CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 settembre 2010 promosso da: Sig. Giocondo Martorelli contro A.C. Mantova Srl

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 settembre 2010 promosso da: Sig. Giocondo Martorelli contro A.C. Mantova Srl IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro) Avv. Giuseppe Albenzio (Arbitro) riunito in conferenza personale del 27 settembre 2010 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 1112 del 4 maggio 2010) promosso da: Sig. Giocondo Martorelli, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Bianco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via P. Toscanelli n. 6 parte istante Contro A.C. Mantova s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig. Fabrizio Lori corrente in Mantova, Viale Te n. 9 parte intimata non costituita FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 24 maggio 2010 (prot. n. 1112), il Sig. Giocondo Martorelli (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della società A.C. Mantova s.r.l. (di seguito, per brevità, anche la “parte intimata”) per sentire, con riferimento al contratto stipulato inter partes in data 22 giugno 2007 di conferimento del mandato avente a oggetto il tesseramento del calciatore Dario Passoni, «…condannare la società A.C. Mantova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del signor Giocondo Martorelli dell’importo pari a € 95.000,00= oltre IVA ed interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento…». L’atto era stato regolarmente trasmesso via fax in data 19 maggio 2010, secondo quanto dispone l’art. 10, commi 1, 2 e 3, del Codice. Il ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Massimo Coccia. Con provvedimento in data 23 giugno 2010 prot. n. 1270, il Presidente del TNAS, vista la mancata costituzione nel termine di venti giorni della parte intimata e, conseguentemente, la mancata designazione dell’arbitro ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice, nominava quale secondo arbitro l’Avv. Giuseppe Albenzio. Il Prof. Avv. Massimo Coccia e l’Avv. Giuseppe Albenzio accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice, individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 26 luglio 2010 alle ore 12 presso la sala udienze del TNAS.Con fax in data 23 luglio 2010 prot. n. 1602, il difensore dell’istante, avv. Lucia Bianco, comunicava, avuto riguardo alla mancata costituzione della società intimata e considerata l’indisponibilità della parte istante a conciliare la controversia, di rinunciare alla discussione, insistendo nelle richieste e nelle conclusioni formulate nell’istanza di arbitrato.Con verbale, in conferenza telefonica, in data 23 luglio 2010 di costituzione formale del Collegio Arbitrale, il Collegio, presso atto della citata comunicazione in data 23 luglio 2010 prot. n. 1602, visto l’art. 21, comma 2, del Codice, annullava l’udienza convocata per il successivo 26 luglio 2010. L’annullamento dell’udienza veniva regolarmente comunicato con fax in data 23 luglio 2010 prot. n. 1603 anche alla parte intimata unitamente all’istanza in pari data prot. n. 1602 summenzionata dell’Avv. Lucia Bianco. Il Collegio arbitrale, vista la natura della controversia, assegnava alle parti, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Codice, termine sino al 1 settembre 2010 per il deposito di memorie e documenti e la formulazione di eventuali ulteriori istanze istruttorie; e termine sino al 9 settembre 2010 per il deposito di repliche in risposta alle difese e alle istanze contenute nella prima memoria. Con memoria difensiva depositata in data 1 settembre 2010 prot. n. 1892, la parte istante insisteva per “l’accoglimento della propria domanda di cui al ricorso introduttivo”. La società A.C. Mantova, pur regolarmente intimata e pur avendo regolarmente ricevuto le successive comunicazioni da parte della Segreteria del TNAS, non si costituiva. In base a quanto previsto dall’art. 20, comma 5, del Codice, si considerava, pertanto, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e il Collegio Arbitrale si riservava la decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l’istante ha chiesto, con riferimento al contratto, stipulato inter partes in data 22 giugno 2007, di conferimento del mandato avente a oggetto il tesseramento del calciatore Dario Passoni, di «…condannare la società A.C. Mantova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del signor Giocondo Martorelli dell’importo pari a € 95.000,00= oltre IVA ed interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento…». Precisava, infatti, l’istante che la società intimata gli aveva corrisposto “unicamente l’importo di € 55.000,00= oltre IVA, rimanendo inadempiente nel pagamento dell’ulteriore importo a saldo pari a € 95.000,00= oltre IVA.”