CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 08 luglio 2010 promosso da: Avv. Guglielmo Gambetto contro AC Mantova S.r.l.

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 08 luglio 2010 promosso da: Avv. Guglielmo Gambetto contro AC Mantova S.r.l. IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. MASSIMO COCCIA – ARBITRO PROF. AVV. LUCA DI NELLA – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. N. 0428 del 17 febbraio 2010 promosso da: Avv. Guglielmo Gabetto, nato a Imperia il 30.08.1971, CF GBTGLL71M30E290G, residente in Torino, via Rosmini n.5, rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimiliano Ghignone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Vinzaglio 2 (tel. 011.5619209 / fax 011.5625798 / e.mail massimiliano_ghignone@hotmail.com) istante CONTRO AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO In data 24 giugno 2008 veniva sottoscritto tra la A.C. Mantova S.r.l. e l’Avv. Guglielmo Gabetto un contratto di “mandato tra società e agente” volto al tesseramento del calciatore Riccardo Fissore per la stagione sportiva 2008-2009. Tale contratto prevedeva una provvigione forfettaria a favore dell’Avv. Gabetto, in qualità di agente, di € 15.000,00 più I.V.A. da corrispondersi entro il 30 giugno 2009. La parti, nel sottoscrivere il predetto accordo, prevedevano nelle “Clausole aggiuntive” un «ulteriore premio di € 15.000,00 più I.V.A. per ogni stagione successiva in cui il calciatore risulti tesserato per A.C. Mantova S.r.l. al termine della sessione estiva. Pagamento entro il 30 giugno». Con atto depositato in data 17.02.2010 Prot. n. 0428, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt.9 e ss del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il Prof. Avv. Massimo Coccia veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Luca Di Nella veniva nominato dal Presidente del TNAS – attesa la mancata costituzione della parte resistente quale secondo componente del Collegio arbitrale; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5 del Codice. Successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa, che in data 14.04.2010 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro), Prof. Avv. Luca Di Nella (Arbitro). Veniva fissata la prima udienza per il giorno 29 aprile 2010 presso la Sala Udienze del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. All’apertura dell’udienza, il Collegio Arbitrale prendeva atto della mancata costituzione dell’A.C. Mantova S.r.l., nonché della mancata comparizione in udienza della parte. Non veniva esperito, pertanto, il tentativo di conciliazione. Il difensore della parte istante depositava copia dell’avviso di ricevimento dell’istanza di arbitrato. Il Collegio arbitrale assegnava termine per la produzione dell’originale dell’avviso di ricevimento sopra indicato. Nel termine veniva eseguita la produzione. Il difensore della parte istante rinunciava alla fissazione dell’udienza di discussione. Il Collegio si riserva la decisione. MOTIVI 1. L’Avv. Guglielmo Gabetto, nella propria istanza di arbitrato, formula la seguenti conclusioni: «[…] il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport voglia […] accettare e dichiarare l’inadempimento posto in essere dall’A.C. Mantova Sr.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi di cui sopra, al pagamento, in favore del ricorrente Agente Guglielmo Gabetto, della somma da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/02 maturati o, in subordine, oltre agli interessi legali maturati dalla data di scadenza al saldo. Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre al rimborso dei diritti amministrativi tutti relativi alla procedura arbitrale». L’Avv. Guglielmo Gabetti ricorre al fine di ottenere il compenso relativo all’attività svolta in qualità di agente e finalizzata al tesseramento del calciatore Riccardo Fissore con l’A.C. Mantova S.r.l. per il campionato 2008/2009; tesseramento effettivamente formalizzato in data 25 giugno 2008. L’istante denuncia la condotta della società convenuta, la quale «[…] nonostante i numerosi solleciti […],non ha ancora provveduto al pagamento dell’importo di € 15.000,00 oltre iva, e quindi complessivamente € 18.000,00, in favore dell’Agente». Nel contratto stipulato con l’agente, l’A.C. Mantova S.r.l. si impegnava a corrispondere al professionista l’ulteriore importo di € 15.000,00 più I.V.A. per ogni ulteriore stagione sportiva nella quale il calciatore Riccardo Fissore risultasse essere ancora tesserato con il Club calcistico. A tale proposito, il ricorrente riporta che il calciatore Riccardo Fissore risulta essere tesserato in favore del Club anche per la stagione sportiva 2009/2010. 2. Il Collegio osserva che l’istante ha allegato e provato il titolo sul quale si fonda la propria pretesa creditoria di € 15.000,00 oltre iva da corrispondersi entro il 30 giugno 2009. Sulla base delle regole che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova, pertanto, risulta accertata l’esistenza e l’inadempimento dell’obbligazione corrispondente gravante sull’A.C. Mantova s.r.l., la quale, pertanto, deve essere condannta al relativo pagamento in favore dell’Avv. Guglielmo Gabetto. Nessuna domanda, invece, è stata formulata dalla parte istante con riferimento all’ulteriore credito di € 15.000,00 oltre iva, relativo alla stagione sportiva 2009/2010 da corrispondersi entro il 30 giugno 2010. Conseguentemente, il Collegio non reputa di dover adottare alcuna statuizione sul punto, ancorché dedotto nell’ambito dell’istanza di arbitrato. 3. L’Avv. Gabetto formula la domanda di condanna dell’A.C. Mantova s.r.l. non solo al pagamento del corrispettivo pattuito, ma anche degli interessi ex D.Lgs.9 ottobre 2020 n. 231. Il Collegio osserva che la disciplina prevista dal citato decreto legislativo può trovare applicazione al caso di specie. Infatti, tale disciplina si applica «[…] ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale […]» (art. 1 D.Lgs cit.). Per transazione commerciale si intendono «[…] i contratti, comunque denominati tra imprese […]» (art. 2 lett. a) D.Lgs. cit.) e, il lemma «imprenditore» individua «[…] ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione […]» (art. 2 lett. c) D.Lgs. cit.). Pertanto, sussistono sia le condizioni oggettive che soggettive per l’applicabilità degli interessi relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali. Conseguentemente, la condanna dell’A.C. Mantova s.r.l. deve estendersi anche agli interessi sopra indicati. 4. Tutte le altre domande, deduzioni ed eccezioni debbono reputarsi assorbite. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. il Collegio Arbitrale all’unanimità e definitivamente pronunciando nella controversia tra il l’Agente Avv. Guglielmo Gabetto da un lato, e l’A.C. Mantova S.r.l. dall’altro, (prot. 0428) 5 a. accoglie integralmente la domanda della parte istante. b. condanna, pertanto, l’A.C. Mantova S.r.l. al pagamento della somma di € 15.000,00 oltre I.V.A., maggiorata degli interessi ex D.Lgs. 231/02 a decorrere dalla scadenza e fino all’effettivo soddisfo. c. condanna l’A.C. Mantova s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avv. Guglielmo Gabetto nella misura complessiva di € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA e CPA come per legge; d. condanna l’A.C. Mantova s.r.l., fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre al rimborso delle spese sostenute dagli Arbitri stessi; e. condanna, altresì, l’A.C. Mantova s.r.l. al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; f. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati. Così deciso in conferenza personale degli arbitri in data 29 aprile 2010 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.TO MAURIZIO BENINCASA F.TO MASSIMO COCCIA F.TO LUCA DI NELLA
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