CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 luglio 2010 promosso da: Sig. Stefano Pace contro A.C. Ancona SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 luglio 2010 promosso da: Sig. Stefano Pace contro A.C. Ancona SpA Arbitro unico PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI nominato il 22 aprile 2010 con provvedimento del 22 aprile 2010, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 0691 del 26 marzo 2010, promosso: da Stefano Pace, nato a Roma il 2 settembre 1974, agente di calciatori iscritto all’Albo istituito presso la F.I.G.C., c.f. PCA SFN 74P02 H501V, elettivamente domiciliato in Verona, via Prato Santo n. 4, presso lo Studio del difensore, avv. Sergio Puglisi Maraja istante contro A.C. Ancona s.p.a., corrente in piazza della Repubblica n. 15, Ancona, in persona del procuratore speciale, sig. Marco Minardi, p.iva 02208010427, elettivamente domiciliata in Nola (Napoli) via San Felice n. 16, presso lo Studio del difensore, avv. Luciano Ruggiero Malagnini intimata Fatto e svolgimento del processo Con ricorso ai sensi dell’art. 23 del nuovo regolamento agenti calciatori, il sig. Stefano Pace, premesso di aver regolarmente espletato il mandato a lui conferito, nella sua qualità di agente di calciatori iscritto al relativo Albo, dall’A.C. Ancona s.p.a. per il tesseramento del calciatore Luciano Zavagno, ma di non aver ricevuto, nonostante ripetuti solleciti, la rata scaduta del corrispettivo pattuito, chiede che l’A.C. Ancona s.p.a. venga condannata al pagamento in suo favore di tale rata, pari ad euro 10.400,00, con gli interessi di legge e vittoria di spese. Nel proprio atto di costituzione in giudizio, la A.C. Ancona s.p.a., contesta in fatto e in diritto la fondatezza della domanda del sig. Pace, assumendo che la richiesta di costui di provare per testi – “in caso di contestazione di quanto esposto”, come si precisa in ricorso – le circostanze indicate in ricorso, ed, in particolare, quanto riguarda il mandato ricevuto e le relative condizioni, è significativa “di una vera e propria simulazione per mezzo della quale il sig. Pace appare come il soggetto incaricato di svolgere le attività oggetto del mandato, mentre di fatto è solo un prestanome”. All’udienza del 28 maggio 2010, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all’esito della discussione, respinte, siccome inconferenti, le richieste istruttorie tanto dell’una quanto dell’altra parte, la causa, in assenza di richieste di autorizzazione al deposito di memorie, è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione Il ricorso va accolto. L’atto di conferimento del mandato de quo è stato allegato al ricorso; risulta agli atti che detto mandato è stato conferito “in via esclusiva”, e che è stato regolarmente depositato presso la F.I.G.C., in puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia; risulta, altresì, che l’A.C. Ancona s.p.a. ha sottoscritto il contratto di prestazione sportiva con il calciatore al quale il mandato de quo si riferiva; è documentalmente provato che il corrispettivo pattuito è stato globalmente quantificato in euro 20.000,00, più iva, da corrispondere in due rate di pari importo, e che il termine fissato per il pagamento della prima rata è ampiamente scaduto; vi è prova, infine, che il pagamento, pur riconosciuto e promesso in esito a sollecito (v. e.mail del 1° febbraio 2010, a firma Bontempi della A.C. Ancona s.p.a.), non è avvenuto. Le suddette circostanze e i documenti che le attestano non vengono contestate dalla Società intimata. Questa si limita ad asserire che il contratto di mandato sarebbe un contratto simulato, senza però allegare alcun argomento o elemento di prova in merito; e senza allegare alcunché neppure in merito ai requisiti di cui all’art. 118 c.p.c., necessari a giustificare la formulata richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di mandato che, per lo stesso giocatore, A.C. Ancona s.p.a. avrebbe sottoscritto con altro agente di calciatori. Devono, dunque, ritenersi sussistenti ed operativi tutti gli elementi costitutivi, così come le condizioni di esigibilità del diritto reclamato dal ricorrente. A.C. Ancona s.p.a. va, pertanto, condannata al pagamento della somma richiesta dal ricorrente, con gli interessi legali dalla data del 25 marzo 2010, data della domanda, al saldo, e al rimborsodelle spese. P.Q.M.L’Arbitro unico, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto: condanna A.C. Ancona s.p.a.: - al pagamento al sig. Stefano Pace dell’importo di euro 10.400,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; - al pagamento delle competenze dell’arbitro, che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge e rimborsi delle spese documentate di trasferta dalla propria sede (Macerata) alla sede dell’arbitrato; - al rimborso a controparte delle spese di lite, che liquida in euro 700,00, oltre accessori di legge; - al pagamento integrale dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deliberato, il 7 giugno 2010, e sottoscritto in numero tre originali. L’Arbitro unico F.to Maurizio Cinelli
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