CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2010 promosso da: Avv. Carmelo Tonon, Sig. Bruno De Curtis, Sig. Bruno Marchiò e Sig. Dario Erjavec contro Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2010 promosso da: Avv. Carmelo Tonon, Sig. Bruno De Curtis, Sig. Bruno Marchiò e Sig. Dario Erjavec contro Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE AVV. MARIO FORMAIO – ARBITRO AVV. GUIDO CECINELLI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. N. 1632 del 28 luglio 2010 promosso da: Sig. Carmelo Tonon, nato a Bergamo il 12 aprile 1949 e residente a Trieste, Via Girardi n. 1; sig. Bruno de Curtis, nato a Trieste il 15 ottobre 1933 ed ivi residente, Via Revere n. 6; sig. Bruno Marchiò, nato a Gorizia il 10 maggio 1966 e residente a Trieste, Via Manuzio n. 8; sig. Dario Erjavec, nato a Capodistria il 30 ottobre 1952 e residente a Trieste, Via Imbriani n. 4, rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Adami, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Udine, Via Morpurgo n. 34 istanti CONTRO Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali – F.I.J.L.K.A.M., con sede in Ostia Lido (RM), Via dei Sandolini n. 79, C.F. 05248370586, in persona del Presidente pro termpore dott. Matteo Pellicone, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Guarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Nibby n. 7 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dalla sentenza del 22 maggio 2010, comunicata in data 26 giugno 2010, RG 1275/J, della Commissione Federale d’Appello della F.I.J.L.K.A.M., con la quale veniva confermata la condanna – già inflitta in primo grado dal Giudice Sportivo in data 26 marzo 2010 – degli odierni istanti alla radiazione dalla Federazione per violazione dell’art. 1, n. 1 RFGS, 8 e 10 Statuto, 4 c. 1 lett. b) e) h) ROF. In particolare, gli ex membri del Consiglio Direttivo avrebbero omesso di tesserare atleti non agonisti praticanti lo judo negli 2007, 2008 e 2009, omettendo la stipulazione della relativa polizza assicurativa e permettendo agli stessi atleti di compiere attività sportive senza alcuna copertura contro gli infortuni. Con atto depositato in data 28 luglio 2010 Prot. n. 1632, gli istanti proponevano istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; l’Avv. Mario Formaio veniva nominato quale Arbitro delle parti istanti; l’Avv. Guido Cecinelli quale Arbitro della parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che, in data 30 agosto 2010 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Mario Formaio (Arbitro), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro). Gli istanti formulavano le seguenti conclusioni: «in via principale la riforma della sentenza dd 22/05/10, comunicata in data 26/06/10, RG 1275/J Ufficio Giustizia Sportiva, della Commissione Federale d’Appello F.I.J.L.K.A.M.; in via subordinata l’applicazione delle circostanze attenuanti e del minimo della sanzione e lo scomputo della sospensione cautelare di mesi 2 emessa con provvedimento dd 28/09/09. Con riserva di ulteriori motivi ed istanze istruttorie nei termini di legge». Con atto depositato in data 12 agosto 2010 Prot. n. 1828 la Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali – F.I.J.L.K.A.M. si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «nel riconoscere la piena validità e fiducia nelle decisioni assunte dai propri organi di giustizia sportiva, chiede il rigetto di tutte le domande formulate dai ricorrenti». All’udienza del 14 settembre 2010, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva la discussione. In quella stessa sede, il Collegio assegnava termini alle parti al 24 settembre 2010 e al 4 ottobre 2010 per il deposito di memorie conclusive e di replica, fissando l’udienza di discussione per il giorno 18 ottobre 2010. Medio tempore, attesa la presenza di trattative volte a dirimere in via stragiudiziale la controversia in atto, le parti congiuntamente chiedevano un mero rinvio dell’udienza di discussione. Pertanto, fallite le trattative, all’udienza del 5 novembre si svolgeva la discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. Sono due i motivi su cui si fonda l’istanza di arbitrato degli odierni istanti. I In primo luogo, la difesa degli ex membri del Consiglio Direttivo lamenta l’operato dell’organo giudicante di secondo grado, dal momento che «ha “accantonato” le emergenze difensive prodotte […], che avrebbero meglio dipinto il quadro in cui si è svolta l’intera vicenda potendo risultare significativi ai fini della gradazione della sanzione da irrogare». Gli istanti richiamano, infatti, la dimensione della Polisportiva che dirigevano, osservando come, nonostante