CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 novembre 2010 promosso da: Ing. Paolo Abbondanza e Rugby Roma Olimpic S.S.D.r.l. contro Federazione Italiana Rugby, Benetton Rugby Treviso Srl, Rugby Viadana Srl e Aironi Rugby Club
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 novembre 2010 promosso da: Ing. Paolo Abbondanza e Rugby Roma Olimpic S.S.D.r.l. contro Federazione Italiana Rugby, Benetton Rugby Treviso Srl, Rugby Viadana Srl e Aironi Rugby Club
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai signori
Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente
Prof. avv. Alberto Zito Arbitro
Dr Ermanno Granelli Arbitro
riunito in Roma, presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 4 ottobre 2010
ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1199 del 10.6.2010) promosso da:
Ing. Paolo Abbondanza, c.f. BBNPL54E17H501 Rugby Roma Olimpic s.s.d. a r.l., in persona del legale rapp.te ing. Paolo Abbondanza, c.f. 08694381008, entrambi rapp.ti e assistiti dagli avv.ti Maria Francesca Caldoro e Carlo De Maio ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, via Baiamonti n. 10 attori contro Federazione Italiana Rugby, in persona del legale rapp.te Giancarlo Dondi, rapp.ta e assistita dall’ avv.to Guido Valori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale delle Milizie n. 106 convenuta e Benetton Rugby Treviso s.s.d. a r.l., in persona del legale rapp.te Amerino Zatta, c.f. 03453870267, rapp.ta e assistita dagli avv.ti prof. Franco Gaetano Scoca e Aldo Laghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Paisiello n. 55 altra convenuta nonchè
Rugby Viadana s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Viadana, via L. Guerra n. 12 Aironi Rugby Club, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Viadana, via L. Guerra n. 12 altri convenuti non costituiti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Sono attori l’ing. P. Abbondanza e la Rugby Roma Olimpic (s.s.d. a r.l.), essa stessa rappresentata dall’ing. P. Abbondanza, che agisce altresì «quale componente della Praetorians Roma Rugby». Gli attori assumono che in data 12 maggio 2010 è stata comunicata la «sentenza» della Corte di appello federale della Federazione Italiana Rugby, resa in data 9 aprile 2010, n. 1. La decisione, previa riunione di più impugnazioni, «dichiara inammissibili gli appelli dell’ing. Paolo Abbondanza». Questi, invero, aveva promosso appello, in qualità di legale rappresentante della Rugby Roma Olimpic, avverso la «sentenza» emessa dalla Corte federale di Prima istanza del 25 febbraio 2010, e, uti singulus, avverso altra «sentenza» in pari data. La dichiarazione di inammissibilità in grado d’appello segue, quanto alla «sentenza» già resa nei confronti della Rugby Roma Olimpic, il rilievo, pure operato in primo grado, che l’ing. P. Abbondanza «al momento della sottoscrizione del ricorso proposto quale legale rappresentante della Rugby Roma Olimpic […] fosse interdetto a seguito di un giudizio della Commissione Giudicante Federale del 16 ottobre 2009»; e, quanto all’ altra «sentenza» resa nei confronti del medesimo ing. P. Abbondanza, peraltro lì agente in veste di interveniente adesivo, segue il diverso rilievo del «difetto di legittimazione ad agire»: rilievo, invero, non già operato in
primo grado. L’ «esauri[mento de] i ricorsi interni alla Federazione» si deduce che ha sostanzialmente riguardato la decisione del Consiglio della Federazione italiana Rugby (FiR), presa il 2 ottobre 2009, di non sottoporre al Board della Magners Celtic League (MCL) la c.d. «franchigia Praetorians», diversamente risultando deliberato per la «franchigia Aironi» e per la Benetton Rugby Treviso, destinata a proseguire «l’iter valutativo» per risultare infine ammessa essa pure alla designazione con delibera del 30 ottobre 2009. Infatti, la FiR, «per conto e nell’interesse della MCL [aveva] raccolto le adesioni delle […] entità sportive [italiane]» interessate alla partecipazione alla relativa competizione. Avanti il T.N.A.S., «riformando la decisione della Corte di Appello Federale n. 1 del 9 aprile 2010, comunicata il 12 maggio 2010», viene quindi portata la pretesa, attualmente, di «dichiarare la decisione del Consiglio Federale del 2 ottobre 2009 illecita ed illegittima, e, comunque, annullarla», e «conseguentemente dichiarare la successiva delibera del Consiglio federale del 30 ottobre 2009 illecita ed illegittima e comunque annullarla». Tra le parti convenute resiste la FiR, che eccepisce l’inammissibilità della domanda di arbitrato essendo «decorso il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della decisione impugnata», vuoi a intendere questa quale delibera del Consiglio federale in data 2 ottobre 2009 vuoi a intendere questa quale decisione della Corte federale d’appello. Ulteriore ragione di inammissibilità consiste, secondo la difesa