CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 ottobre 2010 promosso da: S.S.D. Vigor Cisterna contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Lazio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 ottobre 2010 promosso da: S.S.D. Vigor Cisterna contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Lazio ARBITRO UNICO (nominato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) Prof. Avv. Massimo Coccia nel procedimento arbitrale (prot. 1869 del 27 agosto 2010) tra: S.S.D. VIGOR CISTERNA, con sede in Cisterna Latina (LT), in via C. Rosselli n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Lucio Bruno, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Macioce e Ettore Bossoli del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Via dei Sabelli n. 3, Latina, giusta delega rilasciata in calce alla Istanza di arbitrato. – Istante – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”), con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione. Convenuta – COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI FIGC (“C.R. LAZIO”), con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1072, in persona del Presidente pro tempore, Melchiorre Zanelli. – Convenuto non costituito – I. FATTO E PROCEDIMENTO 1. All’inizio della stagione 2009/2010, il calciatore Marco Magni (di seguito, anche, il “Sig. Magni” o il “Calciatore”) risultava regolarmente tesserato per la società A.S. Terracina 1955, squadra partecipante al Campionato di Eccellenza laziale. 2. In data 11 settembre 2009, il Calciatore veniva trasferito a titolo temporaneo, in prestito, all’A.S. Terracina 1925 all’A.S. Pescatori Ostia. 3. Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla S.S.D. Vigor Cisterna (di seguito, anche, l’Istante), in data 25 novembre 2009 l’A.S. Terracina 1925, l’A.S. Pescatori Ostia ed il Sig. Magni concordavano – ai sensi dell’art. 103 bis, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“NOIF”) – la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo all’A.S. Pescatori Ostia e il relativo rientro del Calciatore nei ranghi dell’A.S. Terracina 1925. Le tre parti interessate, tuttavia, omettevano di formalizzare tale accordo di cessazione del prestito mediante il prescritto deposito del relativo modulo federale presso il C.R. Lazio. 4. Pochi giorni dopo, l’A.S. Terracina 1925 concordava il trasferimento a titolo definitivo del Sig. Magni alla S.S.D. Vigor Cisterna. Il 29 novembre 2009 (data indicata nella istanza di arbitrato e non contesta dalla F.I.G.C.), la prescritta lista di trasferimento – regolarmente sottoscritta dal Presidente dell’A.S. Terracina 1925, dal Presidente della S.S.D. Vigor Cisterna e dal Sig. Magni – veniva depositata presso il competente Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio. 5. Un mese dopo, in data 29 dicembre 2009, l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio comunicava alla S.S.D. Vigor Cisterna che la richiesta di trasferimento doveva considerarsi nulla in quanto il Sig. Magni risultava tuttora tesserato per la società A.S. Pescatori Ostia, non essendo stata formalizzata alcuna risoluzione del prestito. Medio tempore, il Calciatore aveva partecipato con la S.S.D. Vigor Cisterna a due gare: in data 16 dicembre 209, la gara S.S.D. Vigor Cisterna-Sora, semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza (risultato 3-2) e, in data 20 dicembre 2009, la gara di campionato di Eccellenza tra la S.S.D. Vigor Cisterna e l’A.S. Pescatori Ostia (risultato 1-4). 6. La documentazione relativa al tesseramento del Sig. Magni veniva trasmessa dal Presidente del C.R. Lazio alla Procura Federale FIGC. In relazione alle descritte circostanze, la Procura Federale FIGC, in data 14 aprile 2010, “ritenuto che dalla documentazione acquisita risulta in maniera inconfutabile che il calciatore Marco Magni e la società Vigor Cisterna, nella persona del suo Presidente Sig. Capitani Domenico, e Terracina 1925, nella persona del suo presidente De Filippis Fabio, hanno sottoscritto una richiesta di tesseramento, mentre il medesimo calciatore era ancora tesserato (a titolo di prestito dalla società Terracina 1925) per la società Pescatori Ostia”, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lazio: il Sig. Magni, il Sig. Fabio De Filippis, Presidente dell’A.S. Terracina 1925, il Sig. Domenico Capitani, Presidente della S.S.D. Vigor Cisterna, il Sig. Marco Taborro, dirigente della S.S.D. Vigor Cisterna, il Sig. Giacomo Rossetti, dirigente accompagnatore della Vigor Cisterna, nonché le società A.S. Terracina 1925, A.S. Pescatori Ostia e S.S.D. Vigor Cisterna. 