CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 luglio 2010 promosso da: Nuova AMG Sebastiani Basket Srl contro Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 luglio 2010 promosso da: Nuova AMG Sebastiani Basket Srl contro Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) riunito in conferenza personale il 9 luglio 2010 in Roma, presso la sede dell’arbitrato, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0749 del 2 aprile 2010) promosso da: Nuova AMG Sebastiani Basket in persona del legale rappresentante p.t. dott. Raffaele Manzi, con il Prof. Avv. Astolfo Di Amato parte istante contro Federazione Italiana Pallacanestro, con l’Avv. Prof. Guido Valori e l’Avv. Paola M.A. Vaccaro parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 2 aprile 2010 (prot. n. 0750), la società Nuova AMG Sebastiani Basket (di seguito, per brevità, anche istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIP” o la “parte intimata”) avverso la pronuncia della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, di cui al dispositivo in data 2 marzo 2010, C.U. n. 651, Corte Federale n. 61, la cui motivazione è stata trasmessa in data 25 marzo 2010, con la quale venivano respinti i ricorsi proposti dalla soc. Nuova AMG Sebastiani Basket s.r.l. e dal Presidente Gaetano Papalia; e veniva accolto il ricorso della Procura Federale, applicando, per l’effetto, alla società Nuova AMG Sebastiani Basket, la penalizzazione di 12 punti in classifica da scontare nell’anno sportivo 2010/2011. Il ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, l’Avv. Marcello de Luca Tamajo. Con memoria depositata in data 19 aprile 2010, prot. n. 0855, si costituiva la FIP, che concludeva per il rigetto del ricorso e di tutte le domande e conclusioni ivi proposte siccome infondate in fatto e in diritto con conferma della decisione impugnate e delle sanzioni come ivi irrogate. Con vittoria di spese, competenze, onorari di difesa e vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo. La FIP nominava quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. L’Avv. Marcello de Luca Tamajo e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale svolgeva la prima udienza l’11 maggio 2010. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio Arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Le parti rinunciavano espressamente e concordemente all’udienza di discussione (art. 21, comma 2, seconda parte, del Codice). Il Collegio Arbitrale concedeva, quindi, termine sino al 26 maggio 2010 alle parti per il deposito di memorie e sino al 10 giugno 2010 per il deposito di repliche. Con note autorizzate depositate in data 26 maggio 2010 prot. n. 1135, la parte istante sviluppava gli argomenti svolti nell’istanza di arbitrato. Con memoria autorizzata depositata in data 26 maggio 2010 prot. n. 1133, la FIP ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione, rilevando, in particolare, che nelle more, con delibera del Presidente Federale n. 29 C.U. 965 del 18.5.2010, vista la deliberazione del Consiglio Federale del 16-17 aprile 2010, con la quale era stata dichiarata la morosità della società istante, alla stessa società era stata revocata l’affiliazione. Con note autorizzate, depositate in data 10 giugno 2010 prot. n. 1207, la parte istante sottolineava alcuni profili di fatto ritenuti rilevanti ai fini del decidere, replicando alla memoria difensiva della parte intimata. Concludeva insistendo per l’accoglimento delle proprie domande. Con memoria di replica autorizzata depositata in data 10 giugno 2010 prot. n. 1205, il legale della parte intimata ribadiva quanto già esposto negli scritti difensivi, replicando agli argomenti svolti dalla parte istante e concludendo come in atti.Il Collegio Arbitrale tratteneva, quindi, la causa in decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l’istante ha chiesto di “…accertare e dichiarare che la condotta del dott. Gaetano Papalia, Presidente della Nuova AMG Sebastiani Basket non configura ‘frode sportiva’ ai sensi dell’art. 43 del regolamento di giustizia FIP; …in via subordinata, accertare e dichiarare che la sanzione applicata è eccessiva, tenuto conto dei provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro per altri fatti di frode sportiva; … per l’effetto…in riforma del provvedimento reso dalla Corte Federale, non applicare alcuna sanzione alla società Nuova AMG Sebastiani Basket; in via subordinata, ridurre la penalizzazione disposta in primo grado, alla sanzione minima prevista dall’art. 44 R.G.; in ogni caso disporre che la sanzione sia eseguita nel campionato in corsoi…”. Il provvedimento impugnato trae origine dal deferimento da parte della Procura Federale del dott. Gaetano Papalia per aver sottoscritto in data 11 dicembre 2009 una dichiarazione attestante una situazione contabile non veritiera al fine di poter tesserare il giocatore Trevor Best e per non aver schierato in campo la formazione migliore. Lo stesso Procuratore Federale aveva, altresì, deferito la società Nuova AMG Sebastiani Basket per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 44 Regolamento di Giustizia della FIP (di seguito, per brevità, “Regolamento”). A seguito di tale deferimento la Commissione Giudicante Nazionale aveva condannato il dott. Papalia, Presidente della predetta società di basket al’inibizione per anni 3 e mesi 4 (art. 43, comma 1, lett. c), del Regolamento) e aveva applicato alla società Nuova AMG Sebastiani Basket la penalizzazione di otto punti in classifica da scontare nell’anno sportivo 2010-2011 (art. 44 del Regolamento). Con l’istanza di arbitrato, la memoria e la replica, l’istante, sostanzialmente, non solo ha riproposto le censure già disattese dalla Corte Federale, ma si è soffermato anche sui vizi propri della decisione emessa da quest’ultima; censurando anche l’entità della sanzione irrogata. Il Collegio, in conformità al lodo assunto nel connesso procedimento n. 749/2010, relativo all’istanza di arbitrato proposta dal dott. Gaetano Papalia, ritiene che l’assunto della parte istante non possa essere condiviso e che le censure debbano essere disattese, innanzitutto, avuto riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie