CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 09 novembre 2010 promosso da: Dott. Tullio Lanese contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 09 novembre 2010 promosso da: Dott. Tullio Lanese contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO AVV. GABRIELLA PALMIERI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 0877 del 21 aprile 2010 promosso da: Dott. Tullio Lanese, nato a Messina il 10 gennaio 1947 ed ivi residente in Via G. Bruno n. 45, cod. fisc. LNSTLL47A10F158H, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Napoli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Umberto n. 311 istante CONTRO Associazione Italiana Arbitri, con sede in Roma, Via Tevere n. 9, in persona del Presidente pro termpore Marcello Nicchi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9 intimata E Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del Presidente pro tempore Dott. Giancarlo Abete intimata, non costituita FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dalla delibera del Comitato Nazionale AIA dell’11 febbraio 2010, con la quale veniva disposta la revoca, ex art. 48.6 Reg. AIA, della benemerenza arbitrale del Dott. Lanese. Con atto depositato in data 21 aprile 2010 Prot. n. 0877, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini veniva nominato quale Arbitro della parte istante; l’Avv. Gabriella Palmieri quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che, in data 14 maggio 2010 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro), Avv. Gabriella Palmieri (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 23 giugno 2010 presso la sede dell’arbitrato. Il Dott. Lanese formulava le seguenti conclusioni: «In principalità, previa declaratoria di illegittimità (o disapplicazione) dell’art. 48, comma 6°, lettera a) Reg. 3 AIA nella parte in cui consente al Comitato Nazionale di deliberare la revoca della benemerenza arbitrale di sanzione disciplinare sospensoria superiore a mesi sei, annullare, disapplicare, dichiarare illegittima e/o priva di effetti, la delibera del Comitato Nazionale che ha revocato la benemerenza arbitrale in capo al Dott. Tullio Lanese; in subordine, annullare o disapplicare o dichiarare illegittima o priva di effetti la medesima delibera per i vizi gradatamente esposti nella parte motiva; in ogni caso porre a carico solidale o alternativo della Figc e dell’AIA le spese ed i compensi arbitrali ed i diritti amministrativi di spettanza del Coni e condannare la Figc o l’AIA, sempre in via tra loro solidale o alternativa, alla refusione delle spese di lite, maggiorate dal rimborso delle spese generali e dagli accessori di legge». Con atto depositato in data 11 maggio 2010 Prot. n. 1024 l’Associazione Italiana Arbitri si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: « […] e con riserva di ulteriormente argomentare, la Associazione Italiana Arbitri conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario o, in subordine, per il suo rigetto nel merito. Con vittoria di spese». All’udienza del 23 giugno 2010, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva la discussione. In quella stessa sede, il Collegio assegnava termini alle parti al 9 e al 26 luglio 2010 per il deposito di memorie conclusive e di replica e si riservava la decisione. MOTIVI 1. Il Dott. Lanese ricorre affinché venga annullata la delibera del Comitato Nazionale che ha revocato la benemerenza arbitrale in capo allo stesso. In primo luogo, l’istante denuncia la circostanza che la disposizione ex art. 48, comma 6, Reg. AIA sia illegittima perché in contrasto «con gli artt. 13, co. 1°, 15, commi 1° e 2° e 50, co. 4° Reg. AIA nonché con gli artt. 20, co. 5° e 29, co. 1° Statuto Figc nonché con l’art. 5, c. 3°, lettera c) Statuto Coni». Rispetto alle sopracitate fonti regolamentari dell’Associazione Italiana Arbitri, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Dott. Lanese osserva che la predetta norma sia illegittima ed incongruente rispetto a quanto in esse disciplinato e regolamentato. Infatti, osserva la difesa dell’istante, «solo il superamento del limite della sanzione di un anno comporta a carico dell’associato e/o tesserato nell’ordinamento sportivo la perdita dell’elettorato attivo e passivo, del diritto a ricoprire incarichi anche di nomina e, se sopravviene nel corso di un mandato, determina la decadenza dalle cariche elettive o di nomina. Nella fattispecie l’art. 48, co. 6°, Reg. AIA fa insorgere il potere discrezionale del Comitato Nazionale di revoca della qualifica di arbitro benemerito con il superamento della sanzione sospensoria di sei mesi e non di un anno». Inoltre, ritiene la parte istante, la suddetta disposizione non troverebbe «applicazione in mancanza della segnalazione del Presidente Sezionale e delle risultanze ispettive». Osserva il Dott. Lanese che tali nuovi elementi conoscitivi sono stati inseriti