. L’istanza di arbitrato è fondata e, pertanto, è meritevole di accoglimento. L’istante ricorre al fine di ottenere il compenso relativo all’attività svolta in qualità di agente e finalizzata al tesseramento del calciatore Davide Passoni, effettivamente avvenuto, con decorrenza dal 2 luglio 2007 e fino al 30 giugno 2010, in base al contratto stipulato in data 2 luglio 2007, depositato agli atti del presente giudizio arbitrale dall’istante. Risulta dagli atti di causa che, con modulo sottoscritto in data 22 giugno 2007 tra la società intimata e il sig. Martorelli, la A.C. Mantova aveva conferito mandato in via esclusiva all’Agente relativamente al tesseramento del calciatore Dario Passoni, per una durata non superiore ai due anni in linea con quanto previsto dall’art. 10, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori entrato in vigore dal 1 febbraio 2007, impegnandosi a corrispondere all’Agente il compenso forfettario di euro 150.000 (centocinquantamila), oltre IVA, con le seguenti modalità: alla data del 15 settembre 2007 la somma di euro 30.000; alla data 15 aprile 2008 la somma di euro 40.000; alla data del 31 dicembre 2008 la somma di euro 40.000 e alla data del 31 dicembre 2009 la somma di euro 40.000. 3. Il Collegio rileva, inoltre, che la società A.C. Mantova s.r.l., pur se ritualmente intimata in tutte le fasi del procedimento arbitrale, non si è costituita, né conseguentemente, ha prodotto alcun atto difensivo o argomento o contestazione, totale o parziale, dell’azionata pretesa di parte istante. Il Collegio, pertanto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.c., “il giudice può desumere argomenti di prova… in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”, considera significativa tale circostanza e ritiene che essa costituisca, con la ragionevole prudenza che deve necessariamente presiedere al relativo apprezzamento, secondo quanto dispone il primo comma del citato art. 116 (“il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento…”), un consistente elemento di prova, unitamente a quanto già dimostrato dagli atti di causa depositati dalla parte istante, in ordine al contestato inadempimento dell’intimata A. C. Mantova nei confronti del sig. Martorelli (in linea con quanto statuito da questo Tribunale, in fattispecie analoghe, con i lodi Tinti c. A.C. Mantova in data 22 febbraio 2010 e Petrin c. A.C. Mantova s.r.l. in data 20 luglio 2010). 4. Risultando, pertanto, accertata l’esistenza e l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria a carico dell’A.C. Mantova s.r.l., la predetta società deve essere condannata al relativo pagamento della somma di euro 95.000,00 (novantacinquemila), oltre IVA, come previsto dal contratto stipulato fra le parti in data 22 giugno 2007. L’intimata va, altresì, condannata a corrispondere, su tale somma, gli interessi, relativi ai ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, “attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; disciplina applicabile alla fattispecie in esame, sia perché le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 citato regolano “…ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per transazione commerciale devono intendersi “…i contratti, comunque denominati, tra imprese…” (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per “imprenditore” deve intendersi “…ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione…” (art. 2, comma 1, lett. c), citato); sia in conformità all’orientamento di questo Tribunale (lodi Gabetto c. A.C. Mantova in data 29 aprile 2010; Pagliari c. Reggina Calcio s.p.a. in data 14 luglio 2010; Pasqualin c. Gallipoli Calcio s.r.l. in data 21 luglio 2010). L’art. 4 citato prevede espressamente, al primo comma, che “ gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In base al contratto stipulato dalle parti in data 22 giugno 2007, come si è già riferito supra, è stata espressamente prevista la data entro la quale i singoli pagamenti dovevano essere effettuati. La data alla quale riferire la decorrenza degli interessi è, quindi, il 31 dicembre 2009, ultimo termine, in ordine cronologico, stabilito dal contratto stipulato fra le parti in data 22 giugno 2007, per l’adempimento da parte della società A.C. Mantova s.r.l., come, peraltro, richiesto dalla parte istante stessa (punto 5. del ricorso introduttivo). 5. Tutte le altre domande, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi assorbite. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie la domanda della parte istante e, per l’effetto, così dispone: a) in accoglimento dell’istanza di arbitrato, condanna l’A. C. Mantova s.r.l. a corrispondere al Sig. Giocondo Martorelli la somma di euro 95.000,00 (novantacinquemila/00), oltre IVA e interessi legali dal 31 dicembre 2009 e sino all’effettivo soddisfo; b) condanna l’A. C. Mantova al pagamento delle spese di lite in favore del Sig. Giocondo Martorelli nella misura complessiva di euro 800,00 (ottocento/00), oltre Iva e CPA come per legge; c) condanna l’A. C. Mantova s.r.l., fermo il vincolo di solidarietà fra le parti, al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.500,00 ( duemilacinquecento); d) condanna, altresì, l’A. C. Mantova s.r.l. al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalla parte istante siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 27 settembre 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito 8 indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Massimo Coccia F.to Giuseppe Albenzio
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