CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 luglio 2010 promosso da: Dott. Luca Pasqualin contro Gallipoli Calcio Srl

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 luglio 2010 promosso da: Dott. Luca Pasqualin contro Gallipoli Calcio Srl L’ARBITRO UNICO Dott. Emidio Frascione nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 4, del Regolamento degli Agenti 2007, secondo cui “le controversie di valore non superiore a €. 15.000,00 (euro quindicimila) sono decise da un arbitro unico……”, ha pronunciato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1113 del 24 maggio 2010) promosso da: Dott. Luca Pasqualin, AC, rappresentato e difeso dagli Avv. Roberto Calabresi e Lapo Guadalupi, del Foro di Firenze presso il cui studio in Firenze, Via Brunelleschi n. 2, è elettivamente domiciliato parte istante contro Gallipoli Calcio s.r.l., parte resistente, non costituita FATTO Con atto depositato in data 24 gennaio 2010, prot. 1113, il dott. Luca Pasqualin chiedeva al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport la condanna del Gallipoli Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante Sig. Daniele D’Odorico, il pagamento in suo favore della somma di €. 10.000,00, oltre IVA al 20%, per un totale di €. 12.000,00, quale corrispettivo per il mandato in esclusiva che l’agente aveva ricevuto dalla suindicata società in occasione del tesseramento del calciatore Maritato Piergiuseppe, come meglio evidenziato nel contratto di “mandato tra società ed agente” del 15 agosto 2009. In ordine a quanto sopra, l’istante precisava di aver espletato correttamente il mandato; infatti, il calciatore Maritato il 17 luglio 2009 veniva tesserato dal Gallipoli calcio s.r.l. Il dott. Luca Pasqualin concludeva la propria istanza di arbitrato, chiedendo la condanna del Gallipoli calcio s.r.l., in persona del suo legale rappresentante sig. Daniele D’Odorico al pagamento della somma di €. 12.000,00 (Euro 10.000,00 + IVA al 20%) per l’attività di consulenza e servizi resi dal medesimo alla predetta società in occasione dl tesseramento del calciatore Maritato Piergiuseppe (cfr. mandato ricevuto in data 15 agosto 2009). In data 13 luglio 2010, alle ore 18,00, presso la sala delle udienze del T.N.A.S. – stadio Olimpico – Tribuna Tevere – 10094 Roma, ha avuto luogo la prima udienza. Al riguardo, si dà atto che sono presenti, oltre all’Arbitro unico e al segretario del Tribunale, dott. Luca Saccone, l’avv. Federica Sarri, difensore della parte istante, in sostituzione, come da delega acquisita agli atti, degli avv.ti Roberto Calabresi e Lapo Guadalupi, coadiuvata dal dott. Ugo Taddei. L’Arbitro Unico, nel prendere atto che nessuno è presente in rappresentanza del Gallipoli calcio s.r.l., benché regolarmente informato della fissazione dell’odierna udienza, non esperisce il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. L’Arbitro Unico, su iniziativa del difensore della parte istante, accoglie la richiesta di anticipare la discussione, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice. Il legale della parte istante illustra ulteriormente le motivazione delle richieste contenute nella istanza di arbitrato, specificando che “la condanna della società intimata alla somma di €. 10.000,00 (diecimila/00), oltre l’IVA al 20%, deve essere integrata dagli interssi maturati e decorrere dal 30 novembre 2009, fino al soddisfo”. Si dà atto della nota del 14 luglio u.s. con la quale l’Avv. Lapo Guadalupi ha inviato l’originale del contratto stipulato tra il dott. Luca Pasqualin e la società Gallipoli Calcio s.r.l. nonché delle motivazioni che non obbligano l’agente al possesso del contratto originale intercorrente tra calciatori e società. DIRITTO L’istanza di arbitrato è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Nel contratto stipulato con l’agente, il Gallipoli calcio s.r.l. si impegnava a corrispondere al professionista, per la prestazione svolta ai fini della conclusione del tesseramento del calciatore Maritato Piergiuseppe che veniva tesserato il 17 luglio 2009, il compenso forfetario di €. 10.000,00 (diecimila/00), da corrispondere entro il 30 novembre 2009. Al riguardo si precisa che durante la discussione svoltasi nell’udienza del 13 luglio u.s., l’Avv. Federica Sarri ha precisato che a tale somma va applicata l’IVA nella misura del 20%. Per completezza, l’Arbitro Unico evidenza che l’istante ha allegato e provato il titolo sul quale si fonda la propria pretesa creditoria di €. 10.000,00, oltre l’IVA, “da corrispondersi entro il 30 novembre 2009”. Risulta, pertanto, accertata l’esistenza e l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria a carico del Gallipoli calcio s.r.l. che, conseguentemente, deve essere condannato al relativo pagamento di €. 10.000,00 (diecimila/00) + l’IVA al 20%, nonché degli interessi relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi del D.Lvo 9 ottobre 2002, n. 231, decorrenti dal 1° dicembre 2009, fino al soddisfo. La disciplina prevista dal citato Decreto Legislativo può trovare applicazione al caso di specie. Infatti, a norma dell’art. 1, comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali “…… i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, comma 1, lettera e) e, per imprenditore, “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzato o una libera professione (art. 2, comma 1, lettera c). Non va, infine, trascurato di considerare che gli interessi, secondo giurisprudenza costante, vanno riconosciuti anche in assenza di domanda della parte e a maggior ragione sulla base di una domanda accessoria spiegata in corso di giudizio e, precisamente, durante la discussione orale dell’istanza di arbitrato, come avvenuto nella fattispecie. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e solo liquidate come in dispositivo P.Q.M. L’Arbitro Unico così decide: a) accoglie integralmente la domanda della parte istante; b) condanna, pertanto, il Gallipoli calcio s.r.l. al pagamento della somma di €. 10.000,00 oltre l’IVA al 20%, maggiorata degli interessi ex D.Lvo 231/02 a decorrere dal 1° dicembre 2009, fino all’effettivo soddisfo; c) condanna il Gallipoli calcio s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Roberto Calabresi e Lapo Guadalupi nella misura complessiva di €. 500.00,00 (cinquecento/00) oltre IVA e CPA, come per legge; d) condanna il Gallipoli calcio s.r.l. , fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari dell’Arbitro unico, liquidato complessivamente in €. 1.500,00 (millecinquecento/00); e) condanna, altresì, il Gallipoli calcio s.r.l. al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; f) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati. Così deciso dall’Arbitro Unico in data 21 luglio 2010 e sottoscritto in numero di tre originali in Roma, Largo Chigi, 19. F.to Emidio Frascione
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