CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 03 agosto 2010 promosso da: Sig. Massimo Camarlinghi contro Sig. Marco Padalino

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 03 agosto 2010 promosso da: Sig. Massimo Camarlinghi contro Sig. Marco Padalino IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro) Cons. Armando Pozzi (Arbitro) riunito in conferenza personale del 9 luglio 2010 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 2433 del 23 dicembre 2009) promosso da: Sig. Massimo Camarlinghi in proprio e quale legale rappresentante della società C&C SPORT AGENCY, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Mari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Viale della repubblica n. 298 parte istante Contro Sig. Marco Padalino rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Bosio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, alla Via Carlo Botta n. 9 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 23 dicembre 2009 (prot. n. 2433), il Sig. Massimo Camarlinghi in proprio e quale legale rappresentante della Società C&C SPORT AGENCY (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti del Sig. Marco Padalino (di seguito, per brevità, anche la “parte intimata”) per sentire «…accertata e dichiarata la revoca sine causa del mandato federale sottoscritto fra il calciatore Padalino e l’Agente Camarlinghi in data 9.03.08, condannare il calciatore Marco Padalino…a corrispondere all’Agente Massimo Camarlinghi l’importo pari a euro 31.000,00= oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, quale somma prevista in conseguenza di revoca del mandato accettato e successivamente illegittimamente revocato dal calciatore stesso e/o quella somma maggiore o minore ritenuta equa di giustizia; accertata e dichiarata l’invalidità della modalità di trasmissione della revoca, perfezionatasi quindi in data 7.01.09, e comunque accertato che, laddove dovesse considerarsi valida la revoca datata 26.06.08, la medesima si sia perfezionata 30 gg. Dopo tale data in ragione del dovuto preavviso…condannare il calciatore medesimo al pagamento dei compensi pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la società Sampdoria nella misura che verrà accertata in corso di causa; accertata e dichiarata la revoca sine causa del mandato federale conferito a suo tempo determinato…condannare il calciatore Padalino a risarcire l’Agente Camarlinghi dei danni perciò subiti nella misura di euro 25.000,00= e/o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta equa di giustizia…” Il ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g) del Codice, il Prof. Avv. Massimo Coccia.Con memoria depositata in data 10 febbraio 2010, prot. n. 0371, si costituiva il Sig. Padalino, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante, «… Con refusione, inoltre, delle spese tutte…». Con provvedimento in data 2 febbraio 2010 prot. n. 0278, il Presidente del TNAS, vista la mancata costituzione nel termine di venti giorni della parte intimata, nominava quale arbitro per il Sig. Padalino, il Cons. Armando Pozzi. Il Prof. Avv. Massimo Coccia e il Cons. Armando Pozzi accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale, a seguito del rinvio chiesto dalla parte istante, fissava la prima udienza per l’8 aprile 2010. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale ordinava al calciatore Marco Padalino di depositare entro il 15 aprile 2010 il primo contratto di prestazione professionale stipulato con la società U.C. Sampdoria nel mese di luglio 2008, nonché la copia perfettamente leggibile della raccomandata A/R che assumeva di aver inviato in data 26 giugno 2008 al Sig. Camarlinghi. Il Collegio Arbitrale, vista la natura della controversia, assegnava, su istanza delle parti, termine sino a 15 giorni successivi alla avvenuta comunicazione e trasmissione, a cura della Segreteria del TNAS, della predetta documentazione e sino a 7 giorni successivi al primo termine per il deposito di repliche. