CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 30/03/2011 Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 30/03/2011 Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore,
dott. Alberto De Roberto,
dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
prof. Massimo Luciani,
prof. Roberto Pardolesi,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2011, presentato in data 18 febbraio 2011 dalla società Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e nei confronti della società A.C. Rimini 1912
avverso
la decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC del 19 gennaio 2011, di cui al C.U. n. 158/CGF - confermativa della decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la sconfitta a tavolino (con il punteggio di 0-3) nei confronti della Polisportiva Olympia Agnonese, per avere la medesima società fatto partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare, per essere sceso il numero di “giovani” nati dal 1° gennaio 1991 in poi al di sotto di 2 nell’ambito della presenza prescritta di almeno 4 giocatori “giovani” (regola di cui al Comunicato Uff. n. 1 del 1° luglio 2010 del Comitato interregionale, Campionato Serie D), ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata e al ripristino del risultato ottenuto sul campo dalla Polisportiva Olympia Agnonese (vittoria per 4-1 sul Rimini) con i provvedimenti consequenziali in ordine alla classifica del Campionato Serie D Interregionale Girone F 2010/2011 e relativo punteggio,
vista la costituzione in giudizio della parte resistente, F.I.G.C.;
udito nella udienza del 10 marzo 2011 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa;
uditi per la parte ricorrente – Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. – l’avv. Romano Cerquetti e per la parte resistente – F.I.G.C. – l’avv. Mario Gallavotti;
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso 17-18 febbraio 2010 la Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. ha impugnato avanti a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e dell’A.C. Rimini 1912 la decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC del 19 gennaio 2011, di cui al C.U. n. 158/CGF - confermativa della decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la sconfitta a tavolino (con il punteggio di 0-3) nei confronti della Polisportiva Olympia Agnonese.
La ricorrente, dopo avere ampiamente esposto la notevole rilevanza delle questioni dedotte per l’ordinamento sportivo italiano, le ragioni relative alla ammissibilità del ricorso avanti a questa Alta Corte e le vicende di fatto che hanno portato alle decisioni in sede di Giustizia sportiva, ha posto in evidenza: 1) che il gioco era rimasto sempre fermo, in attesa della esecuzione di un calcio di rigore per la squadra Agnonese, nel quale periodo era sopravvenuto sia il malore del portiere portato fuori campo per essere soccorso, sia un trambusto ingeneratosi in campo, sia una seconda sostituzione che ripristinava la presenza di “giovani” nelle fasce previste; 2) che il gioco è ripreso solo quando sono avvenute le due sostituzioni, verificatesi semplicemente in una sequenza errata, tuttavia con l’esito di salvaguardare la permanenza in squadra di 4 juniores nel rispetto delle fasce di età statuite (1 dal 1990 in poi, 2 dal 1991 in poi, 1 dal 1992 in poi); 3) che l’entrata in campo del portiere in sostituzione era avvenuta su sollecitazione degli Ufficiali di gara senza richiesta della Agnonese e senza consegna del foglietto relativo; 4) che, accortosi di quanto avvenuto, l’allenatore dell’Agnonese richiamava in tutta fretta il giocatore che era entrato in campo, cui seguiva una animata discussione e l’espulsione di un componente dello staff tecnico della stessa Agnonese;
5) che le sostituzioni sono state effettuate durante una interruzione di gioco, che la regola sugli under in campo e l’equilibrio competitivo deve fare riferimento al gioco effettivo e alla ripresa del gioco e non alla durata formale della gara, con conseguente regolarità della gara o quanto meno eccessività della sanzione della sconfitta a tavolino;
6) che i principi generali di lealtà e correttezza tipici del sistema sportivo comportano l’esclusione di una sanzione del genere di quella inflitta per una condotta solo formalmente scorretta, ma priva di alcun contenuto illegittimo effettivo e sostanziale, non essendo stato violato in nessun momento il principio di parità delle armi tra le squadre in campo, né essendosi verificato pregiudizio per alcuna squadra;
7) che in via istruttoria vi poteva essere una conferma attraverso l’esame del video prodotto, con riserva di ulteriori mezzi di prova.
La ricorrente ha concluso per l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino del risultato ottenuto sul campo dalla Polisportiva Olympia Agnonese (vittoria per 4-1 sul Rimini) con i provvedimenti consequenziali in ordine alla classifica del Campionato Serie D Interregionale Girone F 2010/2011 e relativo punteggio.