7. Segnatamente, la S.S.D. Vigor Cisterna veniva deferita “per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. [Codice di Giustizia Sportiva] per le condotte ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. come sopra indicate”. 8. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata in data 10 giugno 2010 (C.U. n. 154), pur accertando come i fatti di cui al deferimento risultassero documentalmente provati, riteneva che la S.S.D. Vigor Cisterna fosse stata “tratta in inganno dalla consorella Terracina 1925 e dallo stesso calciatore, potendo ben ritenere che giammai una società avrebbe potuto rilasciare una lista di trasferimento ed un calciatore sottoscriverla non avendo la titolarità del vincolo”. La Commissione Disciplinare Territoriale deliberava, dunque, quanto segue: “di applicare sull’accordo delle parti, ex art. 23 C.G.S., alla società Pescatori Ostia, l’ammenda di € 200. Di ritenere tutti gli altri deferiti responsabilmente delle violazioni ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10, comma 6 del C.G.S., e per l’effetto di squalificare il calciatore Marco Magni per mesi sei, di comminare al Presidente della società Terracina 1925 De Filippis Fabio l’inibizione di anni uno, al presidente della società Vigor Cisterna Capitani Domenico l’inibizione per uno mesi uno; ai dirigenti della Vigor Cisterna Taborro Marco e Rossetti Giacomo l’inibizione per mesi uno, alla società Vigor Cisterna l’ammenda di € 300,00 ed alla società Terracina 1925 l’ammenda di € 20.000,00 ela penalizzazione di due punti in classifica nel campionato ove si è verificata la violazione”. 9.In data 22 giugno 2010, la Procura Federale FIGC proponeva ricorso ex artt. 33 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (“C.G.S.”) avverso la predetta decisione, chiedendo la riforma in parte qua della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale e in particolare,la modifica dell’entità della sanzione inflitta alla S.S.D. Vigor Vigor Cisterna in quanto incongrua rispetto alla richiesta di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica e di € 2.000,00 di ammenda, avanzata dal rappresentante della Procura Federale FIGC. La Procura Federale riteneva che non si potesse irrogare una sanzione inferiore al punto di penalizzazione sulla base del combinato disposto dell’art. 10, comma 8, e dell’art. 10, comma 6, del C.G.S.: “la Procura non ha fatto altro che osservare quanto disposto dall’art. 10, comma 8, seconda parte, del C.G.S., che, nel caso in cui venga accertata la resposbailità diretta della società prevede chiaramente, e senza possibilità di diversa interpretazione, che il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i), dell’art. 18, comma 1 (come noto la lettera g del richiamato articolo prevede la ‘penalizzazione di uno o più punti in classifica’)”. 10. Con decisione pubblicata il 29 luglio 2010 con C.U. n. 8/CDN, la Commissione Disciplinare nazionale della FIGC statuiva che l’entità della sanzione applicata dalla Commissione Disciplinare Territoriale alla S.S.D. Vigor Cisterna dovesse essere aggravata poiché “società deferita, nel tesserare il calciatore il calciatore Marco Magni, ha omesso di verificarne a monte presso gli uffici competenti la sua tesser abilità,finendo così per utilizzare in due gare ufficiali (una di Coppa Italia e l’altra di Campionato), per siffatta colpevole inerzia, un calciatore che non poteva essere utilizzato”. Per l’effetto, la Commissione Disciplinare Nazionale accoglieva il ricorso della Procura Federale e irrogava alla S.S.D. Vigor Cisterna la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso 2010/2011 e confermava l’ammenda di Euro 300 (trecento/00) disposta dal giudice federale di prime cure. 11. Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito anche “TNAS”), in data 27 agosto 2010 (prot. n. 1869), la S.S.D. Vigor Cisterna presentava al TNAS istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito per brevità, “Codice”) nei confronti della FIGC e del C.R. Lazio avverso la citata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. 