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 16 giugno 2010 e prorogava, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice, di 90 giorni il termine di deposito del lodo. Con memoria autorizzata depositata in data 27 aprile 2010 prot. n. 0936, la parte istante sviluppava gli argomenti svolti nell’istanza di arbitrato e all’udienza dell’8 aprile 2010.Con memoria autorizzata depositata in data 27 aprile 2010 prot. n. 0937, la parte intimata ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione. Con memoria di replica depositata in data 4 maggio 2010 prot. n. 0979, la parte istante ribadiva il contenuto dell’istanza di arbitrato e della memoria autorizzata. Con memoria di replica depositata in data 4 maggio 2010 prot. n. 0980, la parte intimata ribadiva quanto già esposto negli scritti difensivi, replicando agli argomenti svolti dalla parte istante e concludendo come in atti. All’esito dell’udienza del 16 giugno 2010, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, il Collegio Arbitrale si riservava la decisione. DIRITTO 1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività della costituzione della parte intimata, in quanto avvenuta senza rispettare il termine di 20 giorni previsto dall’art. 12, comma 1, del Codice, sollevata dalla parte istante all’udienza dell’8 aprile 2010 e nei successivi atti difensivi. L’eccezione è infondata e va, pertanto, disattesa. L’art. 12, comma 1, del Codice dispone espressamente che “ Nei venti giorni successivi al ricevimento della domanda di arbitrato la parte intimata fa pervenire alla parte istante, con le modalità di cui all’art. 10, comma 2, una memoria difensiva…”, nella quale si espongono gli elementi elencati nelle lettere da a) a g) del medesimo comma. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del suindicato termine di venti giorni, la parte intimata deve depositare nella Segreteria la memoria e i documenti allegati unitamente alla prova del ricevimento della memoria stessa da parte dei destinatari. Secondo i principi processuali generali, un termine può essere ritenuto perentorio solo quando espressamente viene qualificato come tale dalla norma che lo contempla (a pena di decadenza). Tali principi sono tanto più applicabili in una sede processuale quale quella arbitrale, indubbiamente caratterizzata da parametri di flessibilità. La citata norma di cui all’art. 12, comma 1, del Codice non qualifica esplicitamente il termine per la costituzione dell’intimato a pena di decadenza. Il Collegio Arbitrale ritiene, perciò, in conformità peraltro all’orientamento di questo Tribunale (lodo Pedro Luiz Viceconte c. A.C. Siena s.p.a., in data 31 maggio 2010), che il mancato rispetto di tale termine non determini alcuna preclusione purché sia osservato un principio fondamentale del processo arbitrale, che è quello del rispetto del contraddittorio e dell’esercizio del diritto di difesa di entrambe le parti in modo equivalente (ai sensi dell’art. 816 bis c.p.c. gli arbitri “debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa”). Nel caso in esame, la costituzione dell’intimato, sebbene sia avvenuta senza rispettare il termine previsto dall’art. 12, comma 1, del Codice, non ha impedito alla parte istante di esercitare senza restrizioni e limitazioni il suo diritto di difesa e di replica in modo equivalente alla parte intimata. 2. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l’istante ha chiesto di «…accertata e dichiarata la revoca sine causa del mandato federale sottoscritto fra il calciatore Padalino e l’Agente Camarlinghi in data 9.03.08, condannare il calciatore Marco Padalino…a corrispondere all’Agente Massimo Camarlinghi l’importo pari a euro 31.000,00= oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, quale somma prevista in conseguenza di revoca del mandato accettato e successivamente illegittimamente revocato dal calciatore stesso e/o quella somma maggiore o minore ritenuta equa di giustizia; accertata e dichiarata l’invalidità della modalità di trasmissione della revoca, perfezionatasi quindi in data 7.01.09, e comunque accertato che, laddove dovesse considerarsi valida la revoca datata 26.06.08, la medesima si sia perfezionata 30 gg. Dopo tale data in ragione del dovuto preavviso…condannare il calciatore medesimo al pagamento dei compensi pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la società Sampdoria nella misura che verrà accertata in corso di causa; accertata e dichiarata la revoca sine causa del mandato federale conferito a suo tempo determinato…condannare il calciatore Padalino a risarcire l’Agente Camarlinghi dei danni perciò subiti nella misura di euro 25.000,00= e/o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta equa di giustizia…” Risulta dagli atti di causa che, con modulo sottoscritto in data 9 marzo 2008, il Sig. Padalino aveva conferito mandato in via esclusiva all’Agente Massimo Camarlinghi per una durata non superiore ai due anni, in linea con quanto previsto dall’art. 10, comma 3, RE.A.C., attribuendo all’Agente una somma