2.- La Federazione Italiana Gioco Calcio si è costituita in giudizio con memoria 28 febbraio 2011, sostenendo:
1) l’inammissibilità del ricorso in quanto la materia del contendere riguarderebbe la mancata omologazione della partita Agnonese – Rimini del 31 ottobre 2010 e la conseguente sanzione della sconfitta 0-3 a tavolino irrogata a carico dell’Agnonese con conseguente mancanza di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, richiamandosi al precedente relativo al procedimento Real Nocera Superiore, decisione 20 gennaio 2010;
2) per mera completezza difensiva la inammissibilità e la irrilevanza della richiesta istruttoria di visione del filmato in relazione alla preclusione ai sensi dell’art. 35 Cod. Giust. Sportiva e alle circostanze di fatto aventi portata dirimente non oggetto di contestazione;
3) la sussistenza della violazione sanzionata in quanto con l’ingresso in campo per l’Agnonese del calciatore n. 12 (nato nel „90) in sostituzione del portiere n. 1 era venuto meno per la predetta squadra il requisito di schierare in campo “ 2 nati dal 1° gennaio 1991 in poi”, essendone rimasto solo uno;
4) non poteva ritenersi una giustificazione l’esigenza di sostituzione, in quanto questa avrebbe dovuto essere effettuata con calciatori della stessa fascia o di altra fascia temporalmente successiva, con la conseguente irrilevanza che prima della ripresa del gioco l’arbitro abbia fatto entrare in campo per la stessa Agnonese un ragazzo del 1991, per ristabilire la regolarità delle presenze di giovani. Infatti la irregolarità sarebbe stata commessa al momento della prima sostituzione e l’ingresso in campo del secondo in sostituzione sarebbe avvenuto in un momento successivo rispetto alla prima sostituzione, che si era ormai perfezionata nel momento dell’ingresso in campo del giocatore subentrante.
5) nel gioco del calcio non esiste il “tempo effettivo” e la gara vive anche di tanti momenti in cui il pallone non è in gioco, ivi inclusi quelli necessari per portare le cure ad atleta infortunato o avvicendarlo con altro giocatore, minuti che fanno a pieno titolo parte della gara. La normativa in questione è di chiara interpretazione e non suscettibile di forzature ermeneutiche auspicate dalla difesa della ricorrente.
La F.I.G.C. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese.
La A.C. Rimini 1912, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Considerato in diritto
1.- Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della Federazione Italiana Gioco Calcio, sotto il profilo della mancanza della “notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale” per le questioni di fatto e diritto sottoposte all’esame di questa Alta Corte.
L’eccezione è priva di fondamento, in quanto non può condurre al difetto di notevole rilevanza la semplice circostanza che si verte in una controversia riguardante una gara del campionato dilettantistico della serie D, ma occorre fare riferimento anche alle questioni dedotte in giudizio.
Infatti quello che, nella concreta fattispecie, assume particolare rilievo è l’interpretazione della norma relativa alla presenza ed impiego obbligatorio di almeno 4 “giovani” calciatori, distinti per fasce di età (regola di cui al Comunicato Uff. n. 1 del 1° luglio 2010 del Comitato interregionale), nel corso di partita di campionato di Serie D e la conseguente sanzione applicata, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con assegnazione della vittoria per 3 a 0 a tavolino a favore dell’altra squadra.
La particolare rilevanza deve essere considerata anche per la mancata esatta valutazione del comportamento della squadra cui è stata inflitta la sanzione alla stregua dei principi fondamentali nell’ordinamento sportivo di lealtà e correttezza nell’attività sportiva e sotto il profilo del raggiungimento dello scopo della predetta norma sulla presenza dei giovani.
Inoltre, nei riguardi di detti ultimi aspetti risulta la novità dei profili prospettati in questa sede e portati per la prima volta all’attenzione di questa Alta Corte.
Ad una ulteriore conferma della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo vi è anche il rilevante interesse che assume la effettiva presenza ed utilizzazione di giovani nuove leve nello sport, problema non esclusivo nel settore calcio, ma avvertito e regolamentato anche in altre discipline sportive come quelle della pallacanestro o della pallavolo.
2.- Risulta esatta la premessa della decisione impugnata, che si fonda sulla disposizione pubblicata nel comunicato ufficiale n. 1 del 1° luglio 2010, per la stagione sportiva 2010/2011, della Lega Nazionale Dilettanti (emanata in attuazione dell’art. 49, punto 1, lett. c) delle N.O.I.F. e dell’art. 23 del regolamento Lega Nazionale Dilettanti, sulla base delle determinazioni del Comitato interregionale: <>.
