CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 novembre 2010 promosso da: U.S.D. Favara Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Sicilia

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 novembre 2010 promosso da: U.S.D. Favara Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Sicilia IL COLLEGIO ARBITRALE Composto dai Sigg.ri Dott. Angelo Grieco - Presidente - Avv. Guido Cecinelli - Arbitro – Prof. Avv. Alberto Zito - Arbitro – riuniti in conferenza personale in data 10.11.2010 ore 12.50 presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente LODO Nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1915 del 7.9.2010) promosso da: U.S.D. Favara Calcio – corrente in Favara, Via Aldo Moro n. 205, in persona del legale rappresentante pro tempore, Maurizio Vullo, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Scaringella, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio Scanringella e Partners, in Roma, Via Costantino Morin n. 1 – Parte istante - CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, anche “FIGC”) con sede in Roma, Via G. Allegri 14, in persona del Presidente, Giancarlo Abete, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Gallavotti in Roma, Via Po n. 9 - Parte intimata - E CONTRO Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio (di seguito, anche “LND”), con sede in Roma, P.le Flaminio n. 9, in persona del Presidente, Carlo Tavecchio, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, con studio in Roma, Via Po n. 9, ed elettivamente domiciliato presso di essi – Parte intimata - IN FATTO La USD Favara Calcio, con istanza del 3.9.2010, chiedeva al Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito anche “TNAS”) – ai sensi dell’art. 23, comma 2°, del codice dei giudizi innanzi al TNAS – in via cautelare ed inaudita altera parte, di disporre la sospensione nel Campionato di Eccellenza, girone H, della Regione Sicilia per l’anno 2010 – 2011; in via gradata, di disporre la iscrizione provvisoria della USD Favara Calcio al campionato di Eccellenza, girone H, della Regione Sicilia per l’anno 2010 – 2011. Nel merito, chiedeva al nominando arbitro gli stessi provvedimenti innanzi menzionati e, quindi, di dichiarare illegittima la mancata iscrizione della USD Favara Calcio al campionato di eccellenza, Girone H, della Regione Sicilia per l’anno 2010 – 2011, “confermando l’iscrizione di detta società al summenzionato campionato”. Assumeva, la società istante, che il Presidente del Comitato regionale Sicilia della Lega Naz. Dilet. FIGC, con nota del 26.7.2010, l’aveva invitata a regolarizzare la propria documentazione di iscrizione al campionato di eccellenza, Girone H, per la stagione sportiva 2010 – 2011. In particolare, la invitava a provvedere, ai sensi dell’art. 24 del regolamento LND, al versamento della somma di Euro 7.167,31 entro il 3 agosto 2010. Sottolineava - la società istante – che alla data suddetta il proprio legale rappresentante, recatosi negli uffici del Comitato Regionale Sicilia per effettuare il pagamento, si era sentito respingere l’assegno bancario di Euro 7.167,31 in quanto mezzo “non idoneo a garantire il regolare assolvimento degli oneri di iscrizione”. Nella stessa giornata del 3.8.2010, predisposto un nuovo assegno bancario per l’importo di Euro 7.167,31, l’aveva spedito a mezzo posta raccomandata al Comitato Regionale. Assumeva che – inopinatamente – il 5 agosto 2010, il predetto Comitato Regionale comunicava alla società istante l’esclusione dal campionato in conseguenza dell’omesso versamento della somma prevista. A conforto delle proposte richieste, la società denunziava: Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del regolamento LND; Eccesso di potere: per travisamento dei fatti presupposti; per sviamento della causa tipica e difetto d’istruttoria; per sproporzione ed abnormità della sanzione inflitta; per omessa rituale contestazione dell’inidoneità del primo versamento effettuato; per disparità di trattamento; Violazione dell’art 3 L. 241/1990 e difetto di motivazione; Violazione del principio della partecipazione al procedimento amministrativo; Violazione dell’art 10 bis della Legge 7.8.90 n. 241 ed omessa comunicazione dei motivi ostativi.In definitiva, domandava l’annullamento della delibera impugnata. Nell’elaborata difesa delle proprie ragioni, la Favara Calcio USD sottolineava di aver rispettato il termine del 3.8.2010 previsto per il versamento della somma dovuta per l’iscrizione, atteso che la spedizione dell’assegno con lettera raccomandata in data 3 agosto doveva considerarsi a tutti gli effetti “tempestiva”. Al riguardo, richiamava il principio enunciato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, come recepito da Cons. Stato 665/2010, secondo cui: “ai fini della interruzione del termine finale per la presentazione della domanda di iscrizione, nel caso di sua spedizione mediante posta la data che rileva è quella dell’invio e con quella del ricevimento della stessa da parte dell’amministrazione”, nonché la ormai