oggetto della vicenda processuale in esame. Il Collegio ritiene corretta la ricostruzione della natura della fattispecie contemplata dall’art. 43, lett. c), del Regolamento, in base al quale costituisce atto di frode sportiva “qualsiasi altro atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche e delle condizioni necessarie per l’iscrizione a referto”, effettuata nella decisione impugnata resa dalla Corte Federale. Va, infatti, rilevato, che per ritenere sussistente la responsabilità da parte dell’incolpato per una violazione disciplinare sportiva, non è necessaria l’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell’illecito ottenuta sulla base di “indizi gravi, precisi e concordanti”. E’ tale il risultato logico di un procedimento conoscitivo connotato, secondo i canoni della razionalità e dell’esperienza, dell’attribuzione di una condotta a un soggetto sulla base di un alto grado di probabilità. Nel caso in esame la Corte Federale ha esattamente colto la rilevanza dei fatti contestati (dichiarazione negoziale ideologicamente falsa; consapevolezza della carenza di fondi) quale espressione più generale della valutazione dei comportamenti in quanto tali. Come ricordato dalla difesa dell’intimata, precedenti giurisprudenziali ricostruiscono la fattispecie di cui all’art. 43 Regolamento come ipotesi di illecito disciplinare a consumazione anticipata, poiché l’evento antisportivo dedotto non deve, perché si realizzi la frode sportiva, necessariamente verificarsi, essendo a ciò sufficiente, ai fini della consumazione dell’illecito stesso, il mero compimento di un atto diretto al raggiungimento di uno dei predetti scopi fraudolenti. Come rilevato anche dalla dottrina, la norma citata ha lo scopo di tutelare l’integrità del sistema federale, i valori di lealtà e correttezza sui quali il sistema stesso si basa e ciò è dimostrato dallo stesso tenore letterale della disposizione che si riferisce a “qualsiasi altro atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche e delle condizioni necessarie per l’iscrizione a referto”, indipendentemente dal risultato ottenuto in concreto; ovvero, non solo in via diretta e immediata, ma anche in via riflessa, per effetto dello “svantaggio riservato ad altri. In tale quadro, emerge senza incertezze che il comportamento illustrato dall’istante realizza, il compimento di atti diretti al raggiungimento di uno degli scopi fraudolenti contemplati (e sanzionati) dall’art. 43, comma 1, lett. c), del Regolamento. Per la consumazione dell’illecito non è poi necessario che detto comportamento abbia prodotto l’effettiva alterazione del risultato della gara. La decisione della Corte Federale impugnata è, dunque, anche sotto il profilo attinente all’applicazione dell’art. 44, comma 1, del Regolamento, ai sensi del quale “le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva posti in essere dai propri dirigenti e tesserati”, immune da vizi. 2. L’istante ha censurato, infine, l’entità della sanzione inflittagli, chiedendo l’applicazione delle attenuanti e, perciò, la riduzione della sanzione stessa. Va ricordato che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito a tale principio si delinea in modo compiuto anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”. Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta illecita ascritta all’istante, non appare, però, proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della penalizzazione di dodici punti in classifica da scontare nell’anno 2010-2011. Confermata la responsabilità del dott. Papalia, Presidente della società istante, al Collegio Arbitrale appare congrua la sanzione inflitta dalla Commissione Giudicante Nazionale della penalizzazione di otto punti in classifica da scontare nell’anno sportivo 2010-2011 e non quella (di dodici punti in classifica) determinata dalla Corte Federale della FIP, tenuto conto della sanzione inflitta al dott. Papalia nella misura di poco superiore al minimo (tre anni e mesi 4), come previsto dall’art. 43,comma 2, del Regolamento; e avendo la Corte Federale stessa valutato “positivamente le (sia pure non integrali) ammissioni del sig. Papalia e “la sua difesa” dinnanzi alla Corte stessa. Come già rilevato dagli organi di giustizia sportiva federale, la penalizzazione di otto punti va, quindi, scontata nella stagione sportiva 2010-2011 al fine di garantire l’effettiva afflittività della sanzione, che verrebbe meno se fosse applicata alla stagione sportiva in corso, in considerazione della posizione di classifica dell’istante. 3. In conclusione, l’istanza in epigrafe va parzialmente accolta nei termini fin qui esposti. 4. Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo e, in considerazione della sostanziale reiezione della domanda principale della società istante e della solo parziale riduzione della sanzione inflitta, appare equo che sia a carico dell’istante la parte prevalente delle spese. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide: 1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato n. 749/2010 e, in riforma in parte qua, della decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, meglio indicata in motivazione, riduce la sanzione della penalizzazione a otto punti da scontare nel campionato 2010-2011 ; 2. liquida in complessivi euro 700,00 (settecento/00), oltre IVA e CPA come per legge, le spese del procedimento e per l’assistenza in favore della parte intimata, ponendole a carico della società Nuova AMG Sebastiani Basket nella misura di tre quarti e a carico della FIP per il rimanente quarto; 3. condanna la società Nuova AMG Sebastiani Basket, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 2.000 (duemila/00), e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale), oltre IVA e CPA come per legge; 4. condanna, altresì, la società Nuova AMG Sebastiani Basket al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso all’unanimità nella conferenza personale degli arbitri in Roma, in data 9 luglio 2010, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Gabriella PALMIERI F.to Marcello de LUCA TAMAJO F.to Massimo ZACCHEO
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