determinata nella misura percentuale del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato. L’art. 7 del predetto atto prevede che il calciatore possa revocare il mandato con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi all’Agente con lettera raccomandata a.r., depositando contestualmente o inviando con lo stesso mezzo alla Segreteria della Commissione Agenti Calciatori copia della lettera di revoca unitamente all’attestazione postale di spedizione effettuata all’Agente. Il calciatore è comunque obbligato a corrispondere il compenso pattuito per tutta la durata del contratto nei termini e secondo le modalità convenute. In base al successivo art. 8, ove la revoca non sia avvenuta per giusta causa, il calciatore è, altresì, obbligato a corrispondere all’Agente la somma di euro 31.000,00 se milita nella serie A e di euro 15.000,00 se milita nella serie B. Nel caso in cui il calciatore stipuli un nuovo contratto entro il termine di durata del mandato, l’Agente revocato, dietro sua espressa richiesta, ha diritto a un indennizzo pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore per ciascuna stagione sportiva del nuovo contratto, qualora tale indennizzo sia superiore agli importi suindicati. Con nota in data 26 giugno 2008 indirizzata al sig. Camarlinghi, la parte intimata ha dichiarato di revocare da quella data l’incarico di Agente alla parte istante. Come risulta dalla nota in data 23 dicembre 2008, la parte intimata ha trasmesso solo con tale seconda comunicazione la copia dell’attestazione di spedizione della revoca dell’incarico di Agente al sig. Camarlinghi, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 11, comma 2, del Regolamento Agenti Calciatori (di seguito, per brevità, RE.A.C.), vigente al momento della sottoscrizione del mandato (Regolamento entrato in vigore dal 1 febbraio 2007, giusta il Comunicato Ufficiale FIGC n. 48 del 28 dicembre 2006). Il Regolamento successivamente approvato dal Consiglio Federale in data 7 settembre 2009, è, infatti, entrato in vigore, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali, con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale FIGC, disposta con C.U. n. 100/A in data 8 aprile 2010 e non si applica, in applicazione del principio generale tempus regit actum, alla fattispecie in esame. Deve, pertanto, ritenersi che la revoca del mandato sia divenuta efficace non prima del decorso di trenta giorni dal suo inoltro, quindi, non prima del 26 luglio 2008, in conformità a quanto indicato dall’art. 8 del contratto di mandato e dall’art. 11, comma 2, del RE.A.C. citati. Va osservato che, mentre l’art. 10 RE.A.C. prevede espressamente, al comma 2, che l’incarico all’Agente ha efficacia dalla data di deposito presso la Segreteria della Commissione Agenti, ovvero dalla data di spedizione attestata dall’ufficio postale, il successivo citato l’art. 11 non contiene un’analoga previsione: il deposito o l’inoltro contestuale alla Segreteria della Commissione costituiscono senz’altro un onere a carico del calciatore che esercita la facoltà di revoca, ma non sono requisito di efficacia della revoca stessa, hanno un’efficacia probatoria non costitutiva, tanto che la stessa Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con nota in data 18 febbraio 2009, ha comunicato al sig. Padalino che il mandato all’Agente sig. Camarlinghi risulta revocato “dal 9 luglio 2008” . La revoca dell’incarico di Agente svolto dall’istante è stata intimata dal sig. Padalino senza indicare alcuna motivazione e, quindi, senza giusta causa. Spetta, pertanto alla parte istante, in base all’art. 8 del mandato e all’art. 11, comma 3, del RE.A.C. (“le parti possono stabilire all’atto del conferimento dell’incarico il pagamento di una somma prederminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa”), la somma di euro 31.000,00. Infatti, al momento in cui la revoca è divenuta efficace, non prima del 26 luglio 2008, come si è detto, il sig. Padalino aveva già stipulato in data 5 luglio 2008 (“inizi del mese di luglio”, come ammette la parte intimata stessa) un contratto con una società di calcio appartenente alla serie A, l’U.C. Sampdoria s.p.a. Poiché le stagioni sportive vanno dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo e poiché il recesso da parte del Sig. Padalino è stato comunicato certamente dopo il 5 luglio 2008, cioè quando la stagione sportiva 2008-2009 era, sebbene da poco, già iniziata ed il primo contratto tra il Padalino e la Sampdoria già stipulato, il Collegio Arbitrale