CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 novembre 2010 promosso da: Sig. Ciro Immobile contro Sig. Alessio Genovese
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 novembre 2010 promosso da: Sig. Ciro Immobile contro Sig. Alessio Genovese
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri (Presidente)
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro)
Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro)
riunito in conferenza personale del 16 novembre 2010 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 1307 del 1 luglio 2010) promosso da: Sig. Ciro Immobile, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Rodella e Flavia Tortorella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via G. Ferrari n. 4 parte istante
Contro
Sig. Alessio Genovese rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Edoardo Merlino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Merlino in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20 parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 1 luglio 2010 (prot. n. 1307), il Sig. Ciro Immobile (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti del Sig. Alessio Genovese (di seguito, per brevità, anche la “parte intimata”) per sentire «…in via principale, accertare e/o riconoscere e/o dichiarare la nullità del mandato procuratorio intercorso fra le parti, per via dell’omessa indicazione, nello stesso, della durata e del termine di scadenza; in via subordinata, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e/o dichiarare l’esistenza di una giusta causa di revoca del mandato conferito dal ricorrente calciatore Ciro Immobile al sig. Alessio Genovese per fatto e colpa esclusiva di quest’ultimo e, per l’effetto, dichiarare la legittimità della revoca del mandato comunicata in data 22 giugno 2010, con conseguente declaratoria che l’istante Ciro Immobile nulla deve all’agente Alessio Genovese ad alcun titolo. Con condanna del resistente alla rifusione delle spese, competenze e onorari del procedimento e di quelle per il funzionamento del Collegio Arbitrale. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a provare per interpello e per testi le circostanze di seguito indicate:
1) “Vero che il mandato di Agente al Sig. Alessio Genovese venne da Ciro Immobile conferito intorno alla prima decade del mese di Gennaio 2009?”
2) “Vero che, all’atto del conferimento dell’incarico procuratorio, venne fra le parti pattuita una durata annuale dello stesso?”
3) “Vero che, in tale occasione, il Sig. Alessio Genovese si rifiutò di rilasciare all’esponente una copia del mandato, adducendo che questo avrebbe dovuto essere prima ratificato dalla Commissione Agenti?”
Si indicano quali testi, con riserva di indicarne altri, i Sig.ri Antonio Immobile e Luigi Immobile…”.
Il ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Con memoria depositata in data 26 luglio 2010, prot. n. 1633, si costituiva il Sig. Alessio Genovese, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante e, per l’effetto, «… accertare e dichiarare la validità ed efficacia del mandato procuratorio stipulato in data 24/03/2009 fino alla data del 21/07/2010; accertare e dichiarare che la revoca esercitata dal Signor Ciro Immobile è priva di giusta causa e, di conseguenza, ha efficacia solo a far data dal 21/07/2010; condannare il Sig. Ciro Immobile al pagamento, in favore del Sig. Alessio Genovese: (i) dell’importo di euro 3.500,00 a titolo di corrispettivo per l’attività meglio descritta in premessa, prestata a favore dello stesso Sig. Genovese (pari all’ 1% dell’importo di euro 70.000 annuo per n. 5 stagioni sportive), oltre interessi legali dal 1/02/2010 (o in subordine dalla domanda) e sino al soddisfo; (ii) dell’importo di euro 31.000, 00 a titolo di penale per l’intervenuta revoca, in assenza di giusta causa; condannare il Sig. Ciro Immobile al pagamento delle spese di funzionamento del tribunale Arbitrale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa …».