nel Reg. AIA solo con le modifiche entrate in vigore dall’1 marzo 2006, «atteso che in precedenza l’inciso “sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive” cui consegue la revisione periodica dei ruoli degli arbitri benemeriti, non esisteva nel vecchio art. 42, co. 6°, Reg. AIA». Quindi, sostiene l’istante, «l’attuale formulazione lascia intendere che l’acquisizione degli elementi tramite le due fonti citate, costituisca una sorte di precondizione per poter procedere alla revisione dei ruoli e per l’insorgere del conseguente potere deliberativo facoltativo della revoca della benemerenza arbitrale». Pertanto, conclude la difesa del Dott. Lanese, «l’omissione comporterebbe un vizio del procedimento destinato a ripercuotersi sulla delibera adottata, anche sotto il profilo di un’assenza motivazionale, vista la natura squisitamente discrezionale del provvedimento de quo». II. Il Dott. Lanese osserva, altresì, che il Comitato Nazionale sarebbe sprovvisto del potere di revocare la benemerenza arbitrale in quanto l’istante ne era stato beneficiato, con nomina da parte del Presidente federale, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 35, comma 1, del Reg. AIA in vigore nel dicembre del 1992. Conseguentemente, «le norme sopravvenute che hanno attribuito a far data dal Regolamento AIA entrato in vigore nel febbraio 2003 (art. 42) il potere di attribuzione delle benemerenza e di revoca della stessa al Comitato Nazionale non potrebbero trovare applicazione retroattiva anche nell’ordinamento sportivo […]». III. Da ultimo, osserva la difesa di parte istante, la delibera de qua parrebbe, comunque, illegittima nella sua applicazione nei confronti del Dott. Lanese, in quanto lo stesso «aveva già maturato da anni i requisiti di cui all’art. 50, co.1) lettera a) e b) Reg. AIA per la nomina a Dirigente Benemerito, anche se non era stato ancora formalmente insignito». Conseguentemente, poiché al Dott. Lanese solo formalmente mancherebbe l’assegnazione della carica di Dirigente Benemerito, lo stesso «non potrebbe più essere assoggettato alle norme dettate in tema di revoca della normale benemerenza arbitrale». L’Associazione Italiana Arbitri, con la propria memoria di costituzione, chiede che il ricorso avversario sia dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato nel merito. I. In primo luogo, l’AIA solleva un’eccezione di incompetenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport «per l’inesistenza inter partes di una clausola compromissoria». La difesa di parte intimata osserva come «la Federazione non riveste la posizione di litisconsorte necessaria, essendo parte estranea al tema del contendere», che riguarda una delibera interna ad ordinamento di categoria quale quello dell’AIA. Pertanto, conclude l’Associazione, «nella vicenda che ci occupa l’AIA ha agito nell’esercizio di prerogative nascenti dal proprio regolamento (volto a tutelare il prestigio e la credibilità dell’Associazione) e non quale settore della Federazione investito di attribuzioni strumentali al perseguimento di finalità statutarie». Conseguentemente, l’AIA, dopo aver illustrato le ragioni volte a giustificare la legittimità della propria costituzione nel giudizio arbitrale de quo, e dopo aver dedotto come non sia rinvenibile «nello Statuto e nel Regolamento AIA alcuna previsione che vincoli le parti del rapporto associativo a definire in arbitrato (rectius, alla cognizione del T.N.A.S.) le controversie insorte fra di esse», chiede che il Tribunale adito dichiari la propria incompetenza nel presente giudizio. II. In secondo luogo, la difesa dell’intimata eccepisce la tardività nella proposizione del giudizio arbitrale, in quanto la controversia è stata instaurata «ben oltre il termine perentorio di giorni 30 fissato dall’art. 10, comma 1, del regolamento TNAS». Osserva l’AIA che l’istanza arbitrale è pervenuta in data 21 aprile 2010, mentre il termine ultimo per l’instaurazione del procedimento arbitrale andrebbe individuato nel 18 marzo 2010, o semmai nel 26 marzo 2010. III. Con riferimento al principale motivo di doglianza del Dott. Lanese, ovvero l’applicazione al caso de quo dell’art. 48, comma 6, Reg. AIA in contrasto «con gli artt. 13, co. 1°, 15, commi 1° e 2° e 50, co. 4° Reg. AIA nonché con gli artt. 20, co. 5° e 29, co. 1° Statuto Figc nonché con l’art. 5, c. 3°, lettera c) Statuto Coni», la difesa di parte intimata osserva quanto segue. Per quanto riguarda le norme contenute nello Statuto del Coni e nello Statuto della FIGC, l’Associazione chiarisce come «tali disposizioni, che hanno ad oggetto i requisiti di eleggibilità e non l’attribuzione o la revoca di benemerenze, non precludono che nell’ambito della propria autonomia l’AIA possa prevedere regole più stringenti a tutela della credibilità e del prestigio della istituzione arbitrale e delle funzioni di garanzia del sistema ad esse