CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 02 luglio 2010 promosso da: Sergio Papi contro Fabriano rugby
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 02 luglio 2010 promosso da: Sergio Papi contro Fabriano rugby
Il Collegio arbitrale
prof. avv. Carlo Castronovo (presidente)
prof. avv. Guido Calvi
dott. Gennaro Calabrese
nel procedimento n. 0293/2010, promosso da
sig. Sergio Papi, residente in Fabriano, via don Petruio, 6, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Dotti e Claudio Freddara, presso il cui studio in Ancona, viale della Vittoria, 1, ha eletto domicilio, parte istante, contro Associazione sportiva dilettantistica Fabriano rugby, corrente in Fabriano, viale Stelluti Scala, n. 5 in persona del suo rappresentante pro-tempore, Sig. Gerald Antoine Pascal, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Carmenati e Fabio Barboni, presso il cui studio in Fabriano, via Mazzini, 1 ha eletto domicilio, parte resistente, ha pronunciato il presente lodo.
Fatto
Con istanza depositata il 3 febbraio 2010, il sig. Sergio Papi espone quanto segue. In data 5 gennaio 2010 gli veniva consegnata copia del verbale di assemblea della Fabriano rugby, nel quale l’assemblea all’unanimità avrebbe accolto la mozione del socio Alessio Morichelli volta a ottenere dal Consiglio direttivo un provvedimento di radiazione del Papi stesso dall’associazione, per condotta portante discredito alla medesima associazione sportiva. Ritiene l’istante che detta delibera, con il connesso preteso procedimento disciplinare, sia nulla. In particolare l’istante elenca quattro motivi di impugnazione del provvedimento: mancata delibera del Consiglio direttivo, assenza dell’argomento radiazione del sig. Papi dall’ordine del giorno dell’assemblea, mancata convocazione dell’interessato all’assemblea medesima, totale carenza di motivazioni. L’istante chiede pertanto a questo Collegio di . Costituendosi in questo procedimento, l’Associazione Fabriano rugby rileva che alla base della domanda arbitrale starebbe un ‘errore di fondo’, consistente nel ritenere che l’assemblea del 20 dicembre 2009 avrebbe deliberato alcunché in relazione alla radiazione del sig. Papi. In realtà, come si legge nel verbale relativo, un socio ha chiesto che il Consiglio direttivo valutasse la radiazione . Quel che l’assemblea ha accettato all’unanimità non è la radiazione del socio Papi, bensì la mozione volta a farlo radiare da parte dell’organo competente, che è il Consiglio direttivo. Poiché l’impugnato provvedimento non è mai stato assunto, difetterebbero di presupposto le ulteriori lagnanze dell’istante circa l’irregolarità del provvedimento stesso. Per le dette ragioni l’Associazione Fabriano rugby chiede che questo collegio dichiari inammissibile e infondata la domanda di arbitrato.
Formatosi il Collegio arbitrale con l’accettazione del Presidente in data 13 aprile 2010, il giorno 17 maggio 2010 si è svolta la prima udienza, alla quale era presente soltanto l’istante con i suoi legali, i quali comunicano che, a quanto ad essi risulta, copia della delibera assembleare nella quale si sollecita il Consiglio direttivo a procedere alla radiazione del sig. Papi sarebbe stata comunicata alla delegazione marchigiana della Federazione italiana rugby, nella persona del sig. Miraglia. Parte istante produce altresì copia, che viene allegata agli atti, del verbale di consegna da parte del sig. Papi, di certificati medici relativi ad atleti attivi nella associazione Fabriano rugby, dal quale risulta la contestuale reciproca consegna del verbale dell’assemblea della Fabriano rugby del 20 dicembre 2009. Riferiscono altresì di condotte materiali della parte resistente, volte ad asseverare l’idea di una già avvenuta esclusione del socio Papi. Queste consisterebbero nel divieto di accesso al campo di allenamento della squadra giovanile, ove il sig. Papi svolgeva detta attività e nell’indisponibilità di materiale tecnico necessario agli allenamenti. Parte istante, precisando la domanda dell’atto introduttivo di arbitrato, chiede che il Collegio accerti l’inesistenza della delibera di radiazione del socio, sig. Papi. Il Collegio arbitrale fissa al 28 maggio 2010 il termine per il deposito di memorie difensive e di ogni altro documento che le parti ritengano necessario per le proprie difese; fissa altresì al 3 giugno 2010 l’udienza di discussione.