Il Sig. Alessio Genovese nominava quale proprio arbitro per il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini e il Prof. Avv. Maurizio Benincasa accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 28 settembre 2010. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale, dopo breve camera di consiglio, si pronunciava sull’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità sollevata dalla parte istante, con ordinanza prot. n. 2113, rigettandola, sul presupposto che “l’istanza arbitrale deve essere sottoscritta anche dalle parti, ma l’assenza di tale sottoscrizione non può determinare l’inammissibilità dell’istanza, posto che la stessa è fornita di giusta procura rilasciata dalla parte; quindi, una piena rappresentanza legale che assorbe senz’altro la mancata sottoscrizione dell’istanza arbitrale. La sottoscrizione, pertanto, risulta essere un atto meramente formale, privo di effetti giuridici, allorquando l’atto di istanza arbitrale sia fornito di regolare procura, con la quale la parte delega il difensore legale farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, come già chiarito nel lodo A.S.I. Isola Farnese e Sig. Emanuele Bellarosa/ Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 14 maggio 2009. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza di questo Tribunale e, in particolare, nel lodo Società Ginnastica Amsicora e altre / Federazione Italiana Hockey dell’8 giugno 2009…”. Le parti autorizzavano d’intesa il Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino al 13 dicembre 2010. Il Collegio Arbitrale, vista la natura della controversia, assegnava, su istanza delle parti, termine sino all’11 ottobre 2010 per il deposito di memorie, contenenti la formulazione definitiva delle istanze istruttorie e documenti e sino al 25 ottobre 2010 per il deposito di repliche; si riservava, inoltre, sulle istanze istruttorie e
sulla fissazione dell’udienza di discussione. Con memoria autorizzata depositata in data 11 ottobre 2010 prot. n. 2200, la parte istante sviluppava gli argomenti svolti nell’istanza di arbitrato e all’udienza del 28 settembre 2010. Con memoria autorizzata depositata in data 11 ottobre 2010 prot. n. 2222, la parte intimata ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione. Con memoria di replica depositata in data 25 ottobre 2010 prot. n. 2310, la parte istante ribadiva il contenuto dell’istanza di arbitrato e della memoria autorizzata. Con memoria di replica depositata in data 25 ottobre 2010 prot. n. 2309, la parte intimata ribadiva quanto già esposto negli scritti difensivi, replicando agli argomenti svolti dalla parte istante, meglio precisando l’entità della somma oggetto della domanda riconvenzionale tempestivamente proposta nella memoria di costituzione e concludendo come in atti. Con ordinanza in data 10 novembre 2010 prot. n. 2453, il Collegio Arbitrale, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 28 settembre 2010, valutando l’insussistenza dei requisiti, che la legge subordina all’esperimento del mezzo probatorio e la non ’utilità’, consistente nel contributo che l’eventuale risultanza positiva apporterebbe al giudizio, di provvedere all’acquisizione del mezzo di prova, in quanto inidonea in concreto a dimostrare circostanze tali da invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie, riteneva “…di non dover assumere la prova testimoniale in quanto non rilevante ai fini della decisione…”, rigettava la richiesta di prova testimoniale e fissava l’udienza di discussione per il 16 novembre 2010.
All’esito dell’udienza del 16 novembre 2010, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, il Collegio Arbitrale si riservava la decisione.
DIRITTO
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l’istante ha chiesto di «…in via principale, accertare e/o riconoscere e/o dichiarare la nullità del mandato procuratorio intercorso fra le parti, per via dell’omessa indicazione, nello stesso,
della durata e del termine di scadenza; in via subordinata, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e/o dichiarare l’esistenza di una giusta causa di revoca del mandato conferito dal ricorrente calciatore Ciro Immobile al sig. Alessio Genovese per fatto e colpa esclusiva di quest’ultimo e, per l’effetto, dichiarare la legittimità della revoca del mandato comunicata in data 22 giugno 2010, con conseguente declaratoria che l’istante Ciro Immobile nulla deve all’agente Alessio Genovese ad alcun titolo. Con condanna del resistente alla rifusione delle spese, competenze e onorari del procedimento e di quelle per il funzionamento del Collegio Arbitrale…” Risulta dagli atti di causa che, con il modulo sottoscritto in data 24 marzo 2009, il Sig. Ciro Immobile aveva conferito mandato in via esclusiva all’Agente Alessio Genovese, utilizzando lo stampato predisposto dalla FIGC – Commissione Agenti Calciatori, senza indicare espressamente la durata del mandato stesso. L’art. 3 del modulo prevede, in linea con quanto disposto dall’art. 10, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori (di seguito, per brevità, RE.A.C.), vigente al momento della sottoscrizione del mandato (Regolamento entrato in vigore dal 1 febbraio 2007, in base all’art. 24 del regolamento stesso e giusta il Comunicato Ufficiale FIGC n. 48 del 28 dicembre 2006), che la durata non possa essere “superiore a due anni” e attribuisce all’Agente, a titolo di compenso, una somma determinata dalle parti nella misura percentuale dell’1% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato. Va precisato, infatti, che il Regolamento successivamente approvato dal Consiglio Federale in data 7 settembre 2009, è entrato in