di FiR, nel difetto di interesse poiché dal giudizio non potrebbe sortire l’«effetto satisfattivo», ovvero «l’ammissione al torneo [che] è stata deliberata dal Comitato Organizzatore della MCL». Infine, motivi di inammissibilità sono pure -sostiene ancora la FiR- i rilevati vizi di legittimazione e rappresentanza che affliggono gli attori anche secondo la decisione di ultima istanza federale, nonché l’oggetto, asseritamente insindacabile, della delibera impugnata, che sarebbe altro dalla decisione di giustizia. Nel merito si dà conto dell’immunità da vizi delle delibere del Consiglio federale concludendo per la dichiarazione di «inammissibili[tà] e/o improcedibil[ità]», «e in ogni caso […] infondate[zza]» delle domande di parte attrice. Ha resistito anche la Benetton Rugby Treviso, che eccepisce preliminarmente l’incompetenza del T.N.A.S.; quindi l’inammissibilità della domanda «perché tardiva». Nel merito delle censure avversarie alla delibera del Consiglio federale impugnata in via prioritaria dalle parti attrici, la difesa della Benetton Rugby Treviso replica analiticamente, infine chiedendo di «dichiarare irricevibili e/o inammissibili tutte le domande ex adverso proposte, rigettandole, comunque, nel merito». In data 19 luglio il Presidente del T.N.A.S., preso atto della natura multiparte della controversia, ha nominato, ai sensi dell’art. 7 del Codice T.N.A.S., il Collegio incaricato di dirimerla nelle persone dei sottoscritti arbitri. La riunione con la partecipazione delle parti si è tenuta in data 29 luglio 2010, all’esito della quale il Collegio ha ritenuto, con ordinanza, stante la maturità del procedimento per la decisione, di assegnare termini per il deposito di nuovi scritti difensivi anteriormente all’udienza di discussione, poi tenuta in data 4 ottobre 2010, peraltro avendo costantemente curato l’informazione relativa allo stato del procedimento anche nei confronti dei soggetti non costituiti. Al termine della discussione gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e, all’unanimità, hanno deliberato il presente lodo per i seguenti
MOTIVI
1. Il merito della controversia non è immediatamente accessibile: esclusa la fondatezza di altre eccezioni preliminari, occorre tuttavia verificare «che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione», a norma dell’art. 12 ter, comma 1, dello Statuto Coni. L’onere relativo non appare assolto (almeno) dalla Rugby Roma Olimpic s.s.d. a r.l. poiché è incontroverso che la stessa non abbia validamente sottoposto al giudizio già della Corte federale di prima istanza le sue pretese siccome, lì, non adeguatamente rappresentata dall’ing. P. Abbondanza, pro tempore interdetto dallo svolgimento di funzioni (anche rappresentative della Società) all’interno dell’ordinamento associativo-federale. Questo rilievo, che non è efficacemente contrastato dalle deduzioni della difesa che oppone alla sua fondatezza insussistenti vulnerazioni di posizioni soggettive di rango costituzionale (per il vero indebitamente sovrapponendo i diversi piani della difesa in giudizio: personale, societario, associativo-federale e ordinamentale-giudiziario), impedisce di ritenere avverata la fondamentale condizione necessaria all’esame del merito del giudizio presso il T.N.A.S. Invero, come noto alla giurisprudenza già della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (cfr. F.C.D. Raffadali vs F.I.G.C., 11 gennaio 2007) e alla quale questo Tribunale è in locum et ius succeduto per ammissione della medesima parte attrice, «il comune presupposto del previo esaurimento dei “ricorsi interni” deve essere inteso nel senso ormai stabilmente acquisito [anche] all’ esperienza giurisprudenziale della CEDU, vale a dire che (ex art. 35 § 1), esso non è soddisfatto laddove le parti non abbiano osservato le formalità procedurali e i termini previsti per la proposizione del ricorso considerato (cfr., tra le altre, Agbovi c. Germania (dec.), n° 71759/01, 25.9.2006; Pugliese c. Italia (no 2) (dec.), n° 45791/99, 25.3.2004; Yahiaoui c. Francia (dec.), n° 30962/96, 20.1.2000; Ben Salah Adraqui e altri contro Spagna (dec.), no 45023/98, 27.4.2000; Le Compte c. Belgio, n° 6878/75, déc. 6.10.1976, D.R. 6, p. 79 ss., spec. 87 s.)». 5
Dunque, l’inammissibilità correttamente dichiarata in «prima istanza» e con giudizio adeguatamente confermato dalla C.A.F. (sebbene adottando un dispositivo errato in parte qua, dovendosi all’atto della proposizione dell’appello della Rugby Roma Olimpic s.s.d. a r.l. ritenerne la infondatezza tout court e non oltremodo l’ inamissibilità, stante la cessata inibizione della legittimazione processuale dell’ing. P. Abbondanza), impedisce di ritenere il previo assolvimento dell’onere di esperimento dei c.d. rimedi interni e, così, in concreto, l’avveramento della condizione di accesso al merito della pretesa fatta valere presso il T.N.A.S.