12. Con memoria depositata in data 16 settembre 2010, si costituiva la FIGC la quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie e per la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati. L’altra parte convenuta, il C.R. Lazio, non si costituiva. 13. Le parti, d’accordo tra di loro, nominavano quale Arbitro Unico, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Codice, il Prof. Avv. Massimo Coccia. 14. Il Prof. Avv. Massimo Coccia accettava l’incarico di Arbitro Unico e fissava la prima udienza del 13 Ottobre 2010. Nel corso dell’udienza, le parti confermavano la nomina dell’Arbitro Unico dichiarando, altresì, di non avere alcun motivo di ricusazione nei suoi confronti, nonostante fossero state edotte dell’incarico commissariale presso la FIGC, rivestito dall’Arbitro Unico su incarico del CONI nella stagione sportiva 2006/2007. 5 15. All’inizio dell’udienza l’Arbitro Unico esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. In via preliminare, le parti concordavano che la versione del C.G.S. applicabile al caso in esame fosse quella in vigore al momento dei fatti (C.G.S. pubblicato nel C.U. FIGC n. 63/A del 6 novembre 2009). Per sommarie informazioni e con il consenso delle parti veniva sentito telefonicamente il Sig. Melchiorre Zanelli, Presidente del C.R. Lazio. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice, le parti, concordemente, chiedevano di anticipare la discussione nel merito e l’Arbitro Unico accoglieva la richiesta. L’Arbitro Unico, quindi, dopo la discussione e le conclusioni delle parti nel rispetto del principio del contraddittorio, si riservava la decisione. II. DIRITTO 16. L’Istante ha chiesto, in via principale, l’annullamento della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione agonistica 2010/2011, ritenendo congrua come sanzione massima la già comminata ammenda di Euro 300 (trecento/00). In via subordinata, ha domandato che la penalizzazione di un punto in classifica sia eventualmente applicata in riferimento al campionato ove si è verificata la violazione (stagione 2009/2010), invocando per tale profilo sanzionatorio la parità di trattamento con l’A.S. Terracina 1925. 17. In via preliminare, l’Arbitro Unico ritiene che la decisione impugnata abbia correttamente individuato la responsabilità della società istante nell’aver tesserato il Sig. Magni omettendo di verificare presso gli uffici competenti la sua posizione di tesseramento. Tale condotta viene sanzionata dall’art. 10, comma 2, della C.G.S. secondo cui “le attività attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”. Per tale condotta l’art. 10, comma 3, prevede il minimo edittale dell’ammenda (“Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui al comma 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda”). 18.Contrariamente a quanto affermato dalla Procura Federale FIGC nel proprio ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, non è applicabile alla fattispecie (come correttamente chiarito dalla Commissione Disciplinare Nazionale) l’art. 10, comma 6, del C.G.S. in quanto trattasi di disposizione relativa al tesseramento illecito di calciatori extracomunitari. Per tale fattispecie, in effetti, nel caso di responsabilità diretta della società è previsto il minimo edittale di uno o più punti di penalizzazione, mentre nel caso di violazione dell’art. 10, comma 2, il minimo edittale è quello dell’ammenda. 19.L’Arbitro Unico rileva come l’unica questione da risolvere in questo arbitrato attenga alla congruità e proporzionalità della sanzione da infliggere all’Istante. È noto il consolidato orientamento dei Collegi arbitrali di questo Tribunale, secondo cui il potere discrezionale di determinazione della sanzione proprio degli organi di giustizia delle federazioni sportive può essere oggetto di sindacato nell’ambito di un arbitrato del TNAS limitatamentalla “manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione” (v. Volpi + altri c. FIGC, 11 novembre 2009, in www.coni.it). 