CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 02 febbraio 2011 promosso da: A.C. Chievo Verona Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 02 febbraio 2011 promosso da: A.C. Chievo Verona Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Cons. Armando Pozzi Arbitro riunito in conferenza personale in data 2 febbraio 2011 presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1864 del 27 aogosto 2010) promosso da: A.C. Chievo Verona Srl, con sede in Verona, alla via L. Galvani, 3, P. IVA: 01715910236, in persona del presidente, p.t. Luca Campedelli, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Ruggiero Malagnini. - parte istante CONTRO Federazione Italiana Gioco Calcio, con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del presidente, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno. - parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Il 18 Maggio del 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito alla commissione disciplinare nazionale il Signor Giovanni Sartori direttore sportivo della società A.C. Chievo Verona s.r.l. e la medesima società a titolo di responsabilità diretta, per avere: i) sottoscritto la dichiarazione di debito del Chievo nei confronti della WFS, a fronte di attività di mediazione svolta dal Signor Mariano Grimaldi, per l’assicurazione di un contratto con il calciatore Amauri, sostituendosi a quest’ultimo nel pagamento delle provvigioni in violazione dell’art 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10, commi 1 e 11, e dell’art. 16 comma 2, del Regolamento per l’Esercizio Della Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente; ii) sottoscritto l’accordo del 19/08/05, avente efficacia giuridica dal 31/08/06, intercorso tra WSF e Chievo, a fronte dell’attività di mediazione tra società calcistiche svolta dal Signor Mariano Grimaldi per la conclusione di un contratto di compravendita del calciatore Amauri e, così per aver corrisposto la provvigione spettante all’agente del calciatore in sostituzione di quest’ultimo in violazione dell’art 1, comma 1, del C.G.S. degli agli art. 10, commi 1 e 11, e 16 comma 2, del Regolamento per L’Esercizio dell’attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente”. La Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. in data 30/06/10 accertava la responsabilità del direttore sportivo, punito con quattro mesi in inibizione, e di tutti gli altri soggetti coinvolti, irrogando all’A.C. Chievo Verona la sanzione pecuniaria di € 40.000,00. Avverso la decisione del primo giudice, l’A.C. Chievo Verona, presentava ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia Federale che, in data 28/07/10, confermava la decisione di primo grado. In data 27/08/10,la società A.C. Chievo Verona s.r.l formulava nella propria istanza di arbitrato le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale di rito a) dichiarare la propria competenza a decidere della domanda ex art 9 del codice TNAS; b) dichiarare l’improcedibilità e/o inammissibilità e/o invalidità dell’azione disciplinare esercitata dalla procura federale per violazione dell’art. 32 comma 11, del vigente C.G.S.; c) dichiarare l’intervenuta prescrizione della contestata infrazione e, per l’effetto, revocare la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00. Nel merito di d) dichiarare infondate, in fatto e in diritto le infrazioni di cui all’atto di deferimento e, per l’effetto prosciogliere la deferita società da ogni addebito e, conseguentemente, annullare la condanna al pagamento dell’ammendo di € 40.000,00”. Con atto del 7/09/10, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, sollevando preliminarmente un’eccezione sulla competenza ratione materiae del T.N.A.S., invocando in tal senso, l’art. 30 dello statuto della F.I.G.C., che esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni “che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a € 50.000.” Concludeva poi per l’inammissibilità e comunque per il rigetto dell’istanza avversaria. All’udienza del 4/11/10, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione previsto dall’art 20 commi 1 e 2 del codice, si svolgeva, nel rispetto del contradditorio, la discussione in cui le parti ribadivano le proprie ragioni in ordine alla competenza di questo Collegio. Il Collegio si riservava in ordine all’eccezione di competenza proposta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per la quale le parti chiedevano una pronuncia pregiudiziale. IN DIRITTO Occorre pregiudizialmente esaminare l’eccezione sollevata dalla difesa della parte resistente sulla competenza di questo Tribunale arbitrale a decidere sull’istanza presentata dall’A.C. Chievo Verona, in quanto fondata su una sanzione pecuniaria di € 40.000,00. Il Collegio ritiene che l’eccezione debba essere accolta; infatti, l’art 30 dello Statuto della F.I.G.C. esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni “che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a € 50.000”. Tale previsione, pur essendo riferita alla soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, deve intendersi applicabile anche alla competenza del T.N.A.S., che l’ha sostituita. L’art. 12 ter dello statuto del CONI, che determina le attribuzioni del T.N.A.S., sottolinea la natura squisitamente arbitrale delle funzioni decisorie ad esso demandate, prevedendo per l’avvio di un procedimento arbitrale, la sussistenza di una clausola compromissoria che regoli e determini la chiamata in arbitrato. Nel caso in questione tale clausola è rinvenibile nel citato art. 30 comma 3 dello Statuto della F.I.G.C.. Giova al riguardo ricordare che, attraverso l’ordinamento federale, i soggetti che ne fanno parte accettano le norme regolatrici dello stesso, tra cui la clausola arbitrale precedentemente indicata, che costituisce parte integrante del contratto associativo. Si verte quindi, in ipotesi di arbitrato volontario, che trova la propria fonte nella libera scelta delle parti ed alla cui regolamentazione esse hanno previamente consentito. Giova altresì ricordare che il T.N.A.S. non può essere considerato alla stregua di un organo di giustizia di terzo grado. Come, dall’altra parte già sottolineato in precedenti decisioni, la Camera di Conciliazione e di Arbitrato è oggi sostituita da due distinte istituzioni: l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale dello Sport. La qualificazione di ultimo grado della giustizia sportiva è riservata dall’art. 1, comma 2 del Codice dell’Alta Corte alla medesima, mentre il T.N.A.S. “amministra gli arbitrati”. Si deve pertanto supporre che l’alternatività della competenza arbitrale rispetto a quella dell’Alta Corte indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS da un lato e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte, dall’altro lato. Vi è, dunque, una diversità negli strumenti di tutela, che determina una facoltà per le parti, le quali possono scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell’arbitrato previsto dal Codice dei Giudizi presso il TNAS, ovvero ricorrere all’Alta Corte, quale organo di giustizia sportiva”, in assenza di una preventiva opzione per la prima via. In conclusione, la chiamata in arbitrato può essere svolta allorquando rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC. Per tali ragioni, ritenute assorbite le questioni di merito dall’accoglimento della eccezione sulla competenza, il Collegio Arbitrale, come costituito all’unanimità sul ricorso proposto dall’A.C. CHIEVO Verona S.r.l. e definitivamente pronunciando: a) accoglie l’eccezione di cui in motivazione e dichiara la sua incompetenza giudicare; b) compensa tra le parti le spese di lite; c) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 3.000,00; d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport; Così deciso in Roma, il giorno 2 febbraio 2011, in conferenza personale degli arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date indicati. F.to Massimo Zaccheo F.to Maurizio Benincasa F.to Armando Pozzi
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