CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 03 marzo 2011 promosso da: Sig. Donato Mauro contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 03 marzo 2011 promosso da: Sig. Donato Mauro contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato dalle parti ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 3 marzo 2011 ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato prot. n. 2419 del 5 novembre 2010 promosso da: Donato Mauro, nato il 10 marzo 1971 e residente a Capaccio (SA), via Vuccolo Maiorano n. 32, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Aita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Eboli (SA), Via Leonardo da Vinci n. 27, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 4 novembre 2010 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione datata 18 novembre 2010 resistente e Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), con sede in Roma, via Tevere n. 9, in persona del dott. Marcello Nicchi, suo Presidente pro tempore, altra parte intimata, non costituita FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Donato Mauro (il “sig. Mauro” o il “Ricorrente”) è tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ed associato all’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) presso la sezione di Agropoli (SA) (la “Sezione”). 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. 3. L’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) (“AIA”) è l’associazione che, all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e degli organismi internazionali cui aderisce la federazione stessa. B. La controversia tra le parti 4. La presente controversia riguarda le vicende relative alle tessere intestate ad alcuni associati AIA, prelevate dal sig. Mauro presso la Sezione per la consegna agli intestatari, e prende origine dal successivo sequestro di una di esse, operato in occasione del tentativo di sua utilizzazione da parte di un terzo. 5. In relazione a quanto precede, infatti, con atto in data 26 maggio 2010 (prot. n. 81-09/10), la Procura Arbitrale Nazionale (la “Procura Arbitrale”) deferiva il sig. Mauro alla Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA (la “Commissione Disciplinare AIA”), assieme al sig. Gerardo Bamonte Junior e al sig. Massimo Mauro, per i. violazione dell’art. 40, comma 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA, “per aver prelevato in sezione la tessera AIA, intestata a Bamonte Gerardo Junior, ed aver consentito, in uno agli associati Mauro Massimo e Bamonte Gerardo Junior, che persona estranea all’AIA tentasse di usarla per accedere allo Stadio San Paolo in occasione della gara Napoli – Roma del 28.02.2010”, e per ii. violazione dell’art. 40, comma 3, lett. f del Regolamento AIA, “per non aver collaborato fattivamente e lealmente con gli organi disciplinari”. 6. Per effetto di tale atto di deferimento, in data 31 maggio 2010 il Presidente della Commissione Disciplinare AIA emetteva a carico del sig. Mauro un atto di contestazione disciplinare e ne disponeva la “sospensione cautelativa, sino alla conclusione del giudizio, dall’attività tecnica, associativa e dall’esercizio della carica associativa eventualmente ricoperta”. 7. Con delibera n. 50 del 30 luglio 2010 (la “Decisione della Commissione Disciplinare”) la Commissione Disciplinare AIA, mentre irrogava al sig. Gerardo Bamonte Junior la sanzione disciplinare del “ritiro della tessera” e al sig. Massimo Mauro la sanzione della “sospensione dal 31 maggio 2010 al 30 maggio 2012”, proscioglieva il Ricorrente dalle contestazioni formulate nei suoi confronti, ritenendo, in sostanza, non sufficienti gli elementi addotti, relativi alle vicende successive al prelevamento delle tessere dalla Sezione, farne ritenere accertata la responsabilità disciplinare. 8. Con atto del 6 settembre 2010 la Procura Arbitrale proponeva impugnazione alla Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA (la “Commissione d’Appello AIA”) avverso la Decisione della Commissione Disciplinare, tra l’altro per aver omesso di esaminare la contestazione relativa al prelievo non autorizzato delle tessere presso la Sezione, chiedendo, in parziale riforma della stessa, l’irrogazione al sig. Mauro della “sanzione disciplinare del ritiro della tessera”. 9. La Commissione d’Appello AIA, con decisione n. 15 del 29 settembre 2010 (la “Decisione della Commissione d’Appello”), accoglieva l’appello proposto dalla Procura Arbitrale nei confronti del Ricorrente e per l’effetto irrogava al Ricorrente la sanzione della “sospensione di anni uno e mesi sei di cui 2 mesi già scontati dal 31.05.2010 al 30.07.2010 e [perciò] dal 29.09.2010 al 28.01.2012”. 