CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 luglio 2010 promosso da: Dott. Gaetano Papalia contro Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 luglio 2010 promosso da: Dott. Gaetano Papalia contro Federazione Italiana Pallacanestro
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri (Presidente)
Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro)
Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro)
riunito in conferenza personale il 9 luglio 2010 in Roma, presso la sede dell’arbitrato, ha pronunciato all'unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0749 del 2 aprile 2010) promosso da:
Dott. Gaetano Papalia, con il Prof. Avv. Astolfo Di Amato parte istante contro Federazione Italiana Pallacanestro, con l’Avv. Prof. Guido Valori e l’Avv. Paola M.A. Vaccaro parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 2 aprile 2010 (prot. n. 0749), il dott. Gaetano Papalia (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIP” o la “parte intimata”) avverso la pronuncia della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, di cui al dispositivo in data 2 marzo 2010, C.U. n. 651, Corte Federale n. 61, la cui motivazione è stata trasmessa in data 25 marzo 2010, con la quale venivano respinti i ricorsi proposti dalla soc. Nuova AMG Sebastiani Basket s.r.l. e dal Presidente Gaetano Papalia; e veniva accolto il ricorso della Procura Federale, applicando, per l’effetto, alla società Nuova AMG Sebastiani Basket la penalizzazione di 12 punti in classifica da scontare nell’anno sportivo 2010/2011. Il ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, l’Avv. Marcello de Luca Tamajo. Con memoria depositata in data 19 aprile 2010, prot. n. 0855, si costituiva la FIP, che concludeva per il rigetto del ricorso e di tutte le domande e conclusioni ivi proposte siccome infondate in fatto e in diritto con conferma della decisione impugnate e delle sanzioni come ivi irrogate. Con vittoria di spese, competenze, onorari di difesa e vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo. La FIP nominava quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. L’Avv. Marcello de Luca Tamajo e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale svolgeva la prima udienza l’11 maggio 2010. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Le parti rinunciavano espressamente e concordemente all’udienza di discussione (art. 21, comma 2, seconda parte, del Codice). Il Collegio Arbitrale concedeva, quindi, termine sino al 26 maggio 2010 alle parti per il deposito di memorie e sino al 10 giugno 2010 per il deposito di repliche. Con note autorizzate depositate in data 26 maggio 2010 prot. n. 1136, la parte istante sviluppava gli argomenti svolti nell’istanza di arbitrato. Con memoria autorizzata depositata in data 26 maggio 2010 prot. n. 1132, la FIP ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione. Con note autorizzate depositate in data 10 giugno 2010 prot. n. 1206, la parte istante sottolineava alcuni profili di fatto ritenuti rilevanti ai fini del decidere, replicando alla memoria difensiva della parte intimata. Concludeva insistendo per l’accoglimento delle proprie domande. Con memoria di replica autorizzata depositata in data 10 giugno 2010 prot. n. 1204, il legale della parte intimata ribadiva quanto già esposto negli scritti difensivi, replicando agli argomenti svolti dalla parte istante e concludendo come in atti.Il Collegio arbitrale tratteneva, quindi, la causa in decisione.
DIRITTO
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l’istante ha chiesto di “…accertare e dichiarare che la condotta del dott. Gaetano Papalia, Presidente della Nuova AMG Sebastiani Basket non configura ‘frode sportiva’ ai sensi dell’art. 43 del regolamento di giustizia FIP; …in via subordinata, accertare e dichiarare che la sanzione applicata è eccessiva, tenuto conto dei provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro per altri fatti di frode sportiva; … per l’effetto…revocare la inibizione di tre anni e mesi 4, disposta in primo grado e confermata dalla Corte Federale; in via subordinata, ridurre il periodo di inibizione, disposto in primo grado, con applicazione della sanzione minima e concessione delle attenuanti…”. Il provvedimento impugnato trae origine dal deferimento da parte della Procura Federale del dott. Gaetano Papalia per aver sottoscritto in data 11 dicembre 2009 una dichiarazione attestante una situazione contabile non veritiera al fine di poter tesserare il giocatore Trevor Best e per non aver schierato in campo la formazione migliore. Lo stesso Procuratore Federale aveva, altresì, deferito la società Nuova AMG Sebastiani Basket per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 44 Regolamento di Giustizia della FIP (di seguito, per brevità, “Regolamento”). A seguito di tale deferimento la Commissione Giudicante Nazionale aveva condannato il dott. Papalia, Presidente della predetta società di basket al’inibizione per tre anni e mesi 4 (art. 43, comma 1, lett. c), del Regolamento) e aveva applicato alla società Nuova AMG Sebastiani Basket la penalizzazione di otto punti in classifica da scontare nell’anno sportivo 2010-2011 (art. 44 del Regolamento). Con l’istanza di arbitrato, la memoria e la replica, l’istante, sostanzialmente, non solo ha riproposto le censure già disattese dalla Corte Federale, ma si è soffermato anche sui vizi propri