CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 ottobre 2010 promosso da: Sig. Gaetano Tuttolomondo contro Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 ottobre 2010 promosso da: Sig. Gaetano Tuttolomondo contro Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Franco Modugno (Presidente) Avv. Claudio Linda (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) riunito in conferenza personale il 19 ottobre 2010, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 2426 del 23 dicembre 2009) promosso da: Sig. Gaetano Tuttolomondo, con l’Avv. Gianfranco Tobia parte istante contro Federazione Italiana Pallacanestro, con l’Avv. Prof. Guido Valori e l’Avv. Paola M.A. Vaccaro parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport (di seguito, per brevità, “Tribunale”), in data 23 dicembre 2009 (prot. n. 2426), il Sig. Gaetano Tuttolomondo (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), ha presentato al Tribunale domanda di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIP” o la “parte intimata”) avverso la decisione della Corte Federale della FIP n. 41 CU n. 398 del 01/12/2009, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso, dallo stesso proposto, avverso il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale n. 150 CU 1074 del 12/06/2009. Al Tribunale Tuttolomondo ha chiesto: “(1) Dica l’Ill.mo Tribunale, in via preliminare, se la pronuncia di un organo di giustizia federale possa essere assunta da membri della Commissione che non abbiano partecipato alla fase dibattimentale; (2) Dica l’Ill.mo Tribunale, in via preliminare, se il soggetto deferito possa essere sanzionato per un capo di imputazione diverso da quello per cui è stato deferito; (3) Dica l’Ill.mo Tribunale, in via preliminare, se la Corte Federale abbia violato l’art. 79, punto 9 Reg. Giustizia non depositando tempestivamente le motivazioni della propria decisione; (4) Dica l’Ill.mo Tribunale, se i fatti accertati in corso di giudizio consentano di poter affermare la violazione delle norme federali contestata da parte del Prof. Gaetano Tuttolomondo ed in particolare se i fatti contestati risultino correttamente fondati; (5) Dica l’Ill.mo Tribunale, se la Federazione Italiana Pallacanestro debba essere condannata al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale nonché delle spese e dei compensi di difesa”. Il ricorrente ha nominato quale arbitro l’Avv. Claudio Linda. Con memoria depositata in data 11 gennaio 2010, prot. n. 0055, si è costituita la FIP, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Collegio adito respingere in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto il ricorso e ogni domanda e/o quesito formulato, con conferma dei provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia della FIP in quanto legittimi e corretti e in ogni caso, confermare la sanzione siccome irrogata al Sig. Gaetano Tuttolomondo da ultimo con provvedimento reso dalla Corte Federale in data 01.12.2009 e comunicato nel dispositivo il 02.12.2009. Con vittoria di spese, competenze onorari di difesa e vinte le spese gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo”. La FIP ha nominato quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. A seguito dell’accettazione dell’incarico dell’Avv. Claudio Linda e del Prof. Avv. Massimo Zaccheo, con provvedimento n. 0317 il Presidente del Tribunale ha nominato quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente, il Prof. Avv. Franco Modugno, il quale ha accettato l’incarico conferitogli. A seguito della pubblicazione, da parte della Corte Federale, in data 23 aprile 2010, delle motivazioni della decisione n. 41 CU n. 398 del 01/12/2009, la parte istante, con atto depositato in data 05 maggio 2010, ha formulato motivi aggiunti insistendo nell’accoglimento delle proprie conclusioni. Con memoria depositata in data 10 maggio 2010, prot. n. 1019, la FIP ha replicato ai medesimi motivi aggiunti, chiedendo il rigetto delle richieste di cui ai medesimi. Nel corso della prima udienza tenutasi il 12 maggio 2010 esperitosi infruttuosamente il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice, il Collegio Arbitrale, vista la natura della controversia e su istanza delle parti, ha concesso alle medesime, termine sino al 03 giugno 2010 per il deposito di memorie riassuntive e termine sino al 18 giugno 2010 per il deposito di memorie di replica, fissando la discussione all’udienza del 24 giugno 2010. Rinviata d’ufficio l’udienza di discussione al 21 luglio 2010, in quella occasione le parti hanno concesso al Collegio una proroga per la pronuncia del lodo arbitrale di 90 giorni decorrenti dal 30 luglio 2010. Il Collegio arbitrale ha invitato, quindi, i difensori delle parti alla discussione. Nel corso della medesima udienza le parti hanno discusso la controversia e, all’esito della stessa, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. DIRITTO 1. Il Collegio muove dalle istanze preliminari proposte dalla difesa del Tuttolomondo. Secondo questi