10. In particolare, la Commissione d’Appello AIA ha ritenuto accertata la responsabilità del sig. Mauro “… limitatamente al prelievo non autorizzato di due tessere federali in sezione, in seguito non consegnate ai legittimi titolari, comportamento grazie al quale si è potuto verificare l’ulteriore illecito disciplinare…”, e cioè il tentativo di utilizzo fraudolento di una tessera federale da parte di un terzo estraneo all’AIA, “realizzato dal diverso associato Massimo Mauro”. Secondo la Commissione d’Appello AIA, infatti, �� “si rinvengono nella vicenda elementi che portano a ritenere l’indubitabile coinvolgimento … del Donato Mauro nel complesso di fatti e situazioni che ha infine e di fatto permesso il tentativo di utilizzo fraudolento di una tessera federale”; �� “non è … contestato che il Donato Mauro ebbe a prelevare in sezione le tessere di due associati, a suo dire per consegnarle agli stessi e riscuotere le quote mensili. Egli si è impossessato delle tessere non solo illegittimamente ma certamente senza autorizzazione alcuna da parte del Presidente Sezionale e ciò si rileva, oltre che dalle dichiarazioni dello stesso Presidente e del Segretario, dalla circostanza che lo stesso Donato Mauro non ha contestato tale versione nel corso del Consiglio Direttivo Sezionale del 10.03.2010 cui ebbe a partecipare (testuale: “il collega Mauro Donato, consigliere sezionale ed in possesso delle chiavi della sezione essendo delegato per il calcio a 5 ha senza alcuna autorizzazione del presidente prelevato, in sezione, la tessera del collega Bamonte”) ma anzi e addirittura l’ha espressamente confermata (testuale: “il collega Mauro Donato conferma la stessa ricostruzione”), dovendosi precisare che tale consiglio direttivo sezionale venne tenuto proprio e solo per evidenziare e stigmatizzare il comportamento consistito nel prelievo non autorizzato di tessere federale da parte del Donato Mauro. Tale constatazione svilisce di rilevanza probatoria le dichiarazioni testimoniali di diverso tenore rese per iscritto da alcuni “giovanissimi” associati e di rilevanza argomentativa le deduzioni del Donato Mauro in ordine a “deleghe” di sorta da parte di chicchessia”; �� peraltro, per quanto “emerg[a] dalle prove testimoniali e documentali … un quadro gravemente indiziante a carico dello stesso [sig. Mauro] in ordine alla realizzazione ad ogni e ciascun illecito realizzato …” con il tentativo di illecita utilizzazione di una delle tessere prelevate, non è possibile “affermare la complessiva e concludente responsabilità del Donato Mauro oltre ogni ragionevole dubbio…”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 11. Con istanza in data 4 novembre 2010, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente ha dato avvio al presente arbitrato, per contestare la Decisione della Commissione d’Appello, proponendo istanze di merito e istruttorie. 12. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente formulava, altresì, richiesta, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice TNAS, di essere giudicato da un arbitro unico, scelto fra le persone del prof. avv. Luigi Fumagalli, del prof. avv. Ferruccio Auletta o del dott. Sebastiano Vittorio La Greca. 13. Con memoria depositata in data 23 novembre 2010 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal sig. Mauro, ed aderendo alla nomina del prof. avv. Luigi Fumagalli quale arbitro unico. 14. Nessuna difesa veniva invece depositata dall’AIA, pure indicata dal Ricorrente come soggetto contro il quale la domanda di arbitrato veniva proposta. 15. In data 20 dicembre 2010 il prof. avv. Luigi Fumagalli accettava l’incarico e, con ordinanza del 25 gennaio 2011, dettava disposizioni per la prosecuzione dell’arbitrato, ammettendo la prova per testi sui capitoli dedotti dal Sig. Mauro, nonché la prova per testi sul capitolo di prova contrario dedotto dalla Resistente, fissando per l’escussione dei testimoni l’udienza del 1° febbraio 2011. 16. Il 1° febbraio 2011 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, l’Arbitro Unico procedeva all’escussione delle prove testimoniali sui capitoli ammessi. In particolare, venivano sentiti i testi Antonio Di Simone, Angelo Mancoletti e Michele Caputo per il Ricorrente e Francesco Cardone per la Resistente. Il difensore del Ricorrente dichiarava quindi di rinunciare agli altri due testi indicati, Clorindo Volpe e Mario Mancoletti. 17. In esito alla successiva discussione della causa, in cui le parti si riportavano agli atti difensivi e insistevano per l’accoglimento delle domande già formulate, l’Arbitro Unico concedeva termini ad entrambe le parti per il deposito di memorie conclusionali e repliche. 