Il giorno 3 giugno 2010, alla seconda udienza sono presenti sia la parte istante che la parte resistente. Dopo che le parti hanno preliminarmente confermato l’adesione a questa procedura arbitrale e la composizione del Collegio, parte resistente dichiara di non avere ricevuto regolare convocazione alla precedente udienza. La Segreteria conferma un disguido nella trasmissione della data fissata per la prima udienza. Conseguentemente il Presidente, in adesione alla richiesta di parte resistente, invita le parti a svolgere il tentativo di conciliazione, che ai sensi dell’art. 20 codice TNAS deve svolgersi nella prima udienza. Il Collegio prende atto, infine, che detto tentativo non riesce. Si procede perciò alla discussione. In relazione a quanto affermato da parte resistente nella sua seconda memoria, parte istante afferma che in realtà l’attività sportiva giovanile sarebbe stata svolta, in particolare per quanto concerne il c.d. tutoraggio, che consiste nei rapporti con le scuole della città al fine di indurre e avviare i ragazzi al di sotto degli anni 16 all’attività sportiva stessa. In merito parte istante produce fotocopie di articoli di giornale che di tale attività danno notizia, nonché di una lettera a firma di giocatori e associati i quali, riconoscendo i meriti dell’attività svolta dal sig. Papi, chiedono a quest’ultimo di dimettersi dalla guida tecnica della squadra Fabriano rugby, per evitare che il duplice ruolo da esso svolto anche come Presidente possa nuocere all’attività complessiva del club. Tali documenti vengono allegati agli atti. Parte istante conclude, richiamandosi alle conclusioni dell’atto introduttivo di arbitrato e formulate, in via integrativa, nella prima udienza. Nella replica l’associazione Fabriano rugby afferma di non conoscere alcuna attività ufficiale, che
possa essere sfociata in un tesseramento, della squadra giovanile. In tal senso deporrebbe la lettera di Stamura rugby, già in atti, dalla quale risulta che i ragazzi allenati dal sig. Papi e iscritti alla Fabriano rugby sono passati in prestito definitivo alla stessa Stamura rugby. La A.S.D. Fabriano rugby conclude, ribadendo la richiesta di rigetto della domanda avversaria. Così conclusa l’attività delle parti, il Collegio ha deliberato all’unanimità nei termini seguenti. Diritto
Risulta per tabulas che nei confronti del sig. Papi non è stato mai assunto un provvedimento di radiazione dall’A.S.D. Fabriano Rugby. L’art. 10, co. 1, b dello Statuto sociale prevede che la radiazione del socio venga pronunciata dal Consiglio direttivo. Dal verbale di assemblea del 20 dicembre 2009, assemblea che costituisce il solo atto statutario riguardante la questione oggetto di giudizio, emerge una proposta di radiazione fatta da un socio e da inoltrare al Consiglio direttivo il quale, per concorde ammissione delle parti, non ha mai deliberato in merito. Tale essendo l’unica questione sulla quale questo Collegio è stato richiesto di pronunciare, il Collegio dichiara insussistente la radiazione del socio sig. Papi. Rileva peraltro il Collegio che il Consiglio direttivo, richiesto dall’Assemblea degli associati di deliberare a riguardo della radiazione, non risulta avere adottato alcun provvedimento, né di essersi nel frattempo attivato per assumerlo. Questo ha determinato una situazione di oggettiva turbolenza, emersa in particolare con riguardo alla squadra giovanile, della quale l’A.S.D. Fabriano rugby ha negato l’esistenza, ma che in realtà risulta esserci stata. L’attività di allenatore svolta dal sig. Papi non tocca la sua qualità di socio: tuttavia l’incertezza complessiva venutasi a creare circa la posizione del sig. Papi all’interno dell’A.S.D. Fabriano rugby fornisce qualche giustificazione all’instaurazione del presente arbitrato. PQM
Il Collegio arbitrale, pronunciando definitivamente nel contraddittorio delle parti,
1) accerta l’inesistenza di alcun provvedimento di radiazione del sig. Sergio Papi dall’A.S.D. Fabriano rugby e conseguentemente il persistere della qualità di socio in capo al medesimo;
2) rigetta ogni altra eccezione o istanza;
3) compensa le spese del presente giudizio; ponendo a carico delle parti in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, gli onorari degli arbitri, liquidati complessivamente in € 5.000, oltre al rimborso delle spese generali in misura pari al 10%, oltre IVA e CPA, come per legge, in favore dell’arbitro prof. Calvi;
4) pone a carico delle parti, in eguale misura tra loro e con vincolo di solidarietà le spese liquidate in € 736,28 in favore del prof. Castronovo;
5) pone a carico delle parti i 2/3 del 16% sull’onorario del prof. Castronovo e del dott. Calabrese per la parte che supera € 5.000 di quanto da essi percepito a titolo di prestazione professionale occasionale da pagarsi alla Segreteria del TNAS, perché sia versata all’INPS. Il rimanente 1/3 di tale 16% è a carico del prof. Castronovo e del dott. Calabrese e sarà trattenuto dalla Segreteria in rivalsa;
6) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, i diritti amministrativi per il TNAS;
7) dispone che i diritti amministrativi già versati dalle parti siano incamerati dal TNAS.
Così deliberato all’unanimità e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Carlo Castronovo, presidente Milano
F.to Guido Calvi, arbitro Roma
F.to Gennaro Calabrese, arbitro Roma