la Corte Federale, con la decisione n. 41/2009, avendo mutato il campo di imputazione, da frode sportiva (ex art. 42 R.G.) in violazione del dovere di lealtà e correttezza ! (art. 2), avrebbe commesso una palese illegittimità non garantendo il necessario diritto di difesa al Tuttolomondo. A causa della derubricazione, infatti, quest’ultimo – secondo la tesi prospettata – non avrebbe avuto modo di difendersi sul diverso capo di imputazione, con la conseguente illegittimità della decisione assunta. Alla tesi dell’istante ha replicato la FIP, secondo la quale non vi sarebbe stato un mutamento di “imputazione” in quanto i fatti contestati al Tuttolomondo sarebbero i medesimi; risulterebbe mutata esclusivamente la qualificazione giuridica dei fatti stessi, circostanza che, sia nel diritto comune che nel diritto sportivo, è rimessa alla valutazione del Giudice. Unico limite posto dal Regolamento di Giustizia alla Corte Federale, in tal senso, sarebbe il divieto di “reformatio in peius”, nel caso in cui la Procura Federale non abbia proposto appello; circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata, avendo la Corte Federale condannato il Tuttolomondo per la meno grave violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 2 R.G.. Sul punto, il Collegio osserva quanto segue. Come è noto, la giustizia sportiva è costituita da quel complesso di istituti predisposti all’interno delle varie organizzazioni e da queste utilizzate per risolvere e dirimere le controversie intercorse tra i membri delle associazioni sportive, quali, ad esempio, le federazioni. La peculiarità della giustizia sportiva è la sua autonomia rispetto all’ordinamento statale essendo fondata su disposizioni normative proprie dell’ordinamento sportivo, che vincolano esclusivamente i soggetti che fanno parte di questo ordinamento, attraverso il tesseramento o l’affiliazione ad una federazione. L’ordinamento sportivo, al pari di quello statale, prevede una serie di sanzioni per i soggetti che violano una norma dello statuto, dei regolamenti federali o di altra disposizione vigente, cui l’ordinamento ricollega sanzioni di carattere disciplinare. L’illecito sportivo, tuttavia, diversamente dall’illecito penale, non ha il carattere della determinatezza della fattispecie, essendo oggetto di scelta dell’organo giudicante, chiamato ad applicare una sanzione. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dunque, il legislatore, al fine di consentire il rapido ed efficace intervento della giustizia sportiva, non ha tipizzato l’illecito sportivo, rimettendo al Giudice la valutazione del fatto e lasciando, quindi, a quest’ultimo ampia libertà in ordine alla valutazione giuridica del medesimo. A tal riguardo, il Regolamento di Giustizia della FIP non pone alcun vincolo particolare al Giudice sportivo, circa la qualificazione dei fatti contestati, salvo prevedere, all’art. 73 R.G., proprio il divieto di reformatio in pejus delle sanzioni disciplinari nel secondo grado di giudizio, nel caso in cui la Procura Federale non abbia proposto impugnazione. Se ne deduce che, al fine di garantire il diritto alla difesa del soggetto deferito, debbano essere resi noti a questi i fatti contestati e non la qualificazione giuridica degli stessi, che è, comunque, rimessa alla valutazione finale dell’organo giudicante. Orbene, come emerso dagli atti di causa, il Tuttolomondo è stato deferito a seguito di un’indagine svolta dalla Procura Federale alla Commissione Giudicante Nazionale; tale deferimento veniva poi successivamente integrato dalla stessa Commissione, con specificazione del capo di incolpazione, regolarmente notificata alla parte, al fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa. Nella decisione della Corte Federale qui impugnata sono state contestate al Tuttolomondo le medesime circostanze e gli stessi fatti oggetto del deferimento della Procura Federale, nonché oggetto del provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale n. 150/2009. Tali circostanze di fatto, tuttavia, rispetto al precedente grado di giudizio, sono state valutate diversamente dalla Corte Federale, la quale, non avendo riscontrato la gravità della condotta richiesta al fine della configurazione dell’illecito di frode sportiva, ex art. 43 R.G., ha individuato la diversa ipotesi di violazione degli obblighi di lealtà e correttezza che trovano disciplina e sanzione negli art. 2 e 39 R.G.. Nel caso di specie la Corte Federale, nel corso del giudizio di appello, ha analizzato le circostanze di fatto poste a fondamento della decisione della Commissione Giudicante Nazionale, valutando, in modo affatto legittimo, i fatti contestati come idonei a configurare l’ipotesi di violazione dei doveri di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 2 R.G., e non la più grave ipotesi di illecito ex art. 43 R.G. riscontrata dall’organo giudicante di prime cure. Alla luce delle predette considerazioni, l’eccezione di nullità della decisione della Corte Federale n. 41/2009, prospettata da parte istante, deve essere rigettata. 