demandate». Con riferimento all’art. 15, deduce la difesa di parte intimata, «la questione non si pone», poiché si tratta di due fattispecie ben distinte tra loro: la suddetta norma, infatti, disciplina «la decadenza da cariche elettive, che il legislatore sportivo, nell’esercizio dei suoi poteri, ha ritenuto di rendere operativa allorquando l’associato in carica riporti una sanzione superiore ad un anno». Per quanto riguarda il contrasto della disposizione ex art. 48, comma 6, Reg. AIA con quanto previsto nell’art. 50, comma 4, dello stesso Regolamento, disciplinante la benemerenza del dirigente AIA, l’Associazione spiega come quest’ultima benemerenza non venga «assegnata in presenza di determinate condizioni, ma è rimessa al prudente apprezzamento del Presidente dell’AIA, sentito il Vice Presidente e il Comitato nazionale». Infine, alcun contrasto sussisterebbe tra quanto previsto rispettivamente agli artt. 13, comma 1, e 48, comma 6, Reg. AIA in quanto le due norme «sono del tutto coerenti con il sistema delineato dal legislatore sportivo nel 2006 e coordinate con quello previgente». Prima della riforma del 2006, infatti, non era disciplinato il depennamento della benemerenza arbitrale successivo alla sanzione della sospensione, «mentre era già prevista quale condizione di ineleggibilità alla cariche degli organi elettivi la intervenuta irrogazione a carico del candidato della sanzione della sospensione superiore ad un anno». Conseguentemente, conclude la difesa dell’Associazione, «non potendosi estendere la causa di ineleggibilità derivante dalla carenza di un requisito (la benemerenza arbitrale) revocato in applicazione di una norma entrata in vigore nel marzo 2006 a situazioni verificatesi nel previgente regime, allorquando detta revoca non poteva essere disposta, la formulazione dell’art. 13, comma 1 e 2, fa doverosamente riferimento al periodo di un anno di sospensione e non quello di mesi sei (valevole in ogni caso per il solo requisito delle benemerenza arbitrale); fermo restando ovviamente che per tutti coloro che avrebbero riportato una sospensione o inibizione per più di mesi sei dopo l’entrata in vigore del nuovo artcolo 48.6, la revoca della benemerenza arbitrale per tale motivo avrebbe costituito anche causa di ineleggibilità». IV. Infine, la difesa di parte intimata contesta quanto affermato dal Dott. Lanese circa l’incompetenza del Comitato Nazionale nel revocare la benemerenza arbitrale, e la mancanza «della segnalazione del Presidente Sezionale e delle risultanze ispettive», quali requisiti necessari per disporre la revoca stessa. Per quanto attiene al primo motivo di doglianza, l’Associazione rileva come «in ragione dell’autonomia regolamentare e organizzativa dell’AIA, la competenza del Presidente della FIGC non ha più ragione d’essere». Per quanto attiene, invece, alla sussistenza delle segnalazioni e delle risultanza ispettive, la difesa di parte intimata sostiene che le stesse «non servono ovviamente laddove l’elemento ostativo alla perpetuazione della benemerenza (l’esistenza di una sanzione disciplinare definitiva) costituisca atto notorio e risulti agli atti del Giudice sportivo». 3. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Associazione Italiana Arbitri circa l’incompetenza del Collegio a decidere la controversia de qua. L’eccezione è infondata. Occorre ribadire, in primo luogo, che la natura arbitrale del procedimento disciplinato dal Codice TNAS postula l’esistenza di un accordo tra le parti volto ad investire l’organo arbitrale della potestas iudicandi. Tale natura – e il fondamento pattizio del potere di cognizione del Collegio nel sistema TNAS – emerge dal medesimo Codice TNAS nella parte in cui, all’art. 2, prevede che «[…] Le Federazioni sportive nazionali […] possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale […]» presso il TNAS (comma 1) e che «[…] all’atto dell’affiliazione, dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni […] va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la competenza della lite in sede arbitrale […]». In linea di continuità con l’orientamento già emerso nell’ambito del T.N.A.S (Lodo Dondarini vs. AIA e FIGC 22 giugno 2010 (Arbitro Unico: Fumagalli), il Collegio osserva che la clausola compromissoria che gli attribuisce un potere di giudizio sulla controversia in esame è contenuta nell’art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC, secondo il quale sono devolute in arbitrato presso il CONI le controversie ,per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, insorte tra «[…] i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi o loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale […]». Si tratta di una conclusione alla quale aveva attinto anche una decisione arbitrale pronunciata nell’ambito della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, affermando che la