CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 novembre 2010 promosso da: Sig. Francesco Zucchi contro Sig. Mirco Barocelli

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 novembre 2010 promosso da: Sig. Francesco Zucchi contro Sig. Mirco Barocelli IL COLLEGIO ARBITRALE Dott. Angelo Grieco (Presidente) Dott. Giancarlo Castiglione (Arbitro) Dott. Ermanno Granelli (Arbitro) In data 10 novembre 2010, presso la sede dell'arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente LODO Nel procedimento di arbitrato (Prot. N. 1877 del 30 agosto 2010) promosso da: Sig. Francesco Zucchi, rappresentato e assistito dall'Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via De' Marchi n. 412 Parte istante contro sig. Mirco Barocelli, nato a Castel Sal Giovanni (PC) il 18 ottobre 1991 e residente in Pianello Val Tidone (PC) al Largo del Verme n. 5 Parte intimata, non costituita SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con istanza di arbitrato ex art. 23 del Regolamento Agenti di Calciatori, il Sig. Francesco Zucchi, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, ha chiesto il riconoscimento del compenso spettantegli quale agente del calciatore Mirco Barocelli. Rappresenta l'istante che, in data 23 dicembre 2009, lo stesso aveva stipulato con il calciatore Mirco Barocelli - militante nel Piacenza Football Club S.p.a, disputante nella stagione 2009-2010 il campionato di Serie B - contratto di mandato in esclusiva con scadenza in data 22 dicembre 2011, avente ad oggetto il tesseramento dell'atleta per compagini calcistiche professionistiche. Per l'attività svolta dal ricorrente, all'art. 4 del predetto accordo, veniva previsto il diritto del rappresentante di ricevere una percentuale pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato e, inoltre, nel caso in cui il calciatore avesse deciso di revocare l'incarico al ricorrente senza giusta causa, l'atleta si obbligava, ai sensi dell'art. 8 del predetto negozio, alla corresponsione di una somma pari a Euro 15.500,00 per i calciatori di Serie B nel momento in cui la revoca viene depositata o spedita. In data 20 maggio 2010, rappresenta sempre l'istante, cinque mesi dopo la sottoscrizione del contratto, il Sig. Mirco Barocelli inoltrava all'agente comunicazione di revoca dell'incarico senza giusta causa, divenendo, alla luce delle pattuizioni contrattuali, debitore nei suoi confronti della somma pari ad Euro 15.500,00. A fronte della pretesa del Sig. Zucchi, di contro, la parte intimata con la nota suindicata del 20 maggio 2010 con la quale ha comunicato la formale revoca dell'incarico di assistenza all'agente Zucchi, adduce a giustificazione della stessa i seguenti motivi: "in quanto sono trascorsi oltre 120 giorni dal deposito dell'incarico e non è stato stipulato alcun contratto economico da calciatore professionista a mio nome". All'udienza del 10 novembre 2010, si è presentato solamente il difensore del Sig. Francesco Zucchi, Avv. Mattia Grassani e, pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. In tale sede, viene consegnata all'Avv. Grassani una copia pervenuta dal Sig. Barocelli e protocollata al n. 2265 del 15 ottobre 2010 nella quale il medesimo fa presente che non ha la possibilità economica di nominare l'arbitro e che aveva proceduto ad inviare la revoca ".. in quanto aveva ricevuto informazioni sulla possibilità di revocare l'incarico essendo privo del contratto da professionista". L'Aw. Grassani, relativamente a tale comunicazione, dichiara di non poter accettare il contraddittorio, eccependone l'irritualità in quanto mai inoltrata e/o ricevuta dal difensore della parte istante presso il domicilio eletto. L'Aw. Grassani insiste per l'accoglimento del ricorso con spese legali e di funzionamento del Collegio arbitrale a carico del Sig. Barocelli. MOTIVI DELLA DECISIONE La richiesta del Sig. Francesco Zucchi è fondata. Preliminarmente, va accolta l'eccezione del ricorrente di non accettare il contraddittorio, relativamente alla comunicazione del 15 ottobre 2010, Protocollo 2265, in quanto la stessa non risulta inviata all'istante, non essendo il medesimo ricompreso tra i destinatari della lettera. Nel merito, rileva il Collegio che l'obbligo di stipulazione di contratto professionistico nei 120 giorni successivi dalla stipulazione di contratto di mandato, è previsto dal Regolamento Agenti (art. 14) soltanto per gli Agenti che assistono calciatori minorenni. Pertanto, la cessazione di effetti dell'incarico prevista dalla norma regolamentare presuppone lo status di minorenne che il calciatore Mirco Barocelli non ricopriva, avendo già compiuto - al momento del conferimento dell'incarico al Sig. Zucchi, il 23 dicembre 2009 - il diciottesimo anno di età. Le ragioni poste a fondamento della revoca dell'incarico da parte del calciatore non possono, quindi, essere accolte riferendosi a fattispecie non invocabile dallo stesso e, pertanto, inapplicabile al rapporto di mandata stipulato. Alla luce di quanto sopra, la revoca comunicata dal calciatore deve ritenersi disposta senza giusta causa e, pertanto, il medesimo deve corrispondere a favore dell'Agente revocato la somma di Euro 15.500,00 a titolo di penale per il recesso, ai sensi dell'art. 8/b del contratto di mandato sottoscritto. P Q M Il Collegio Arbitrale, all'unanimità e definitivamente pronunciando, così dispone: 1. Accoglie l'istanza di arbitrato promossa dal Sig. Francesco Zucchi e condanna il Sig. Mirco Barocelli a corrispondere al predetto Sig. Francesco Zucchi la somma di Euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) a titolo di penale per la revoca intimata senza giusta causa. 2. Pone a carico della parte soccombente le spese di procedimento e di assistenza difensiva. 3. Pone a carico della parte soccombente, con vincolo di solidarietà con la parte istante, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in Euro 1.900,00 (millenovecento/00). 4. Pone a carico della parte soccombente il pagamento dei diritti amministrativi versati al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, mediante il rimborso degli stessi alla parte istante. 5. Dispone che i diritti amministrativi versati siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in data 10 novembre 2010, in conferenza personale degli arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Angelo Grieco F.to Giancarlo Castiglione F.to Ermanno Granelli
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