costante giurisprudenza in proposito del TAR e del Consiglio di Stato. In definitiva, il principio dell’equipollenza della spedizione postale alla presentazione ai fini della valutazione della tempestività di una domanda rivolta da un cittadino alla P.A., così come elaborato nella giurisprudenza amministrativa più autorevole, costituiva, secondo l’istante, principio generale dell’ordinamento, applicabile a tutte le fattispecie. Lamentava, inoltre, che il primo pagamento della somma dovuta per l’iscrizione, con la consegna dell’assegno bancario, era stato illegittimamente rifiutato, nella mattinata del 3.8.2010, dall’ufficio adito. Di tutta questa fase e dei relativi accadimenti non era stata data giustificazione alcuna, in patente violazione dell’art. 10-bis della Legge 241/90 per aver sostanzialmente precluso alla parte interessata la partecipazione al procedimento. E, di conseguenza, doveva considerarsi violato il principio del contraddittorio. Venivano richieste le opportune misure cautelari inaudita altera parte. Siffatte misure erano negate dal Presidente del TNAS non essendo state ritenute sussistenti - “anche per il dubbio concerente la potestas decidendi dell’autorità adita (art. 21, comma 14 del codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva)” – le particolari condizioni richieste per l’adozione del provvedimento cautelare presidenziale. Si costituiva la FIGC eccependo, in via pregiudiziale: la restituzione degli atti al Presidente del TNAS onde consentire la costituzione dell’organo giudicante in conformità alle designazioni effettuate dalle parti; la declinazione, da parte del Collegio Arbitrale (nominato ex officio), della propria potestas decidendi per difetto di idoneo titolo di investitura; la declinatoria della cognizione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in favore dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. In via principale, il rigetto della domanda perché infondata nel merito. Al riguardo, la FIGC si doleva: a) del ritenuto litisconsorzio necessario (tra FIGC e LND) e della determinazione d’ufficio della composizione del Collegio Arbitrale. Litisconsorzio da escludere, secondo la FIGC, atteso che, rispetto alla res litigiosa, LND e FIGC costituiscono un unico centro d’imputazione di interessi. La LND, infatti, nella specie, aveva agito quale organo della Federazione e per il principio di immedesimazione organica, ad essa Federazione “..va imputata la paternità dell’atto conclusivo del procedimento”. Non si sarebbe, dunque, in presenza di una vertenza pluriparte. Con il riverbero negativo sulla legittimità della composizione dell’organo giudicante, nominato non dalle parti ma ex officio. b) della ritenuta competenza del TNAS in luogo dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, atteso che era in discussione materia non disponibile (indipendentemente dal livello agonistico di partecipazione: nella specie, non professionistico). Nel merito, la FIGC sottolineava la perentorietà del termine per la presentazione della documentazione - e del versamento del dovuto – individuato nel 3 agosto 2010 ore 17. Nella specie, si era provveduto alla spedizione a mezzo posta il 3 agosto alle ore 19, con la conseguenza che di quella spedizione si sarebbe avuta notizia ben oltre il termine perentorio stabilito, mentre la formazione dei calendari era fissata per il giorno successivo, e per di più era stato utilizzato il mezzo postale dopo la scadenza del termine, atteso che la “raccomandata” era stata spedita alle ore 19.17. Ferma restando la non equiparabilità tra il richiesto versamento e la spedizione dell’assegno bancario, espressamente non consentita dal regolamento. Il termine indicato dalla Lex Specialis era “termine di ricevimento” in definitiva. Si è costituita la LND, concludendo per il rigetto sia delle misure cautelari richieste e sia del ricorso. Sottolineava, la LND, che la mancata osservanza del termine perentorio del 3 agosto 2010 ore 17 – confermata dalla incontestata data di spedizione della lettera (3 agosto 2010 ore 19,17) – era di per sé sufficiente a risolvere negativamente per la ricorrente la domanda proposta: massimamente nella procedura competitiva di ammissione al campionato. Mentre, in ogni caso, doveva tenersi conto che la giurisprudenza riferita all’anticipazione degli effetti della notificazione per il soggetto notificante – ed il conseguente intervento modificatore del Legislatore all’art. 149, comma III, c.p.c. – non poteva essere estesa analogicamente all’adempimento di obbligazione pecuniaria. Era sufficiente considerare, infatti, secondo la Lega, che essendo stata fissata per il giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine del 3 agosto 2010 la riunione del Consiglio Direttivo che doveva esaminare le domande di iscrizione al campionato, era del tutto illogico ipotizzare l’attesa della consegna del plico. Recapitato, in effetti, il 16 agosto. Infine, con il plico era stato spedito un assegno bancario, per l’adempimento del dovuto, con le