ritiene che il sig. Camarlinghi abbia diritto di percepire, a titolo di compenso, anche il 5% della somma pattuita tra la Sampdoria e il Padalino relativamente alla stagione 2008-2009. Invero, in base all’art. 13 , comma 5, RE.A.C., “il calciatore che concluda un contratto senza l’assistenza dell’Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui all’art. 11, a corrispondere all’Agente il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico…”. Tale compenso ammonta per il primo anno, ai sensi del contratto di mandato sottoscritto inter partes, alla somma di euro 22.344,00, peraltro richiesta dalla parte istante con la fattura in data 21 ottobre 2008, oltre oneri accessori di legge ove dovuti. Tuttavia, con riferimento alle stagioni successive a quella 2008-2009, va rilevato che in data 6 aprile 2009 è stato concluso un nuovo contratto, di contenuto diverso sia per la durata sia per il compenso, tra la parte intimata e la Sampdoria, senza l’assistenza della parte istante. Poiché l’art. 10, comma 7, RE.A.C prevede che “l’Agente ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell’incarico stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore o la conclusione di un diverso contratto di prestazione sportiva”, il Sig. Camarlinghi non ha alcun titolo per pretendere analogo compenso per le stagioni 2009-2010 e seguenti, attesa l’efficacia a quella data (6 aprile 2009) della revoca, anche se intimata senza giusta causa, e la conclusione da parte del Padalino di un contratto di prestazione sportiva indubbiamente “diverso” dal precedente. La conclusione del Collegio è d’altronde analoga a quella già raggiunta da altro Collegio del TNAS nell’arbitrato Claudio Pasqualin c. Cristian Eduardo Zapata in presenza di fatti analoghi (lodo del 28 luglio 2009) 3. Il Collegio Arbitrale ritiene di non accogliere la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla parte istante ex art. 1723 c.c. nella misura forfettaria di euro 25.000,00, perché del tutto sfornita di prova, anche di carattere indiziario, 9 sia per quanto concerne l’esistenza stessa del danno lamentato, sia per quanto concerne la sua entità. Va, infatti, osservato che, secondo la dottrina, in base all’art. 1382 c.c., la penale assume una funzione essenzialmente risarcitoria, oltre che coercitiva e, pertanto, l’eventuale maggior danno deve essere provato secondo i criteri generali che regolano la materia. 4. Attesa la complessità delle questioni trattate e la parziale soccombenza di entrambe le parti, il Collegio Arbitrale ritiene di disporre la compensazione delle spese di giudizio e di porre a carico delle parti, in misura uguale e con vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, dichiara così dispone: a) In parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato, condanna il Sig. Marco Padalino a corrispondere al Sig. Massimo Camarlinghi la somma di euro 31.000,00 a titolo di penale per la revoca intimata senza giusta causa e la somma di euro 22.344,00 a titolo di compenso per la stagione 2008-2009, oltre interessi legali dal deposito del lodo all’effettivo soddisfo, ed oltre oneri accessori di legge ove dovuti; b) rigetta ogni altra eccezione e istanza; c) compensa tra le parti le spese di lite; d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 12.000 (dodicimila) oltre oneri accessori di legge ove dovuti; e) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; f) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2010, in conferenza personale degli 10 Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Massimo Coccia F.to Armando Pozzi CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 agosto 2010 promosso da: Sig. Silvio Pagliari - Reggina Calcio SpA IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro Prof. Dott. Maria Elena Raso Arbitro riunito in Roma, presso lo Stadio Olimpico – Tribuna Tevere in data 14 luglio 2010 ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0930 del 20.04.2010) promosso da: Sig. Silvio Pagliari, c.f. PLGSLV67P23C704O, rappresentato e assistito dall’ avv. Lucia Bianco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via P. Toscanelli n. 6 attore contro Reggina Calcio Spa., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Pasquale Foti, convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO L’attore ha proposto «ricorso ex art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport» (prot. n. 0930 del 28.04.2010). La parte attrice nel citato ricorso ha evidenziato: - che con contratto inter