18. Nei termini fissati all’udienza, il sig. Mauro e la FIGC depositavano le rispettive memorie autorizzate. C.2 Le domande delle parti comparse nell’arbitrato a. Le domande del sig. Mauro 19. Il sig. Mauro nella propria istanza di arbitrato ha chiesto “in via principale e nel merito: - annullare ovvero riformare la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA-FIGC, e per l’effetto assolvere ovvero prosciogliere il ricorrente perché il fatto non sussiste ovvero non è previsto dal Regolamento dell’AIA come illecito disciplinare ai sensi dell’art. 40 comma 3 Reg. AIA (violazione e falsa applicazione dell’art. 40 comma 3 Reg. AIA – illogicità e contraddittorietà della motivazione ovvero insufficienza ovvero contraddittorietà della prova). - condannare, previa restituzione all’istante dei diritti amministrativi versati per la presente procedura, al pagamento delle spese della procedura arbitrale, degli onorari e delle spese del Tribunale. in via subordinata, - irrogare la sanzione del rimprovero o della censura scritta; - ridurre la sanzione della sospensione nel minimo edittale ritenuto di giustizia.” 20. Nelle memorie dell’11 febbraio e 22 febbraio 2011 il Ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate. b. Le domande della FIGC 21. Nella memoria depositata il 23 novembre 2010 la FIGC ha chiesto che “l’istanza avversaria venga respinta perché infondata. Con condanna della parte istante alle spese del presente procedimento, inclusi i diritti amministrativi versati ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Codice dei giudizi dinanzi al TNAS”. 22. Siffatte conclusioni sono state confermate nelle memorie datate 11 febbraio 2011 e 16 febbraio 2011. C.3 La posizione delle parti comparse nell’arbitrato a. La posizione del sig. Mauro 23. Il Ricorrente articola in due motivi di diritto le proprie censure alla Decisione della Commissione d’Appello, attinenti rispettivamente alla domanda di proscioglimento e alla istanza, subordinata, di commutazione/riduzione della sanzione, svolti nell’atto introduttivo dell’arbitrato sulla base della ricostruzione delle vicende di fatto posta a base della decisione impugnata 24. Il primo punto di diritto attiene infatti alla “Assoluzione – Proscioglimento perché il fatto non sussiste ovvero non è previsto dal Regolamento dell’AIA come illecito disciplinare ai sensi dell’art. 40 comma 3 Reg. AIA (violazione e falsa applicazione dell’art. 40 comma 3 Reg. AIA – illogicità e contraddittorietà della motivazione ovvero insufficienza ovvero contraddittorietà della prova)”. 25. A tal riguardo, il sig. Mauro sottolinea che la Commissione d’Appello AIA ha ritenuto la sua responsabilità unicamente in riferimento al “prelievo non autorizzato di due tessere federali in sezione, in seguito non consegnate agli associati legittimi titolari, comportamento grazie al quale si è potuto verificare l’ulteriore illecito disciplinare”, mentre ha riconosciuto che “da nessuna emergenza processuale potrebbe desumersi la ragionevole certezza che il Donato Mauro abbia consegnato le tessere al cugino Donato Mauro o ad altri soggetti”. Tale comportamento, tuttavia, a detta del Ricorrente, non costituirebbe in alcun modo una violazione dell’art. 40, comma 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA, in quanto non vi sarebbe stata alcuna direttiva o disposizione interna che vietasse al consigliere di sezione di consegnare le tessere direttamente agli arbitri al loro domicilio, tanto più che, secondo il Ricorrente, tale comportamento era la prassi ed era stato posto in essere anche l’anno precedente, su espressa autorizzazione del Presidente della Sezione, sig. Massimo Farro. 26. Allo stesso tempo, il Ricorrente lamenta l’illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione della Decisione della Commissione d’Appello, per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni, che avrebbero affermato di “aver assistito alla consegna … delle tessere”, basando la propria valutazione unicamente sul verbale del Consiglio Direttivo della Sezione del 10 marzo 2010, non firmato dal sig. Mauro, che conterrebbe una dichiarazione auto-accusatoria dello stesso, categoricamente smentita dal Ricorrente. 27. Infine, essendo stato provata la diligente consegna delle tessere in questione al sig. Vitantonio Bamonte (padre di Gerardo Bamonte Junior), il Ricorrente ritiene che nessuna censura possa essergli addebitata per il tentativo di successivo utilizzo illegittimo di una di esse (ossia di quella intestata a Gerardo Bamonte Junior). Dunque, secondo il Ricorrente, la Decisione della Commissione d’Appello sarebbe illogica, in quanto avrebbe condannato il sig. Mauro per un illecito posto in essere da altri. 