ulteriori problematiche connesse alla verifica dei fondi ed all’incasso di quanto dovuto. Le attività di vaglio delle domande di iscrizione sarebbero state, insomma, del tutto scollegate rispetto ai tempi certi dell’intero iter preparatorio dell’attività sportiva. E proprio in ragione di queste considerazioni il comunicato ufficiale n. 502/Unico del Comitato Regionale Sicilia aveva escluso che la quota di iscrizione potesse essere corrisposta tramite assegno bancario. Tutto ciò – concludeva la LND – a prescindere dalla non veridicità dell’affermazione concernente l’offerta dell’assegno bancario al competente Comitato la mattina del 3 agosto, atteso che – secondo la LND – il Presidente del Favara Calcio si era limitato a rappresentare le difficoltà economiche dell’Unione Sportiva Dilettanti Favara Calcio, che non consentivano il pagamento richiesto. Dovevano considerarsi infondate le doglianze su presunte carenze di motivazione del provvedimento di diniego, atteso che l’estromissione di cui al Comunicato Ufficiale n. 19 del 5 agosto 2010 era stata espressamente connessa al mancato perfezionamento della procedura di iscrizione entro i termini stabiliti. Conclusivamente, la LND escludeva la denunziata violazione dell’art. 10 bis della Legge 241/90 in ragione della inapplicabilità della norma sia all’attività della LND sia a fattispecie assimilabili a quelle di natura concorsuale. E tutto ciò senza voler considerare che, nella specie, v’era stata una fase procedurale in contraddittorio con la USD Favara Calcio per consentirle di rimediare alle irregolarità riscontrate. In ordine alla richiesta di misure cautelari, la LND sottolineava l’insussistenza del periculum prospettato dalla ricorrente, attesa la possibilità di essere comunque ammessa in sovrannumero, in caso di accoglimento della domanda – e la irrisorietà del danno comparato a quello delle altre partecipanti in caso di sospensione del campionato di Eccellenza in attesa della definizione del procedimento arbitrale come attivato. MOTIVI Ha carattere preliminare l’esame dell’eccezione d’incompetenza del TNAS formulata sia dalla FIGC che dalla LND in correlazione alla ritenuta competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. La priorità dell’esame è di tutta evidenza, anche in riferimento alle eccezioni che concernono la nomina ex officio del Collegio Arbitrale – che, nel convincimento delle parti resistenti, avrebbe dovuto essere nominato dalle parti – atteso che il riconoscimento della fondatezza dell’eccezione precluderebbe al Collegio Arbitrale ogni ulteriore disamina, ma l’eccezione non è fondata. Costituisce, invero, indiscusso principio giuridico che “ciascun giudice è giudice della propria competenza” mentre la sua pronuncia sul punto sarà oggetto della valutazione di legittimità del giudice superiore che, di conseguenza, confermerà o escluderà quella competenza di cui in giudice adito ha ritenuto di essere investito. Nella specie, l’eccezione è stata formulata a’ termini dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, secondo cui l’Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l’ultimo grado della giurisdizione per le controversie sportive di cui al presente articolo aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale. Tuttavia, al numero 2 dell’art. 12 bis è prevista l’ammissione a quel giudizio soltanto delle controversie valutate dall’Alta Corte di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Si pone, dunque, il quesito se il giudizio incardinato dinanzi il TNAS nel presupposto della scarsa rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte, possa esser deciso dal predetto Tribunale a’ termini dell’art. 1 del “Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri” , che amministra gli arbitrati disciplinati “dal presente codice e senza pregiudizio delle controversie spettanti all’Alta Corte di giustizia sportiva”. In definitiva, il quesito coinvolge l’accertamento della legittimità del principio che il giudizio di scarsa rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo può essere formulato dal Giudice investito dalla parte istante nel convincimento della scarsa rilevanza della questione, altrimenti devoluta – senza alternativa – all’Alta Corte di giustizia sportiva. Il Collegio Arbitrale – in virtù dell’antico ed indiscusso brocardo che ciascun giudice è giudice della propria competenza – ritiene, dunque, allo stato della controversia, di avere il potere-dovere di decidere la questione, in quanto – di per sé – di minima rilevanza giuridica e fattuale. Essa, invero, si risolve nella verifica della sola “tempestività” della condotta finalizzata all’iscrizione al campionato e non può non convenirsi che siffatta verifica si concreta in attività di semplicissimo esame; di entità tale da non poterne individuare altra minore. Giova richiamare, sull’indiscussa – ed indiscutibile – applicazione del brocardo che ciascun giudice è giudice della propria competenza, le numerose decisioni della Corte Suprema di Cassazione (Cfr. Cass. nn. 