2. L’istante ha dedotto, inoltre, la violazione dell’art. 79, comma 9, R.G., per avere la Corte Federale omesso di depositare la motivazione della decisione n. 41/2009, entro il termine di 10 giorni dall’emissione del dispositivo. Con specifico riguardo a tale doglianza del Tuttolomondo, il Collegio ritiene di non aderire alla tesi della tardività della pronuncia della Corte Federale, per il decorso dei termini previsti dall’art. 79 R.G.. Questo Tribunale si è, infatti, più volte pronunciato, su tale questione, precisando che i termini previsti per il deposito della motivazione a seguito dell’emissione della pronuncia non sono perentori e, pertanto, la loro violazione non priva la decisione disciplinare della propria forza vincolante, in difetto di sanzione puntuale di inefficacia, né realizza un vizio della decisione, che ciò solo ne giustifichi l’annullamento in sede di arbitrato ai sensi del Codice TNAS. E invero l’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il potere di cognizione dell’organo adito si esercita direttamente sulla viola zione disciplinare attribuita al soggetto ritenuto responsabile e non è limitato alla verifica della legittimità formale della decisione impugnata. Alla luce di tali considerazioni, è indubbio che questo Collegio Arbitrale può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la pronuncia contestata e giudicare sulla sussistenza della responsabilità disciplinare del Tuttolomondo, ancorché il deposito della motivazione della decisione della Corte Federale sia avvenuto oltre il termine stabilito dal R.G.. Per di più, questo Tribunale ha più volte chiarito che, al fine di valutare la tempestività dell’istanza di arbitrato, ex art. 10 del Regolamento TNAS, è necessario tener conto non già della data di comunicazione del dispositivo del provvedimento oggetto di ricorso, ma delle motivazioni che sostengono la decisione. Pertanto, il momento dal quale decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, e cioè la “data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”, è quello in cui il ricorrente abbia avuto notizia della decisione completa della motivazione: solo in tale momento, infatti, si conclude l’iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione, così da poter precisare le domande e articolare compiutamente i motivi di censura sin dall’atto introduttivo dell’arbitrato. Nel caso di specie, quindi, il Tuttolomondo, pur potendo attendere l’emissione delle motivazioni, ai fini della tempestiva impugnazione della pronuncia della Corte Federale, ha liberamente formulato istanza di arbitrato prima della pubblicazione della decisione per esteso: la doglianza sollevata dall’istante è, pertanto, del tutto infondata, avendo quest’ultimo deliberatamente esercitato la facoltà di impugnare il solo dispositivo, senza, quindi, avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dalla Corte Federale a sostegno della sanzione. Non può in alcun modo, dunque, il Tuttolomondo dolersi della presunta lesione del proprio diritto di difesa, avendo quest’ultimo deciso liberamente di impugnare la decisione senza attendere la pubblicazione delle motivazioni della pronuncia impugnata e, comunque, avendo integrato, in corso di arbitrato, le proprie domande con appositi motivi aggiunti, ad esito della conoscenza della decisione della Corte Federale per esteso. Pertanto, anche tale istanza non può che essere respinta. 3. Il Tuttolomondo ha inoltre dedotto la non veridicità e/o infondatezza e/o assenza di prova dei fatti contestati. Orbene, il provvedimento impugnato trae origine dal deferimento, da parte della Procura Federale del Tuttolomondo, Presidente del Comitato Regionale Sicilia, per rispondere dell’illecito di frode sportiva (i) per non aver adempiuto alle regole fissate dalla FIP in tema di ineleggibilità; nella specie del Sig. Nunzio Cavallo, in relazione alle elezioni dei componenti del Comitato Nazionale tenutasi all’Assemblea del 15/12/2008; (ii) per aver omesso di controllare l’attività del Comitato Provinciale di Caltanisetta che avrebbe simulato l’organizzazione del campionato Under 13/M Caltanisetta B3 dell’anno 2007/2008. A seguito di tale deferimento, la Commissione Giudicante Nazionale ha ritenuto il Tuttolomondo responsabile della violazione degli artt. 1 e 2 R.G., nonché della violazione dell’art. 43 R.G., condannando quest’ultimo all’inibizione da qualsiasi attività federale e sociale per 5 anni. La decisione della Commissione Giudicante Nazionale è stata impugnata innanzi alla Corte federale della FIP, la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal Tuttolomondo, ha dichiarato - con la decisione quivi impugnata - quest’ultimo responsabile dell’illecito previsto e punito dagli artt. 2 e 39 R.G., rideterminando la sanzione a suo carico in 3 anni di inibizione a svolgere qualsiasi attività federale e sociale. Con l’istanza di arbitrato, i motivi aggiunti, la memoria e la memoria di