CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 luglio 2010 promosso da: Dott. Marco Petrin contro A.C. Mantova Srl –

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 luglio 2010 promosso da: Dott. Marco Petrin contro A.C. Mantova Srl – L’Arbitro Unico Prof. Avv. Carlo Bottari Nella sessione di lavori del 20.07.2010, ha pronunciato il seguente LODO Nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0683 del 25.03.2010) promosso da: Dott. Marco Petrin, CF PTRMRC66A20L736T, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana ed elettivamente domiciliato presso lo Studio ELSA in Vicenza, Viale Verdi n.4 Parte istante A.C. Mantova srl, P.I. 80031020201, corrente in Mantova, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita nel presente giudizio - Parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con istanza di arbitrato (prot. n. 0683 del 25.03.2010) il Dott. Marco Petrin (per brevità anche “istante”), è ricorso alla procedura arbitrale per il riconoscimento delle spettanze professionali maturate in qualità di Agente di calciatori, in adempimento del mandato conferitogli in data 12 giugno 2008, dall’ A.C. Mantova, a firma del Presidente e legale rappresentante legale Dott. Fabrizio Lori. L’istante ha dichiarato, producendo esaustiva documentazione, di aver ricevuto formale mandato dalla Società convenuta per favorire e realizzare “il rinnovo contrattuale ed il tesseramento del giocatore Spinale Manuel a favore dell’ A.C. Mantova” e di aver regolarmente adempiuto all’incarico ricevuto, come dimostra l’allegato contratto, tra il calciatore e la Società depositato, in data 19 giugno 2008. Il Dott. Marco Petrin, altresì, ha sostenuto che il concordato emolumento per l’attività svolta sia stato solo parzialmente corrisposto, poiché dal 31 gennaio 2010 è scaduto infruttuosamente il termine per il pagamento di € 12.000,00 (dodicimila//00 euro), nonostante la formalizzata richiesta e la diffida di pagamento. Inoltre, argomentando in ordine ad un presunto grave dissesto economico riguardante la Società convenuta, considera la stessa, con riferimento al successivo pagamento di € 12.000,00 (dodicimila//00 euro), con scadenza il 31 gennaio 2011, decaduta dal beneficio del termine di cui all’art. 1186 cc., esigendone l’immediato pagamento. Pertanto il Dott. Marco Petrin, ha promosso la presente procedura arbitrale per il riconoscimento e la soddisfazione delle ragioni e dei diritti evidenziati nell’atto introduttivo, specificamente per: “a)accertare che la società AC Mantova srl è debitrice nei confronti del Dott. Marco Petrin della somma capitale di Euro 12.000,00 (più iva e oneri) a far data dal 31 gennaio 2010, come espressamente pattuito nel mandato sottoscritto il 12 giugno 2008. Per l’effetto, condannare la società AC Mantova srl al pagamento a favore del Dott. Marco Petrin di Euro 12.000,00 oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. La suddetta somma dovrà essere maggiorata di IVA ed accessori di legge; b) accertare e dichiarare l’AC Mantova decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. e per l’effetto, condannare la società AC Mantova srl al pagamento a favore del Dott. Marco Petrin di Euro 12.000,00 oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. La suddetta somma dovrà essere maggiorata di IVA ed accessori di legge; c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di assistenza legale, nonché di tutte le spese del presente procedimento arbitrale, ivi compresi i diritti amministrativi di Euro 1.500,00 già anticipati dall’Istante e gli onorari degli arbitri”. E’ stato, quindi, designato l’Arbitro Unico, nella persona del Prof. Avv. Carlo Bottari, mentre, pur se ritualmente intimata, l’ A.C. Mantova non s’è costituita in giudizio, né v’ha spiegato difese. L’Arbitro Unico fissava per il 18 maggio 2010 l’udienza per il tentativo di conciliazione, alla quale le parti hanno espressamente rinunciato, così come alla successiva udienza di discussione fissata per il 18 giungo 2010. All’esito, l’Arbitro Unico assegnava termine per il deposito di memorie conclusive. Successivamente quindi, in data 30.06.2010 perveniva esclusivamente la memoria del Dott. Marco Petrini. DIRITTO Come evidenziato in narrativa, parte istante ha adito il TNAS per l’accertamento e la relativa condanna al pagamento da parte dell’AC Mantova srl a suo favore di € 24.000,00 (ventiquattromila// euro), quale compenso dell’attività compiuta in qualità di Angente di calciatori nell’interesse della Società, in occasione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto da quest’ultima e dal calciatore Spinale in data 19 giugno 2008, come da mandato precedentemente conferito in data 12 giugno 2008. Nella propria istanza di arbitrato il Dott. Marco Petrini, così come confermato nella successiva memoria conclusiva, concludeva chiedendo che fosse accertato e riconosciuto il proprio credito pari a € 12.000,00 (dodicimila//00 euro), dimostrando documentalmente sia il decorso infruttuoso del termine previsto, sia la diffida di pagamento del 22 febbraio 2010, sia il successivo inefficace tentativo sollecitatorio del 3 marzo 2010. L’istante, inoltre, concludeva insistendo per l’accertamento ed il riconoscimento anche del successivo credito pari a € 12.000,00 (dodicimila//00 euro), con scadenza di pagamento al 31 gennaio 2011, sostenendo, senza mai fornirne peraltro prova certa, che lo stato di dissesto economico asseritamente attribuito all’ AC Mantova sia tale da determinare la perdita del beneficio del termine di cui all’art. 1186 c.c., con conseguente esigibilità immediata del credito. L’istanza attore è, solo parzialmente, meritevole di accoglimento. Il Dott. Marco Petrini, infatti, pur offrendo serio principio di prova in ordine alla prima richiesta, non produce idonea documentazione a sostegno dell’effettivo stato di insolvenza del debitore, ai fini dell’art. 1186 c.c. Si rileva, inoltre, che la Società convenuta, pur se ritualmente intimata nel procedimento arbitrale, non si è costituita, né, conseguentemente, ha prodotto alcun atto difensivo o argomento a contestazione, totale o parziale, dell’azionata pretesa di parte istante. Il giudicante, pertanto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., considera sicuramente significativo tale circostanza, costituendo la stessa, pur se con la ragionevole prudenza inerente al relativo apprezzamento, un consistente elemento di prova che si associa a quanto già dimostrato per tabulas e versato dal Dott. Marco Petrini agli atti di causa, in ordine al contestato inadempimento dell’ AC Mantova nei suoi confronti. PQM L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’istanza d’arbitrato in epigrafe e per l’effetto dispone come segue: 1) Condanna l’intimata AC Mantova srl al pagamento, a favore della parte istante Dott. Marco Petrini della somma di € 12.000,00 (dodicimila//00 euro), oltre interessi di mora, IVA ed accessori di legge, relativamente al credito con scadenza 31 gennaio 2010 2) Rigetta l’istanza per il pagamento a favore della parte istante Dott. Marco Petrini della somma di € 12.000,00 (dodicimila//00 euro), oltre interessi di mora, IVA ed accessori di legge, relativamente al credito con scadenza 31 gennaio 2011; 3) Compensa integralmente tra le parti le spese di difesa; 4) Pone a carico della parte intimata – A.C. Mantova Srl – con il vincolo di solidarietà, gli onorari per l’Arbitro unico, quantificati in complessivi € 2.500 (euro duemilacinquecento), oltre accessori e spese. 5) Pone a carico della parte intimata – A.C. Mantova Srl – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 6) Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati. Così deciso in Roma, il giorno 20 luglio 2010 F.to Carlo Bottari
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