la pluralità dei settori ed il numero di atleti iscritti, «addebitare una qualsiasi responsabilità al Presidente per un numero di 53 iscritti spalmati in tre stagioni […] sembra esagerato». Inoltre, osserva la difesa, per quanto riguarda le contestazioni mosse agli istanti sulla carenza assicurativa degli atleti, va precisato che «l’assicurazione integrativa è stata stipulata (Lloyd Adriatico a copertura di tutta la stagione 2006/07) e solo nell’ultimo periodo di gestione la SGT era alla ricerca di un rinnovo di polizza con modalità più vantaggiose». Infine, per quanto attiene il profilo economico-gestionale, gli istanti spiegano come le «presunte irregolarità economiche restano perlopiù illazioni giornalistiche e petizioni di principio desunte dalla missive del CONI». Infatti, conclude la difesa dei ricorrenti, «le rendicontazioni legate ai contributi ricevuti dalle istituzioni sono risultati sempre regolari. La situazione debitoria è un problema comune a tutte le società sportive di zona: non rosea ma non particolarmente grave». II. Gli istanti osservano altresì che l’illecito disciplinare debba essere sanzionato sulla base della gravità, oggettiva e soggettiva, dell’infrazione, riportandosi a quanto stabilito agli artt. 15 e 17 del RGS. Inoltre, la difesa dei ricorrenti lamenta la mancata applicazione dell’art. 20 del RGS, relativo alla circostanze attenuanti da riconoscere, dal momento che «le irregolarità di tesseramento riguardano pochi casi [...]; durante la gestione Tonon sono stati conseguiti numerosi successi sportivi nazionali ed internazionali […]; nessun membro del Consiglio Direttivo risulta recidivo; sussisteva una sostanziale impossibilità di controllo di ogni singolo tesseramento […]; l’SGT è intervenuta in diversi casi con l’interno fondo per gli infortuni per non lasciare scoperti gli atleti durante il periodo di rinnovo della polizza integrativa». Infine, gli istanti chiedono che «la responsabilità di cui all’art. 6 RGS sia qualificata a titolo di colpa e non di dolo», e che venga verificata «la sussistenza della prescrizione biennale di cui all’art. 24 c. 1 per alcuni episodi risalenti all’anno 2007». 2.La Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali – F.I.J.L.K.A.M., con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano tutte rigettate. I. In primo luogo, la Federazione osserva come «i ricorrenti non propongono elementi di novità rispetto agli argomenti difensivi sottoposti all’attenzione della CAF con l’atto di appello»; motivi di gravame che appaiono «generici, approssimativi, non fondati e comunque sprovvisti di qualunque supporto probatorio». Pertanto, conclude la parte intimata, le tesi poste a fondamento dell’istanza di arbitrato degli ex membri del Consiglio Direttivo della Polisportiva appaiono «deboli e non convincenti». Inoltre, la difesa della F.I.J.L.K.A.M., facendo proprie le tesi della CAF, osserva come «la presunta “lotta politica” dedotta ad esimente dei mancati tesseramenti, non solo non è provata […], ma, soprattutto, è argomentazione inconferente rispetto all’addebito e, comunque, inadeguata, posto che si riferirebbe […] solo ad un breve periodo temporale, mentre i mancati tesseramenti si sono protratti per un triennio». II. In secondo luogo, la difesa della resistente osserva, in relazione all’esclusione di responsabilità dei soggetti che componevano l’organo direttivo, come «non sia stata fornita prova […] di aver impartito precise e specifiche deleghe». Inoltre, non hanno alcun pregio le argomentazioni volte a dimostrare l’esistenza di circostanze attenuanti al caso di specie, come ad esempio il numero esiguo dei tesserati e la costituzione e/o funzionamento del fondo integrativo in caso di infortuni. III. Da ultimo, la Federazione precisa e sottolinea come «l’impianto accusatorio ha evidenziato anche una serie di fattori gestionali che hanno concorso al compimento dell’illecito: non si spiega diversamente, infatti, come possano essere percepite somme,rilasciate quietanze con specifiche causali, per poi consentire che – per più stagioni sportive – tali somme vengano distratte dall’uso previsto e prescritto ponendo 53 atleti in posizione di irregolarità sportiva e di grave rischio per la persona». Pertanto, conclude la difesa della F.I.J.L.K.A.M., «l’affidamento indotto negli atleti e nelle loro famiglie, la fiducia carpita e non ripagata, l’obbligo giuridico violato dalla società (e dal suo direttivo) riveste certamente una gravità tale da configurare violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva al massimo grado e, quindi, da meritare la sanzione irrogata». 