replica l’istante sostanzialmente ha non solo riproposto le censure già disattese dalla Corte Federale, ma si è anche soffermato specificamente sui vizi propri della decisione emessa da quest’ultimo organo, censurandone l’entità della sanzione irrogata. Il Collegio ritiene che l’assunto dell’istante non possa essere condiviso e che le censure debbano essere disattese, innanzitutto avuto riguardo agli elementi di fatto costitutivi della vicenda processuale in esame. In primo luogo, infatti, le circostanze di fatto contestate al Tuttolomondo, non sono state in alcun modo smentite dalle sue allegazioni. In secondo luogo, il Collegio ritiene corretta la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte Federale nella decisione impugnata: pur non ravvisandosi alcuna ipotesi di illecito di frode sportiva, il Tuttolomondo avrebbe posto in essere o omesso conteggi qualificati come “illeciti sul piano burocratico-amministrativo”, sanzionabili ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. Nel caso in esame, la Corte Federale ha, dunque, esattamente colto la rilevanza dei fatti contestati all’intimante, quale espressione più generale della valutazione dei comportamenti in quanto tali. Tali fatti - trattandosi di irregolarità burocratico - amministrative in documentazioni federali - pur non configurando l’illecito di frode sportiva, sono lesivi dei valori di lealtà e correttezza su cui il sistema federale si basa e alla cui tutela sono espressamente deputate le norme contenute negli artt. 2 e 39 R.G.; tanto più, che, nel caso di specie, l’incolpato ricopriva il ruolo di Presidente del Comitato Regionale Federale, il cui ruolo, come correttamente rilevato dalla Corte Federale è stato, quindi, quello di “ primo custode della regolarità della documentazione falsificata. In tale quadro, emerge senza incertezze che il comportamento illustrato dall’istante è stato posto in essere in violazione dei principi di lealtà e correttezza che devono caratterizzare la condotta di tutti gli associati alla FIP, ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G.. La decisione della Corte Federale impugnata è, dunque, anche sotto questo profilo, immune da vizi. 4. L’istante contesta, altresì, la misura della sanzione, ritenuta eccessiva. La derubricazione dell’illecito, espressamente qualificato quale “illecito burocratico- amministrativo”, a norma dell’art. 2 R.G. avrebbe consentito alla Corte Federale di sanzionare il ricorrente con una inibizione che va da tre mesi a tre anni. Orbene, proprio la qualificazione del fatto quale “illecito burocraticoamministrativo” impedisce di sanzionare il ricorrente con il massimo della sanzione, considerando che la stessa Corte Federale, attraverso una precisa qualificazione, ha inteso attribuire al fatto medesimo codesta rilevanza (violazione burocratica) piuttosto che attribuire alla condotta del Tuttolomondo un preciso disegno consistente nella falsificazione di documenti federali e, conseguentemente, falsare un intero campionato. Proprio tale qualificazione, propria della Corte Federale, induce il Collegio a ridurre la sanzione ad una più vicina al fatto ascritto al ricorrente, pari a 12 mesi. Il ricorso va, dunque, parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata: al sig. Tuttolomondo va inflitta la sanzione della inibizione allo svolgimento di attività federali e sociali per dodici mesi. 5. Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo e, in considerazione della sostanziale reiezione delle domande principali del sig. Tuttolomondo e della solo parziale riduzione della sanzione inflitta, appare equa una loro compensazione. 6. Identico principio deve essere applicato agli onorari del Collegio Arbitrale. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato del sig. Gaetano Tuttolomondo e, in parziale riforma dell’impugnata decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, meglio indicata in motivazione, infligge al sig. Gaetano Tuttolomondo la sanzione della inibizione allo svolgimento di attività federali e sociali per dodici mesi, decorrenti dal 12 giugno 2009; 2. rigetta ogni altra domanda proposta dal sig. Gaetano Tuttolomondo; 3. compensa integralmente le spese di lite; 4. liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) gli onorari del Collegio Arbitrale, oltre accessori e spese, ponendoli a carico di ciascuna delle parti – sig. Gaetano Tuttolomondo e FIP - nella misura del 50% e con vincolo di solidarietà; 5. pone a carico di ciascuna delle parti – sig. Gaetano Tuttolomondo e FIP – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, sempre nella misura del 50% e con vincolo di solidarietà; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. 7. Così deciso all’unanimità nella conferenza personale degli arbitri in Roma, in data 19 ottobre 2010, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nel la data di seguito indicata. F.to Franco Modugno F.to Claudio Linda F.to Massimo Zaccheo
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