Tuttavia questo concetto di impiegare deve essere inteso nel senso di avvalersi ovvero adibire o servirsi o utilizzare (come valersi dell’opera di qualcuno per qualche attività), in qualsiasi compito come giocatore, non meno di quattro giocatori ”giovani” (distinti in relazione alle predette fasce di età), sia all’inizio sia durante l’intera durata della singola gara. Pertanto è sufficiente a concretizzare l’infrazione del divieto di scendere al di sotto di quattro “giovani”, quando la squadra sia al minimo di presenze di ”giovani” secondo le fasce previste, l’impiego in campo (in sostituzione) di un giocatore ancorché “giovane”, ma che alteri in difetto la composizione - si noti minima - di una qualsiasi delle fasce di età prescritte, facendola scendere al di sotto dei minimi previsti con alterazione anche della parità delle squadre nell’osservanza degli obblighi minimi di utilizzo di ”giovani”. La partecipazione come impiego in gara deve intendersi come utilizzazione effettiva nella gara indipendentemente dal ruolo nella squadra e dal contributo attivo o meno al gioco o di semplice presenza in campo di gara con palla in gioco, cioè a partita giocata, per poterla considerare infrazione suscettibile della sanzione della perdita della partita a tavolino.
3.- Il punto b) della succitata regolamentazione del Campionato nazionale Serie D, stagione 2010/2011, precisa, nel comma terzo, in ordine ai <>, che <>. Tuttavia questa prescrizione di modalità procedurale deve essere necessariamente interpretata (con esclusione della possibilità di giungere alla sanzione massima della perdita della gara a tavolino) nell’ambito complessivo della normativa anzidetta, sul numero minimo prescritto di “giovani” secondo fasce di età, quando il caso riguardi una pluralità di sostituzioni contestuali in un arco di tempo di gioco fermo, in modo da ristabilire le proporzioni minime previste, prima che sia ripreso il gioco. Soprattutto sono significative le circostanze in cui si è verificato il gioco fermo nella fattispecie in esame, come in appresso dettagliatamente specificato.
4.- Ai fini di una interpretazione della presenza dei “giovani” giova rilevare che è prevista espressamente eccezione al principio su enunciato nella ipotesi “di espulsione dal campo” ovviamente di "calciatori giovani”, insieme a quella di esaurimento del numero di sostituzioni consentite anche nei casi di infortunio dei giocatori, trattandosi di eventi che possono, per gli effetti, essere condizionati da preclusione delle sostituzioni.
5.- Invece costituisce formalismo non giustificato e insieme contrario alla finalità e ratio della norma e ai principi di lealtà e correttezza (intesa anche come onestà e sincerità di comportamento) dell’attività sportiva, quando - come nella specie in una fase di gara a gioco fermo in attesa dell’esecuzione di calcio di rigore e poi a seguito di infortunio di un giocatore giovane (portiere) portato fuori dal campo per malore - sempre a “gioco fermo per tutto il periodo”, si verifichino due sostituzioni nella seguente successione cronologica, senza soluzioni di gioco fermo; 1) una prima sostituzione, pur avvenuta senza l’assenso formale dato dal foglietto di sostituzione del responsabile della Società sportiva, ed anzi con la immediata protesta e opposizione dei responsabili della squadra stessa ed invito al giocatore ad uscire dal campo;
2) una continuazione della pausa di gioco fermo a seguito di confusione nel campo e il chiarimento della anzidetta protesta e richiamo fuori dal campo del giocatore in sostituzione da parte dell’allenatore della squadra del giocatore infortunato e poi da parte del responsabile della squadra stessa, che si appellava proprio all’ esigenza e alla volontà di mantenere i 4 ”giovani” in campo nella proporzione minima prescritta;
3) in tempo immediatamente successivo, una volta superata, anche in base al deciso atteggiamento dell’Arbitro, la situazione di tensione e confusione (“marasma generale” come definita dallo stesso Arbitro) in campo, sempre nel contesto di gioco rimasto fermo, veniva effettuata la seconda sostituzione con altro ”giovane” che ristabiliva le prescritte fasce di età minima, secondo le richieste dei responsabili della squadra Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D..
L’episodio complessivamente unitario si svolgeva in un arco di tempo di “circa 4 minuti”, periodo nel quale il gioco “rimaneva fermo” in attesa del calcio di rigore e a seguito dell’infortunio - malore del portiere portato fuori del campo, tempo poi recuperato insieme ad altri 3 minuti di successive sostituzioni, avendo la partita avuto inizio alle 14,30, con un intervallo di “riposo” di minuti 15, e fine alla ore 16,32, con minuti 7 “inutilizzati” e recuperati, come da rapporto preciso e circostanziato dell’Arbitro.