20. Ciò posto, l’Arbitro Unico ritiene che la domanda dell’Istante meriti un parziale accoglimento in quanto la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Naionale risulta essere manifestamente sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto alla violazione accertata. 21. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla FIGC, l’Arbitro Unico ritiene che esistano numerosi elementi di fatto, risultanti dalla documentazione in atti, idonei a determinare una differente valutazione sia del coinvolgimento della Istante nella violazione, sia della congruità della sanzione ad essa comminata. Tali elementi portano a concludere che, irrogando una sanzione consistente complessivamente in un punto di penalizzazione in classifica per la stagione 2010/2011 e nell’ammenda di Euro 300 (trecento/00), la Commissione Disciplinare Nazionale non abbia fatto una esatta applicazione del principio della congruità e della proporzione tra violazione e sanzione, anche in relazione alle responsabilità degli altri protagonisti della vicenda. 22. In primo luogo, l’Arbitro Unico ritiene che, come peraltro affermato in primo grado dalla Commissione Disciplinare Territoriale, l’Istante sia stata indotta in errore dall’A.S. Terracina 1925 ed abbia commesso la violazione contestatale in assoluta buona fede. L’A.S. Terracina 1925, infatti, sottoponendo alla S.S.D. Vigor Cisterna la lista di trasferimento a titolo definitivo del Sig. Magni senza essere in quel momento l’effettiva società titolare del tesseramento (per aver colpevolmente omesso di depositare in precedenza l’accordo di risoluzione del traferimento temporaneo dello stesso Calciatore), ha portato l’Istante a credere che il trasferimento fosse regolare. 23. Invero, l’Istante non ha consapevolmente compiuto né favorito alcuna condotta scorretta ovvero volta ad alterare i risultati delle gare. Correttamente la FIGC segnala che nessuna valenza probatoria può essere attribuita, in quanto non avente data certa, all’accordo scritto di risoluzione consensuale del prestito del Sig. Magni dall’A.S. Terracina 1925 all’A.S. Pescatori Ostia, prodotto in atti. Tuttavia, dalle circostanze del caso emerge che, certamente, l’A.S. Pescatori Ostia, l’A.S. Terracina 1925 ed il sig. Magni avevano concordato di risolvere il prestito e che di tale pretesa risoluzione (formalmente non verificatasi) era stata resa edotta, quanto meno oralmente, la S.S.D. Vigor Cisterna. Ciò è desumibile, in particolare, dal fatto che il Sig. Magni è stato poi schierato in campo dalla Istante senza alcun timore proprio contro l’A.S. Pescatori Ostia, la quale avrebbe potuto facilmente sollevare reclamo e far perdere alla S.S.D. Vigor Cisterna la gara a tavolino se avesse avuto coscienza di essere ancora formalmente titolare del tesseramento del Calciatore. 24. L’Istante, inoltre, non appena ha avuto cognizione della irregolarità del trasferimento, ha immediatamente fermato il giocatore e non lo ha più utilizzato. Sarebbe bastato, poi, che il C.R. Lazio – pur gravato da una notevole mole di richieste – avesse comunicato con maggiore tempestività il rigetto della richiesta di trasferimento a titolo definitivo (in un paio di settimane anziché in un mese) per evutare che il giocatore venisse schierato irregolarmente negli incontri del 16 e del 20 dicembre 2009. 25. L’Arbitro Unico ritiene, dunque, che alla Istante sia ascrivibile una responsabilità non grave, a mero titolo di colpa lieve (considerando in particolare che, anche volendo, l’Istante non avrebbe potuto procedere a formalizzare presso il C.R. Lazio la risoluzione del prestito intervenuta tra la A.S. Terracina, la A.S. Pescatori Ostia e il Calciatore). In sostanza si è trattata di una mera irregolarità, discendente dalla mancata formalizzazione presso il C.R. Lazio di accordi intercorsi tra terzi; è a questi ultimi che va ascritta la maggiore responsabilità per quanto avvenuto. 26. Per quanto riguarda l’entità della sanzione da irrogare, la FIGC ha evidenziato che la irregolare posizione in campo di un giocatore debba essere sempre perseguita con severità. Pur condividendo, in via di principio, tale assunto, si rileva che il risultato delle gare è stato, nei fatti, influenzato molto limitatamente. In uno dei due incontri disputati dal Sig. Magni, infatti, la S.S.D. Vigor Cisterna è stata nettamente sconfitta dalla A.S. Pescatori Ostia per 4 a 1. Dunque, le conseguenze della irregolarità si sono riverberate su di una sola gara ufficiale, peraltro non di campionato. 