partes del 20 giugno 2006 la società Reggina Calcio ha conferito mandato, nel rispetto della normativa vigente, al signor Silvio Pagliari, Agente di calciatori, iscritto presso l’apposito elenco della F.I.G.C., avente ad oggetto “il tesseramento del calciatore Luca Tognozzi; - che dalla documentazione allegata risulta che il mandato risulta regolarmente svolto in quanto il signor Luca Tognozzi è stato tesserato per la società Reggina Calcio; - che all’art. 2 del contratto di mandato era stabilito un compenso per l’attività pari a 45.000,00 euro più IVA, alle scadenze ivi indicate; - che la società Reggina Calcio ha corrisposto esclusivamente l’importo di 15.000,00 euro, corrispondente alla rata con scadenza in data 31 ottobre 2007; - che non risultano pagate le due rate con scadenza 31 ottobre 2008 e 31 ottobre 2009, che non ha avuto esito la diffida ad adempiere del 2 febbraio 2009 e che pertanto la società Regina Calcio è tuttora debitrice di euro 30.000,00 più IVA. Alla luce di quanto sopra il signor Silvio Pagliari come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ha chiesto al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport di “condannare la società Reggina Calcio S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore signor Pasquale Foti, al pagamento al signor Silvio Pagliari dell’importo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA ed interessi dal dì della messa in mora sino al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento”. All’udienza si è presentato esclusivamente il difensore del signor Silvio Pagliari, avv. Lucia Bianco e, pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. Di seguito gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e, all’unanimità, hanno deliberato il presente lodo per i seguenti MOTIVI 1. La domanda principale dell’agente di calciatori, signor Silvio Pagliari, è fondata. 2. Egli - e vi è prova documentale di ciò - ha ricevuto mandato dalla Reggina Calcio S.p.A. in data 20 giugno 2007 perché procurasse il «tesseramento del calciatore Tognozzi Luca» (cfr. «mandato tra società e agente», doc. 1 della parte attrice); il tesseramento di questo è avvenuto (doc. 2 della parte attrice); ha ricevuto (come dallo stesso attore affermato) il pagamento di una sola rata del compenso stabilito dal contratto e non ha ottenuto alcuna risposta alla diffida ad adempiere del 9 febbraio 2009 (doc. 3 della parte attrice). Consegue da tutto ciò che il fatto costitutivo del diritto dell’agente è provato e che, non essendosi costituita la parte convenuta, non è desumibile alcun elemento in senso contrario. 3. In definitiva, quindi non sussistono ragioni di sovvertimento dell’assunto dell’attore e non può esserne ricusata la pretesa al pagamento di quanto convenuto nel contratto di mandato, con i relativi accessori a far tempo dalla detta costituzione in mora. 4. Tutte le spese, per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del C.O.N.I., seguono il criterio di imputazione alla parte soccombente, che si identifica nella Società Reggina Calcio S.p.A. 5. Diritti e onorari del difensore dell’attore e diritti degli arbitri vengono infine liquidati, a norma delle disposizioni rispettivamente applicabili (d.m. n. 127/2004 e «speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell’ anzidetto Regolamento precedentemente in vigore» giusta l’art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S.), in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «ricorso» pervenuto in data 28 aprile 2010 prot. n. 0930 , così provvede: - condanna la Reggina Calcio S.p.A. al pagamento in favore del signor Silvio Pagliari della somma pari a « € 30.000,00 + IVA », oltre interessi nella misura del tasso legale a far data dal 9 febbraio 2010 e fino al giorno dell’avvenuto pagamento; - condanna Reggina Calcio S.p.A. al rimborso a favore del signor Silvio Pagliari delle spese di difesa e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali (12,5 %), I.V.A. e C.P.A.; - condanna Reggina Calcio S.p.A al rimborso a favore del signor Silvio Pagliari delle spese del procedimento per diritti degli arbitri e del C.O.N.I; - liquida i diritti degli arbitri nella misura complessiva di € 1.800,00; - dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri; - manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, in data 14 luglio 2010, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ermanno Granelli F.to Massimo Coccia F.to Maria Elena Raso
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it