1938/67; 6905/92; 5129/01) laddove si afferma che le pronunzie declinatorie o affermative della competenza sono pronunzie di merito, perché con esse si nega – o si afferma – la sussistenza delle condizioni per poter accogliere o rigettare la domanda, così come formulata dalla parte. Va da sé, che il giudizio del Collegio Arbitrale è soggetto alla valutazione del giudice dell’impugnazione, che valuterà la correttezza della pronuncia sul punto, provvedendo ad annullarla se è esclusa la “potestas decidendi” del Collegio. Ripristinando ed additando, se del caso, il corretto iter procedurale. Diversamente opinando, si infrangerebbe il principio fondamentale dell’economia dei giudizi, che risulterebbe travolto dalla negazione della competenza da parte del Collegio Arbitrale; dalla riassunzione del giudizio inannzi all’Alta Corte; dal (prevedibile) riconoscimento della quasi trascurabile entità della questione con conseguente affermazione della competenza del TNAS e riassunzione per……….tornare alla situazione processuale odierna. Orbene, se in sede d’impugnazione del lodo dovesse essere confermata la competenza del TNAS, il rispetto della legittimità e dell’economia del giudizio risulterebbe assicurato e confermato. Nel caso contrario, di incompetenza del TNAS affermata dal giudice dell’impugnazione, si ripristinerebbe il corretto iter procedimentale, ma in ragione di valutazione formulata con riferimento non a puro formalismo letterale, bensì sulla base di un giudizio di merito concernente, per l’appunto, la entità (minima o rilevante) della questione oggetto del giudizio. Va, ora, esaminata l’altra eccezione, quella che concerne la legittimità della nomina – ex officio – del Collegio Arbitrale. Mentre si dà atto del leale comportamento delle parti, disposte anche a conferire al Collegio, se del caso, natura di organo scelto dalle parti, va affermato che la nomina ex officio ripete la sua piena legittimità dal carattere plurisoggettivo delle parti convenute e del ritenuto litisconsorzio. In effetti, almeno in via teorica, nonostante la peculiarità del rapporto tra FIGC e LND che rappresenta, quasi costantemente, un unico centro d’interesse, non va trascurata la possibilità, a vario titolo, di interessi differenti: possibilità concretizzantesi, in via teorica, nella diversità di giudizio sulla singola iscrizione al campionato. A nulla rilevando la concreta identità di vedute nella maggior parte – se non nella totalità – dei casi. E tanto basta a far considerare legittima l’affermazione di litisconsorzio e la conseguente nomina ex officio del Collegio Arbitrale. Nel merito, la domanda è infondata. Indipendentemente dall’inapplicabilità alla fattispecie della normativa secondo cui deve aversi riguardo, ai fini della tempestività, alla data di spedizione del plico postale, e non alla data di ricezione – nel caso in esame non operativa in ragione della finalità della perentorietà del termine per l’iscrizione (le note ed indifferibili attività successive alla scadenza del termine stabilito per l’iscrizione) – ed indipendentemente dalle altre ragioni pur validamente addotte per l’inammissibilità dell’iscrizione (mancato versamento di quanto dovuto nel termine prescritto atteso che l’assegno bancario è del tutto inidoneo allo scopo ed al rispetto del termine fissato), c’è da rilevare che il termine del 3 agosto 2010 ore 17, non è stato rispettato, se è vero com’è vero, e come è incontestato, che la spedizione del plico avvenne sì il 3 agosto 2010, ma alle ore 19.17, certamente oltre il termine massimo. Di conseguenza è del tutto superflua ogni altra disamina sul punto. Non sono fondate le doglianze concernenti le altre violazioni di norme procedimentali, atteso che la semplicità della ragione posta a fondamento del rigetto della domanda di iscrizione non può fare ipotizzare – fondatamente – le violazioni prospettate siccome dirette ad incidere sul diritto della istante, diritto che non è stato in alcun modo ed in alcuna misura vanificato. Il rigetto della domanda rende inopportuno l’esame della richiesta di misure cautelari. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni eccezione, così provvede: A) Rigetta la domanda della USD Favara Calcio; B) Pone a carico della parte soccombente le spese di procedimento e di assistenza difensiva; C) Pone a carico della parte soccombente USD Favara Calcio, con vincolo di solidarietà tra tutte le parti, le spese e gli onorari degli arbitri liquidati complessivamente in Euro 4.000,00; D) Pone a carico della parte soccombente il pagamento dei diritti amministrativi versati al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; E) Dispone che i diritti amministrativi versati siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma il 10 novembre 2010 in conferenza personale degli arbitri e sottoscrivendo in numero di tre originali e nelle date di seguito indicati. F.to Angelo Grieco - Presidente - F.to Guido Cecinelli - Arbitro - F.to Alberto Zito - Arbitro –
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