controversia tra un arbitro e l’AIA «[…] è arbitrabile a norma dell’art. 30, comma 3, Statuto FIGC stante che “gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell’AIA” (art. 38 Reg. AIA) […]» (così Lodo Paparesta vs. AIA 13 ottobre 2008 (Collegio: Auletta, Pres., Piazza, Buzzelli). Non può condividersi la raffinata deduzione della parte resistente secondo la quale la controversia in parola «[…] ha ad oggetto una vertenza di carattere squisitamente endoassociativo (i.e. l’impugnativa della deliberazione della revoca di una benemerenza arbitrale), che resta confinata all’interno dell’ordinamento di categoria (insensibile ad ogni forma di interferenza eteronoma da parte della Federazione, che non dispone di alcun potere di intervento in materia), esaurendo esclusivamente in questo ambito i propri effetti […]».Condividendo le conclusioni della parte istante sul punto, il Collegio osserva che la revoca della benemerenza è destinata a riflettersi, direttamente e indirettamente, nei rapporti tra l’associato e la FIGC e non esaurisce la propria portata afflittiva all’interno dell’AIA Coglie nel segno, in particolare, la parte istante quanto osserva che «[…] comporta ad esempio la perdita dell’elettorato passivo per potersi candidare alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Responsabile del settore tecnico (ex art. 13, c. 1, Reg. AIA) e pertanto preclude al destinatario l’esercizio dei diritti riconosciuti al Presidente AIA dallo statuto federale, come quelli di partecipare alle Assemblee federali (art. 20, c. 3), di essere componente di diritto del Consiglio Federale (art. 26, c. 1), di partecipare al Comitato di Presidenza FIGC su talune materie (art. 32, c. 8) […]». 4. Affermata la propria controversia a decidere la controversia, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione, ulteriore, della parte resistente in relazione all’inammissibilità dell’istanza per tardività. Questa eccezione è fondata. Il giudizio arbitrale, infatti, è stato avviato quando era ormai spirato il termine, perentorio, di giorni 30 fissato dall’art. 10, c. 1, del Codice TNAS. La revoca della benemerenza arbitrale, invero, è stata comunicata al Dott. Lanese con lettera raccomandata a/r del 16 febbraio 2010, pervenuta al destinatario il 24 febbraio successivo e, comunque, anticipata via telefax. L’istanza di arbitrato è stata proposta il 21 aprile 2010 e, pertanto, è inammissibile per tardività.Né appare possibile, come deduce la parte istante anche nella memoria autorizzata, dubitare della portata afflittiva del provvedimento comunicato e della lesività dello stesso. Tale lesività è stata pienamente percepita dal destinatario al punto che questi, con lettera del 3 marzo 2010, ha chiesto l’acquisizione di alcuni documenti ritenuti necessari per valutare la legittimità del provvedimento. Neppure ostano alla conclusione del Collegio le considerazioni della difesa del Dott. Lanese in relazione alle difficoltà di accesso al contenuto integrale del provvedimento di revoca della benemerenza arbitrale e, in generale, la conseguente impossibilità di avere piena conoscenza dello stesso. Non può, comunque, non evidenziarsi che sarebbe auspicabile portare a conoscenza degli interessati il provvedimento integrale oggetto di possibile impugnazione. In ogni caso, l’istanza avrebbe potuto essere presentata tempestivamente, salvo affidare a motivi aggiunti le ulteriori censure emergenti dall’esercizio del diritto di accesso. Del resto, è consolidato l’orientamento secondo il quale, addirittura, per verificare la tempestività dell’istanza di arbitrato occorre avere riguardo al mero comunicato ufficiale delle Federazioni relativo al provvedimento da impugnare. L’accoglimento dell’eccezione di tardività dell’istanza arbitrale preclude l’esame delle altre domande, eccezioni e difese che debbono intendersi assorbite. In considerazione della natura della controversia appare giustificata la compensazione integrale delle spese di lite, degli onorari degli arbitri e delle spese di funzionamento del Collegio. P.Q.M. il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nella controversia tra il Dott. Tullio Lanese l’Associazione Italiana Arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio 1. dichiara inammissibile per tardività l’istanza di arbitrato; 2. compensa tra le parti le spese di lite; 3. pone a carico delle parti, in misura eguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00); 4. pone a carico delle parti, in misura eguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dispone che i diritti amministrativi versati siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Così deciso all’unanimità in Roma, il giorno 26 ottobre 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.TO MAURIZIO BENINCASA F.TO TOMMASO EDOARDO FROSINI F.TO GABRIELLA PALMIERI
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