vigore, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali, con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale FIGC, disposta con C.U. n. 100/A in data 8 aprile 2010 e si applica, in applicazione del principio generale tempus regit actum, ai mandati stipulati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, non regola la fattispecie in esame (in tal senso il lodo Massimo Camarlinghi/ Marco Padalino del 3 agosto 2010). L’art. 7 del predetto modulo sottoscritto dalle parti prevede che il calciatore possa revocare il mandato con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi all’Agente con lettera raccomandata a.r., depositando contestualmente o inviando con lo stesso mezzo alla Segreteria della Commissione Agenti Calciatori copia della lettera di revoca unitamente all’attestazione postale di spedizione effettuata all’Agente. Con nota in data 31 maggio 2010 indirizzata al sig. Genovese e per conoscenza alla Commissione Agenti - FIGC, la parte intimata dichiarava di ritenere nullo il mandato procuratorio conferito a causa della mancata indicazione nello stesso “dei due elementi essenziali della durata e della scadenza”. Con nota in data 9 giugno 2010 prot. n. 150.21 PGS/mc, la Commissione Agenti Calciatori faceva presente all’istante che “la mancata indicazione della durata e della scadenza su un mandato non inficiano la validità dello stesso… e il mandato conferito… è valido a tutti gli effetti…”. In base ai principi generali in tema di interpretazione dei contratti, in particolare, l’art. 1367, significativamente intitolato “conservazione del contratto”, il quale dispone che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”; e, in base ai principi generali in tema di nullità del contratto, in particolare, l’art. 1419, che disciplina l’ipotesi di nullità parziale e della sostituzione di diritto di clausole, non può ritenersi nullo il contratto in esame, potendo la sua durata massima, pur in assenza di esplicita previsione introdotta dalle parti contraenti, chiaramente essere determinata sia da quanto espressamente stabilito dall’art. 3 del modulo sottoscritto dalle parti stesse, che, come si è già detto, dispone che la durata non può essere superiore a due anni, sia dal disposto del citato art. 10, comma 3, RE.A.C., che statuisce che l’incarico, conferito in esclusiva, non può avere durata superiore a due anni; due disposizioni, peraltro, che pur contenute in fonti di natura diversa (pattizia la prima, regolamentare la seconda) hanno identico contenuto. Ne deriva che il contratto sottoscritto dalle parti in data 24 marzo 2009 non era affetto da alcuna nullità che ne minava alla radice la validità. 2. Come si è detto, la parte istante ha chiesto in via subordinata di “…accertare e/o dichiarare l’esistenza di una giusta causa di revoca del mandato conferito al Sig. Genovese e, per l’effetto dichiarare la legittimità della revoca del mandato contenuta nella lettera in data 21 giugno 2010 ricevuta il 24 giugno 2010, con conseguente declaratoria che l’istante Ciro Immobile nulla deve all’agente Alessio Genovese a nessun titolo...”. La fattispecie è regolata, come si è già detto supra a proposito della durata del contratto di mandato, in chiave integratrice delle previsioni contrattuali, dal RE.A.C. il quale prevede, all’art. 11, comma 2, che il calciatore può revocare l’incarico all’Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., che contestualmente deve depositare o inviare presso la segreteria della Commissione Agenti, unitamente alla copia dell’attestazione postale di spedizione; e, al comma 3, che “ le parti possono stabilire all’atto del conferimento dell’incarico il pagamento di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa”. Nel caso di specie, come risulta anche dalla stampigliatura in alto del modulo sottoscritto dalle parti, con la quale è stata sbarrata l’indicazione dell’anno 2006 ed è stata sostituita con l’indicazione dell’anno 2009, la Commissione Agenti, con un comportamento non del tutto ineccepibile e dal quale è auspicabile receda in futuro, non ha provveduto ad aggiornare il contenuto del modulo stesso, ha lasciato ferma la previsione correlata alle disposizioni dettate dal regolamento precedentemente (al 1 febbraio 2007) vigente; non ha eliminato, cioè, adeguandosi così al contenuto del RE.A.C. in vigore al momento della stipulazione del contratto di mandato, ogni riferimento a entità già predeterminate dell’indennizzo stesso, e non ha valorizzato, perciò, la volontà delle parti, in linea, appunto, con la citata disposizione dell’art. 11, comma 3, del RE.A.C. Poiché la revoca dell’incarico all’Agente Genovese da parte del Sig. Immobile può ritenersi avvenuta senza giusta causa alla stregua del contenuto della citata lettera del 21 giugno 2010, il Collegio ritiene stabilire a carico dell’istante il pagamento di una somma quantificata in via equitativa in euro 2000,00, assumendo come criterio di riferimento l’entità del compenso pattuito in favore del Sig. Genovese per la durata del contratto e dallo stesso quantificata negli scritti difensivi presentati innanzi a questo TNAS. 3. Come chiarito, infatti, nella seconda memoria difensiva in data 25 ottobre 2010 prot. n. 2309 e nel corso della discussione orale della parte resistente, la somma complessivamente richiesta dalla stessa a titolo di compenso ammonta a euro 2.923,28 (e non a euro 3.500, 00, come indicato nella memoria di costituzione in data 26 luglio 2010 prot. n. 1633). Risulta dagli atti di causa anche che, in data 3 luglio 2010, il sig. Ciro Immobile ha stipulato, senza l’assistenza dell’agente, un nuovo contratto con la A.C. Siena s.p.a. a decorrere dalla stagione sportiva 2010/2011.