3.La domanda delle parti istanti è infondata e deve essere rigettata. I fatti posti a fondamento della decisione di primo grado e di quella impugnata in questa sede risultano provati. Condivisibile, pertanto, sia l’affermazione della responsabilità, sia la misura della sanzione. In primo luogo, non possono essere condivise da questo Collegio le giustificazioni dedotte dagli istanti, relativamente all’impossibilità per gli stessi di controllare tutte le sezioni della società; ciò, sostenendo una mancanza di responsabilità degli organi di gestione della Polisportiva. Al riguardo, si può osservare, tra l’altro, che i ricorrenti non hanno provato di aver compiuto alcun atto di controllo e di impulso dirigenziale sufficiente per escludere, comunque, una culpa in vigilando. È, inoltre, seriamente dubitabile che le caratteristiche strutturali dell’associazione sportiva fossero tali da rendere difficile il controllo sull’operato di tutti gli uffici competenti. Non coglie nel segno neppure la considerazione inerente il “clima” in essere all’interno della Polisportiva. Il Giudice Federale di appello ha, correttamente, ritenuto del tutto irrilevante la tesi della “battaglia politica” che, a detta degli istanti, era in atto in quel periodo per i rinnovi delle cariche istituzionali e che, conseguentemente, ha dato inizio ad una battaglia “senza esclusione di colpi”. Il Collegio reputa che la condotta addebitata agli istanti sia particolarmente grave, avendo esposto gli atleti non tesserati e (conseguentemente) non assicurati ad un rischio altissimo, anche ove si consideri la loro età e l’affidamento delle famiglie sulla corretta gestione dell’associazione e, indirettamente, della federazione. Né, a tal proposito, rileva l’affermazione circa la costituzione di un fondo di garanzia. Tale circostanza, piuttosto che alleggerire la posizione degli istanti, milita verso l’affermazione della loro responsabilità. In ordine all’elemento psicologico, il Collegio reputa che - anche in considerazione della durata della condotta illegittima - quest’ultima debba essere qualificata come volontaria in termini di colpa grave, se non, per taluni profili, di dolo. Sulla base di queste premesse la misura della sanzione irrogata appare congrua e, quindi, deve essere confermata, anche in relazione alla mancata valutazione di circostanze attenuanti. Del resto, è consolidato l’orientamento secondo il quale la valutazione della congruità di una sanzione costituisce una verifica della modalità di esercizio del potere discrezionale riconosciuto all’organo disciplinare di un’associazione nella fissazione di una sanzione. Si è, in più occasioni, affermata l’opportunità di seguire un approccio rigido ai fini della definizione dei poteri attribuiti all’organo arbitrale TNAS. Nella misura in cui siffatto potere discrezionale non si pone in contrasto con le regole interne dell’associazione, con le norme imperative della legge italiana o, infine, con i principi fondamentali del diritto, il potere di revisione della decisione endo-federale incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. In linea con il TAS la sanzione imposta non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall’organo disciplinare della Federazione Corretta, infine, si presenta la decisione federale in ordine all’esclusione della prescrizione biennale. La condotta illegittima censurata si presenta unitaria, ancorché protratta nel tempo, e, pertanto, non può essere artificialmente scomposta in più atti al fine di beneficiare della prescrizione. Tutte le altre domande, eccezioni e difese devono intendersi assorbite. Le spese di lite, gli onorari degli arbitri e le spese di funzionamento del Collegio seguono la soccombenza. P.Q.M. il Collegio Arbitrale, all’unanimità definitivamente pronunciando sull’istanza indicata in epigrafe: 1. rigetta le domande formulate dai Sigg.ri Carmelo Tonon, Bruno de Curtis, Bruno Marchiò, Dario Erjavec; 2. condanna gli istanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Judo Karate e Arti Marziali, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CAP; 3. condanna gli istanti – in solido tra loro e fermo il vincolo di solidarietà con la parte resistente - al pagamento degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 5.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute dagli Arbitri stessi; 4. condanna, altresì, gli istanti, in solido tra loro, al pagamento dei dirittiamministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in Roma il 5 novembre 2010 e sottoscritto in numero di sei originali. F.to Maurizio Benincasa – Presidente F.to Mario Formaio – Arbitro F.to Guido Cecinelli – Arbitro.
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