27.Ad avviso dell’Arbitro Unico, la sanzione complessivamente inflitta alla S.S.D. Vigor Cisterna dalla Commissione Disciplinare Nazionale appare manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione accertata anche in considerazione delle conseguenze negative già subite dalla Istante per effetto del rigetto della domanda di trasferimento del Sig. Magni da parte del C.R. Lazio. In data 29 dicembre 2009, infatti, la S.S.D. Vigor Cisterna non poteva più tesserare il Calciatore perché la c.d. “finestra” per i trasferimenti di calciatori “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti si era oramai chiusa. Il fatto che la S.S.D. Vigor Cisterna abbia subito un nocumento dalla mancata utilizzazione del Calciatore per la gran parte della stagione 2009/2010 e nella prima parte della stagione 2010/2011, emerge dalla circostanza che l’Istante abbia poi effettivamente tesserato il Sig. Magni per la stagione 2010/2011 con l’intenzione di utilizzarlo al termine del periodo di inibizione (il 29 ottobre 2010, v. Magni c. FIGC, 13 ottobre 2010). 28. L’Arbitro Unico non condivide pienamente la posizione espressa in udienza dalla FIGC, secondo cui in tutti i casi di irregolare tesseramento (e conseguente irregolare posizione in campo del calciatore tesserato) occorra sempre irrogare una sanzione consistente in uno o più punti di penalizzazione, vista la gravità della violazione. Posto che – sine dubio – tale orientamento debba essere condiviso per la grande maggioranza dei casi, l’Arbitro Unico ritiene che, in via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, possa invece considerarsi congruo comminare la sola sanzione dell’ammenda – prevista come minimo edittale dall’art. 10, comma 3, del C.G.S. – quando concorrano cumulativamente le seguenti circostanze: a) la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell’irregolarità del tesseramento; c) una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultati agonistici (al più una gara, come nel caso di specie); d) la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi). 29. D’altronde, de iure condendo, resta sempre aperta la possibilità per la FIGC di modifica del testo dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. prevedendo uno o più punti di penalizzazione come minimo edittale. 30. L’Arbitro Unico ritiene, infine, che per rendere congrua e proporzionata, e concretamente afflittiva, la sanzione complessivamente irrogata alla S.S.D. Vigor Cisterna, l’importo dell’ammenda debba essere determinato in Euro 1.000 (mille/00) anziché in Euro 300 (trecento/00). 31. La parziale soccombenza di entrambe le parti induce l’Arbitro Unico a ritenere che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite e per attribuire a ciascuna parte la metà degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati come in dispositivo, e la quota di propria spettanza dei diritti amministrativi del TNAS. P.Q.M. L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: a. in parziale accoglimento della istanza della S.S.D. Vigor Cisterna, riforma la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC con decisione pubblicata nel C.U. n. 8/C.N.D. del 29 Luglio 2010 nel modo seguente: - annulla la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica della S.S.D. Vigor Cisterna in relazione alla stagione sportiva 2010/2011; - condanna la S.S.D. Vigor Cisterna a pagare l’ammenda di Euro 1.000 (mille/00); - rigetta ogni altra domanda o richiesta formulata dalle parti; b. compensa tra le parti le spese di lite; c. ordina che ciascuna parte, fermo il vincolo di solidarietà, paghi la metà degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati complessivamente secondo l’applicabile tariffario in Euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge (CPA 4% ed IVA 20%); d. attribuisce ad entrambe le parti, ciascuna per la quota di propria spettanza, il pagamento dei diritti amministrativi del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma in data 28 ottobre 2010, e sottoscritto in numero di quattro originali. L’ARBITRO UNICO F.to Massimo Coccia
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