Come risulta ancora dagli atti di causa, la revoca del mandato è stata comunicata con la nota in data 21 giugno 2010. Deve, pertanto, ritenersi che la revoca del mandato sia divenuta efficace non prima del decorso di trenta giorni dal suo inoltro, quindi, non prima del 21 luglio 2010, in conformità a quanto indicato dall’art. 8 del contratto di mandato e dall’art. 11, comma 2, del RE.A.C. citati. Come si è già detto, la revoca dell’incarico di Agente svolto dal Sig. Genovese è stata intimata dal Sig. Immobile senza giusta causa. Al momento in cui la revoca è divenuta efficace, non prima del 21 luglio 2010, come si è osservato, il sig. Immobile aveva già stipulato (3 luglio 2010) un nuovo contratto con società A.C. Siena s.p.a. In base all’art. 13, comma 5, “il calciatore che concluda un contratto senza l’assistenza dell’Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui all’art. 11, a corrispondere all’Agente il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico…”. Il Collegio Arbitrale ritiene, pertanto, che il Sig. Genovese abbia diritto a percepire, a titolo di compenso, l’1% della somma pattuita tra la Juventus F.C. s.p.a. e il Sig. Immobile in data 27 marzo 2009 e relativamente alla stagione sportiva 2009-2010. Tale compenso ammonta, ai sensi del contratto di mandato, art. 4, lett. b), sottoscritto fra le parti, alla somma di euro 561, 00, pari all’1% del corrispettivo annuo lordo spettante al calciatore. Con riferimento alle stagioni successive a quella 2009-2010, va ricordato che, in data 3 luglio 2010, è stato concluso un nuovo contratto con un’altra società di calcio (il Siena), senza l’assistenza della parte intimata e, comunque, dell’agente. Poiché l’art. 10, comma 7, RE.A.C. prevede che “l’Agente ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell’incarico stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore o la conclusione di un diverso contratto di prestazione sportiva”, il Sig. Genovese non ha alcun titolo per pretendere analogo compenso per le stagioni 2010-2011 e seguenti, attesa la conclusione da parte del Sig. Immobile di un contratto di prestazione sportiva diverso da quello precedente. La conclusione del Collegio è, d’altronde, analoga a quelle già raggiunte da altri Collegi del TNAS nell’arbitrato Claudio Pasqualin/ Cristian Eduardo Zapata (lodo del 28 luglio 2009) e nell’arbitrato Lorenzo Marronaro / S.S. Lazio s.p.a. (lodo del 29 aprile 2010). 4. Attesa la complessità delle questioni trattate e la parziale soccombenza di entrambe le parti, il Collegio Arbitrale ritiene di disporre la compensazione delle spese di giudizio e di porre a carico delle parti, in misura uguale e con vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’istanza d'arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone:
a) condanna il Sig. Ciro Immobile a corrispondere al SIg. Alessio Genovese la somma di euro 561,00 (cinquecentosessantuno) a titolo di compenso e la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di penale per la revoca del mandato intimata senza giusta causa, oltre interessi legali dal deposito del lodo all’effettivo soddisfo;
b) rigetta ogni altra eccezione e istanza;
c) compensa tra le parti le spese di lite;
d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 4.800,00 (quattromilaottocento);
e) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport;
f) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Maurizio Benincasa