della decisione emessa da quest’ultima; censurando anche l’entità della sanzione irrogata. Il Collegio ritiene che l’assunto della parte istante non possa essere condiviso e che le censure debbano essere disattese, innanzitutto, avuto riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie oggetto della vicenda processuale in esame. Il Collegio ritiene corretta la ricostruzione della natura della fattispecie contemplata dall’art. 43, lett. c), del Regolamento, in base al quale costituisce atto di frode sportiva “qualsiasi altro atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche e delle condizioni necessarie per l’iscrizione a referto”, effettuata nella decisione impugnata resa dalla Corte Federale. Va, infatti, rilevato, che per ritenere sussistente la responsabilità da parte dell’incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria l’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell’illecito ottenuta sulla base di “indizi gravi, precisi e concordanti”. E’ tale il risultato logico di un procedimento conoscitivo connotato, secondo i canoni della razionalità e dell’esperienza, dell’attribuzione di una condotta a un soggetto sulla base di un alto grado di probabilità. Nel caso in esame la Corte Federale ha esattamente colto la rilevanza dei fatti contestati (dichiarazione negoziale ideologicamente falsa; consapevolezza della carenza di fondi) quale espressione più generale della valutazione dei comportamenti in quanto tali. Come ricordato dalla difesa dell’intimata, precedenti giurisprudenziali ricostruiscono la fattispecie di cui all’art. 43 Regolamento come ipotesi di illecito disciplinare a consumazione anticipata, poiché l’evento antisportivo dedotto non deve, perché si realizzi la frode sportiva, necessariamente verificarsi, essendo a ciò sufficiente, ai fini della consumazione dell’illecito stesso, il mero compimento di un atto diretto al raggiungimento di uno dei predetti scopi fraudolenti. Come rilevato anche dalla dottrina, la norma citata ha lo scopo di tutelare l’integrità del sistema federale, i valori di lealtà e correttezza sui quali il sistema stesso si basa e ciò è dimostrato dallo stesso tenore letterale della disposizione che si riferisce a “qualsiasi altro atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche e delle condizioni necessarie per l’iscrizione a referto”, indipendentemente dal risultato ottenuto in concreto; ovvero, non solo in via diretta e immediata, ma anche in via riflessa, per effetto dello “svantaggio riservato ad altri. In tale quadro, emerge senza incertezze che il comportamento illustrato dall’istante realizza, il compimento di atti diretti al raggiungimento di uno degli scopi fraudolenti contemplati (e sanzionati) dall’art. 43, comma 1, lett. c), del Regolamento. Per la consumazione dell’illecito non è poi necessario che detto comportamento abbia prodotto l’effettiva alterazione del risultato della gara. La decisione della Corte Federale impugnata è, dunque, anche sotto tale profilo immune da vizi.
2. L’istante ha censurato, infine, l’entità della sanzione inflittagli, chiedendo l’applicazione delle attenuanti e, perciò, la riduzione della sanzione stessa. Va, infatti, ricordato che l’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale principio si delinea in modo compiuto anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”.
Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta illecita ascritta all’istante, appare anche proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta dell’inibizione a svolgere attività federale e sociale per tre anni e mesi quattro. Confermata la responsabilità del dott. Papalia, al Collegio Arbitrale appare, altresì, congrua la sanzione inflitta, determinata dalla Corte Federale della FIP, tenuto conto della misura prevista dall’art. 43, comma 2, del Regolamento per gli atti di frode sportiva (“l’inibizione per un periodo da tre a cinque anni”), nel caso concreto, in una misura di poco superiore al minimo (tre anni e mesi 4), in linea con le sanzioni comminate in casi analoghi ad altri soggetti che rivestivano qualifiche analoghe, ai quali erano stati ascritti comportamenti sostanzialmente assimilabili; avendo la Corte Federale valutato “positivamente le (sia pure non integrali) ammissioni del sig. Papalia “ la sua difesa dinnanzi alla Corte stessa.
3. In conclusione, dunque, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
4. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale,definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. respinge l’istanza di arbitrato del dott. Gaetano Papalia e conferma l’impugnata decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, meglio indicata in motivazione;
2. condanna il dott. Gaetano Papalia al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Pallacanestro, nella misura complessiva di € 700,00 (settecento/00), oltre IVA e CPA come per legge;
3. condanna il dott. Gaetano Papalia, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 2.000 (duemila/00), e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e
CPA come per legge;
4. condanna, altresì, il dott. Gaetano Papalia al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso all’unanimità nella conferenza personale degli arbitri in Roma, in data 9 luglio 2010, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Gabriella PALMIERI
F.to Marcello de LUCA TAMAJO
F.to Massimo ZACCHEO