6.- Da notare l’atteggiamento dei Responsabili della squadra sanzionata che, con lealtà e correttezza, hanno segnalato immediatamente e per primi l’esigenza di rispettare le previsioni delle fasce minime di età dei “giovani” opponendosi alla prima sostituzione, effettuata senza il loro formale assenso con il foglietto di sostituzione. Vi è stato in realtà un mero incolpevole errore - equivoco nell’ordine delle sostituzioni non addebitabile a comportamento attivo della società ricorrente, subito chiarito dai relativi responsabili per assicurare il mantenimento dell’impiego di giovani secondo le fasce di età prescritte.
Tale irregolarità nell’ordine delle sostituzioni, in quanto queste avrebbero dovuto essere fatte in un ordine tale da mantenere almeno il minimo di ciascuna delle fasce di età dei “giovani”, è risultata superata con la seconda sostituzione, avvenuta sempre nella situazione in cui << il gioco rimaneva fermo>> per effetto di situazioni contemplate dalle Regole del gioco secondo i poteri attribuiti dalla Regola 5 all’Arbitro (rigore fischiato a favore dell’Agnonese, caso di infortunio-malore del portiere portato fuori del campo e proteste in campo, sostituzioni autorizzate, ripresa del gioco con esecuzione del calcio di rigore dopo l’intervento del fischio dell’arbitro).
Di conseguenza, come ulteriore aspetto autonomamente rilevante, si è verificato un conseguente pieno raggiungimento dello scopo della norma sulle fasce di età, in quanto non vi è stato gioco con impiego di giocatori giovani in difformità dei minimi prescritti secondo fasce di età o con alterazione della situazione minima di parità dei giovani presenti in gioco tra le due squadre.
7.- La difesa della Federazione ha sottolineato, per escludere la rilevanza del gioco fermo – secondo quanto argomentato anche nella decisione impugnata -, che nello sport del calcio le interruzioni del gioco fanno parte della durata della gara, come definita dalla Regola n. 7 del regolamento del gioco del calcio.
Tuttavia lo stesso Regolamento di gioco prevede e pone in rilievo, ai fini del periodo di gioco (Regola n. 7), il recupero della perdita di tempo per interruzione del gioco, prescrivendo che ciascun periodo di gioco di 45 minuti deve essere prolungato per recuperare il tempo perduto, tra l’altro, per sostituzioni e per l’accertamento degli infortuni dei giocatori e relativo trasporto fuori del campo ed ogni altra causa, come in effetti è avvenuto, a discrezione dell’Arbitro.
Inoltre la interruzione di gioco è prevista come situazione necessaria perché possa avvenire una sostituzione di giocatore (interpretazione Regola n. 3); come ipotesi di rimessa da parte dell’arbitro quando sia determinata da ragione non altrove menzionata nelle regole di gioco (Regola n. 8); come elemento per determinare quando il pallone non è in gioco e quando l’Arbitro deve fischiare per interruzioni e riprese di gioco (Regola n. 9 e relativa interpretazione).
La rilevanza del “pallone in gioco” e delle “interruzioni di gioco” o del “gioco fermo” non può essere disconosciuta ai fini della corretta interpretazione delle regole sui giovani in campo (regole sugli under in campo e sull’equilibrio competitivo secondo la terminologia usata dalla ricorrente), soprattutto nella esigenza condivisa anche in campo europeo di valorizzare i vivai nazionali e i settori giovanili. Di conseguenza resta confermato anche a questo riguardo che il termine “impiegare” non può non essere associato ad un utilizzo – come sopra chiarito - in qualsiasi momento di gioco, fase tutt’altro che irrilevante, sia pure nella unitarietà della durata della gara.
8.- Sulla base delle predette considerazioni il ricorso della Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. deve essere accolto, con annullamento della decisione impugnata e con conseguente obbligo di ripristino, a cura della F.I.G.C., del risultato ottenuto in campo dalla Associazione sportiva ricorrente anche in ordine alla relativa classifica del Campionato Serie D Interregionale, Girone F 2010-2011.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla novità e alla particolarità delle questioni trattate, per compensare interamente le spese del giudizio tra le parti, anche in relazione al comportamento processuale della F.I.G.C. in ordine alla leale ammissione delle circostanze di fatto ritenute pacifiche.
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
ACCOGLIE il ricorso come in motivazione;
SPESE interamente compensate;
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 10 marzo 2011. Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chiappa
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Depositato in Roma il 30 marzo 2011
Il Segretario
F.to Alvio La Face