2. Diversa, sebbene non compiutamente svolta dalla difesa di una delle parti resistenti, è la ragione di inaccessibilità al merito -sulla quale il Collegio pronuncia a norma dell’art. 817 c.p.c.-, che affligge le domande proposte dall’ing. P. Abbondanza. Questi, vuoi «a titolo personale» vuoi «quale componente della costituenda Praetorians Roma Rugby», non risulta che abbia mai sottoscritto un «espresso accordo» con le altre parti della controversia, ciò che solo integrerebbe la condizione al cui avveramento pure «soggetti non affiliati, tesserati o licenziati», a norma dell’art. 12 ter, comma 2, dello Statuto Coni, possono deferire al T.N.A.S. una «controversia in materia sportiva». E’ infatti incontrovertibile che l’attore, nelle dichiarate qualità che vengono in esame nel presente giudizio, non abbia fatto spendita di alcuno status federale di quelli altrimenti rilevanti già a norma dell’art. 12 ter, comma 1, dello stesso Statuto Coni. Perciò, come noto alla giurisprudenza già della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (cfr. G.P. Rolli vs F.I.S.E., 28 settembre 2007), anche qui «appare dirimente la considerazione secondo la quale della volontà di compromettere in arbitri la controversia non risulta alcun atto scritto che, almeno per relatione, consenta di ritenere attinta la clausola compromissoria statutaria […], richiedendosi al contrario per la prova della volontà di compromettere in arbitri che “tale clausola sia stata espressamente e specificamente richiamata dalle parti”, le quali devono a tal fine operare, quindi, “un rinvio per relationem perfectam all' originario [documento] contenente la clausola de qua” (Cass., sez. un., 1 marzo 2002, n. 3029)». In definitiva, nei confronti delle domande dell’ing. P. Abbondanza il Collegio, rilevato che «i poteri degli arbitri sono contestati» e soccorre la necessità che essi «decid[a]no sulla propria competenza», dichiara deficiente nella fattispecie ogni potestà di giudizio.
3. La soluzione in rito, stante l’obiettiva singolarità del procedimento che ha mosso dalla delibera della Fir in data 19 dicembre 2008 onde è stata annunciata la raccolta delle «manifesta[zioni di] interesse a partecipare» alla Magners Celtic League da parte di «entità sportive» quali le c.d. «franchigie», non consente, ad avviso del Collegio, una distribuzione del carico economico delle spese del procedimento secondo il rigoroso principio di soccombenza: soccombenza, peraltro, nemmeno agevolmente pronosticabile in ipotesi di accesso al merito, per il quale indubbiamente persiste l’interesse delle parti promotrici anche in funzione eventualmente risarcitoria. Pertanto, le spese del procedimento e per assistenza difensiva devono intendersi interamente compensate fra le parti costituite. I diritti degli arbitri sono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «istanza arbitrale» pervenuta in data 10.6.2010 prot. n. 1199, così provvede:
- dichiara inammissibile l’ «istanza arbitrale» proposta dalla Rugby Roma Olimpic s.s.d. a r.l.;
- dichiara l’incompetenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport sull’ «istanza arbitrale» proposta dall’ing. Paolo Abbondanza;
- dichiara compensate tra le parti costituite le spese per assistenza difensiva;
- dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento per diritti degli arbitri e del C.O.N.I.;
- liquida complessivamente i diritti degli arbitri in € 3.000,00, oltre accessori;
- dichiara le parti costituite tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri;
- manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.
Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, presso gli uffici del T.N.A.S., in data 4 ottobre 2010, e sottoscritto in numero di sette originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Ferruccio Auletta
F.to Alberto Zito
F.to Ermanno Granelli
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