28. Il secondo punto di diritto svolto dal Ricorrente attiene invece alla “Irrogazione della sanzione del rimprovero o della censura scritta ovvero riduzione della sanzione”. 29. Il Ricorrente, infatti, chiede, in via gradata rispetto all’annullamento, la riforma della Decisione della Commissione d’Appello, ritenuta sproporzionata, anche in relazione a precedenti decisioni degli organi disciplinari relativamente a fatti ben più gravi, ritenendo applicabile al caso la sanzione del rimprovero o della censura scritta o, in ogni caso, la sanzione della sospensione, ma entro limiti meno afflittivi e contenuti entro l’anno, in quanto altrimenti al sig. Mauro verrebbe preclusa ogni eleggibilità alle cariche AIA, rendendo così di fatto ancora più severa la pena inflitta. 30. La posizione del Ricorrente in ordine ai menzionati due punti è stata poi confermata e sviluppata nei successivi scritti depositati in corso di arbitrato ed all’udienza di discussione. 31. Nella memoria datata 10 febbraio 2011, il Ricorrente ha sottolineato che la Decisione della Commissione d’Appello ha condannato il sig. Mauro, in ritenuta violazione dell’art. 40, comma 3, lett. a) e b), per il “prelievo non autorizzato di due tessere federali in sezione”. A parere del Ricorrente, in tal modo, la Commissione d’Appello AIA avrebbe modificato l’imputazione formulata dalla Procura Arbitrale, secondo la quale il sig. Mauro avrebbe dovuto rispondere del prelievo non autorizzato di una sola tessera, e cioè quella del sig. Gerardo Bamonte Junior. 32. Il Ricorrente sottolinea, poi, il contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni e afferma che “i testimoni del ricorrente sono veri e attendibili, mentre assolutamente inattendibile è il teste Cardona Francesco, anche perché tutti i testi sono indifferenti al sig. Mauro Donato e sono associati all’AIA, con la conseguenza che le loro dichiarazioni sono poste tutte sullo stesso piano senza che possa attribuirsi ad ognuna di esse un valore maggiore rispetto alle altre sia per la qualità delle persone e sia per il ruolo ricoperto”. 33. Il Ricorrente osserva poi quanto segue: i. per ciò che riguarda il prelievo in Sezione e la consegna delle tessere nelle mani del sig. Vitantonio Bamonte, il Ricorrente ribadisce che essa non costituisce violazione del Regolamento AIA, posto che nessuna norma disciplina le modalità di consegna delle tessere agli associati. Inoltre, non risponderebbe al vero l’affermazione del Presidente della Sezione, secondo la quale nessuno sarebbe autorizzato a prelevare e a consegnare ad altri le tessere, poiché, in effetti, l’anno precedente lo stesso Presidente aveva espressamente autorizzato il sig. Mauro a distribuirle; ii. in riferimento all’ulteriore illecito contestato, cioè il tentativo fraudolento di utilizzo della tessera intestata a Gerardo Bamonte Junior da parte di un terzo, il Ricorrente sottolinea come egli non potrebbe comunque in nessun modo esserne considerato responsabile; iii. per ciò che riguarda, infine, il carattere non autorizzato del prelievo delle tessere, il Ricorrente raffronta le dichiarazioni rese dal sig. Cardona e dai testi Mancoletti, Di Simone e Di Lorenzo, evidenziandone i motivi per i quali le dichiarazioni di questi ultimi possano essere considerate veritiere, mentre sarebbero inattendibili quelle del sig. Cardona, in quanto lo stesso avrebbe un interesse personale e diretto nella questione, e le sue dichiarazioni sarebbero, comunque, contraddittorie, imprecise e confuse. 34. Infine, nella memoria datata 16 febbraio 2011 il Ricorrente tra l’altro contesta l’affermazione della Resistente secondo la quale solo il sig. Cardona sarebbe stato autorizzato a consegnare le tessere, e non avrebbe potuto delegare tale incarico ad altro, non essendoci nessuna disposizione che vietava al Segretario della Sezione di avvalersi della collaborazione di altri soggetti per la consegna delle tessere, né alcuna disposizione che imponesse, invece, come sostenuto dalla Resistente, che il ritiro delle tessere avvenisse esclusivamente in Sezione e previo pagamento della quota associativa. b. La posizione della FIGC 35. La Resistente si oppone alle domande formulate dal sig. Mauro, delle quali chiede il rigetto per una serie gradata di motivi, precisando preliminarmente, tuttavia, che “l’affermazione di responsabilità dell’istante riguarda esclusivamente il non autorizzato prelievo dalla Sezione delle tessere di altri associati, avendo la Commissione d’appello escluso, per mancanza di prove certe, le altre ipotesi accusatorie”, che pure sarebbero state corroborate da un importante quadro probatorio. 