenti effettuati). Per contro, nel caso in esame oggetto della controversia è l'omologazione di una gara del Campionato Dilettante Serie D, Girone I, disputatasi fra A.S.D. Casertana Calcio e A.S.D. Real Nocera Superiore, conclusasi con il punteggio di 3 - 0 a favore della prima. In relazione a detta gara la Real Nocera censura la decisione della Corte di Giustizia Federale (che ha confermato quella del Giudice Sportivo), ne chiede l'annullamento, e invoca, nei confronti della squadra avversaria, la sanzione sportiva della perdita della gara (a tavolino per 3 - 0) sul presupposto di fatto che il giocatore Esposito della Casertana si sarebbe trovato in posizione irregolare per aver giocato da dilettante prima che fossero trascorsi almeno 30 giorni da quando aveva disputato la sua ultima partita come professionista. Le convenute hanno rilevato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 3, comma 3, prima parte, del Codice dell' Alta Corte di Giustizia Sportiva. Osserva il collegio che nella specie non è certamente riscontrabile la notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale di cui al surriferito art. 1, comma 3, vertendosi nella mera ipotesi fattuale della richiesta - non accolta - di una sanzione sportiva da comminarsi eventualmente alla squadra avversaria per la pretesa posizione irregolare di un suo giocatore. Come questa Alta Corte ha più volte chiarito, la notevole rilevanza dev'essere valutata con riferimento all'ordinamento sportivo nazionale. Per contro nel caso di specie trattasi, come accennato, di una controversia ricadente nel limitato ambito della mera omologa di una partita fra due squadre dilettantistiche in dipendenza della pretesa mancata applicazione di una sanzione sportiva. Risulta dunque evidente, in ragione della questione di fatto in esame, il ben modesto rilievo della questione (sollevata, peraltro, nell'ambito di un Campionato dilettantistico di Serie D, girone I) cui necessariamente consegue l'assoluta carenza della notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo, tassativamente richiesta, come già precisato, quale condizione di ammissibilità del giudizio avanti a questa Alta Corte. Questa Corte ha più volte ribadito invero che la mancanza di rilevanza può essere desunta anche soltanto in ragione delle questioni di fatto dedotte. Non sembra superfluo peraltro rilevare ad abundantiam che neppure risulta in alcun modo dimostrata la pretesa incongruenza fra la normativa emessa dalla FIGC e quella statuita dalla FIFA. Anche sotto questo profilo (di diritto), sarebbe evidente pertanto la carenza della necessaria rilevanza. Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale. Neppure sussistono le condizioni (cfr. anche art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC) per trasmettere gli atti per competenza al Tribunale Nazionale dello Sport, come in via subordinata ha chiesto la ricorrente. Ricorrono giusti motivi (comportamento delle parti, etc.) per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del procedimento. 6 P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA inammissibile il ricorso; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 20 gennaio 2011. Il Relatore F. to Giovanni Francesco Lo Turco Il Presidente F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma l’11 febbraio 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it