36. In primo luogo, la Resistente contesta la ricostruzione dei fatti presentata dal Ricorrente, secondo la quale le tessere in questione sarebbero state consegnate al sig. Mauro dal sig. Cardona per incarico del Presidente della Sezione. Invero tale ricostruzione dei fatti, basata sulle dichiarazioni di “quattro giovanissimi arbitri (reclutati dallo stesso Mauro)”, ad avviso della FIGC, sarebbe smentita dalle dichiarazioni di segno opposto rilasciate dallo stesso consigliere Cardona in sede di audizione svoltasi in data 13 aprile 2010, che al contrario avrebbe affermato che le tessere sarebbero state prelevate in Sezione dal sig. Mauro contro la sua volontà e malgrado il proprio espresso dissenso, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione del 19 marzo 2010 dal sig. Farro, Presidente della Sezione, che avrebbe negato di aver rilasciato al sig. Mauro alcun tipo di autorizzazione a prelevare le tessere stesse. Secondo la Resistente, poi, la circostanza che il sig. Mauro si fosse impossessato delle tessere senza alcuna autorizzazione risulterebbe anche dal verbale del Consiglio Direttivo del 10 marzo 2010, senza essere stata smentita dal sig. Mauro che pure partecipava a tale Consiglio. 37. La Resistente contesta, poi, la tesi del Ricorrente secondo la quale il fatto non sussisterebbe o, comunque, non sarebbe previsto dal Regolamento AIA come illecito disciplinare. Secondo la Resistente, invero, l’art. 40 comma 3 del Regolamento AIA impone agli arbitri di osservare (oltre al Regolamento AIA stesso) le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanate dai competenti organi associativi. Pertanto costituisce certamente violazione delle direttive o disposizioni interne dell’AIA il prelievo delle tessere degli associati. D’altra parte, la stessa affermazione del Resistente, secondo la quale egli, l’anno precedente, sarebbe stato a ciò autorizzato dal Presidente della Sezione, lungi dal provare l’assenza di direttive interne che avrebbero vietato tale prassi, confermerebbe, invece, che solo il Presidente (in applicazione dell’art. 23 del Regolamento AIA) aveva il potere di autorizzare la consegna delle tessere ed il ritiro delle quote associative e che, in assenza di tale espressa autorizzazione, il sig. Mauro non era in alcun modo legittimato a farlo. Pertanto, la Resistente ritiene violati da parte del sig. Mauro i doveri di lealtà, trasparenza e rettitudine. 38. Nella memoria autorizzata dell’11 febbraio 2011, la Resistente illustra, tra l’altro, come, a suo avviso, nulla proverebbero in merito ai fatti le testimonianze rese dai sig. Mancoletti e Di Simone, in quanto smentite dalle affermazioni rese dal sig. Cardona. In ogni caso, secondo la Resistente, le considerazioni in merito all’attendibilità delle testimonianze rese sarebbero comunque irrilevanti, in quanto la condotta del sig. Mauro costituirebbe una violazione per il solo fatto del prelievo delle tessere senza essere stato a ciò espressamente autorizzato dal Presidente, e ciò a prescindere dall’eventuale comportamento accondiscendente del sig. Cardona. 39. Nella memoria in replica del 21 febbraio 2011, la Resistente afferma che la Decisione della Commissione d’Appello non ha modificato in alcun modo l’imputazione formulata dalla Procura Arbitrale, posto che il sig. Mauro è stato deferito per violazione dell’art. 40, comma 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA per aver prelevato in Sezione la tessera di Gerardo Bamonte Junior e di altri due associati, come appurato nel corso del giudizio, e la Commissione d’Appello AIA ha confermato la violazione di tale disposizione. 40. In merito all’asserita inattendibilità della testimonianza del sig. Cardona, la Resistente contesta che questi abbia un interesse personale nella questione e ribadisce, comunque, che l’eventuale assenso o acquiescenza del sig. Cardona al prelievo delle tessere da parte del sig. Mauro non avrebbe modificato la natura illecita di tale comportamento. 41. In relazione all’entità della sanzione e alla richiesta di sua riduzione, poi, la Resistente illustra nelle proprie difese come essa non possa ritenersi eccessivamente afflittiva, anche in confronto con le sanzioni ben più gravi che la Procura Arbitrale aveva chiesto di irrogare, in considerazione della gravità della condotta del Ricorrente, che ha consentito ad un terzo in concorso con un altro associato l’utilizzo fraudolento di una tessera personale AIA. La misura della sanzione, a parere della Resistente, deve infatti essere commisurata alla gravità dell’illecito contestato, e non può essere valutata sulla scorta di eventuali riflessi negativi ulteriori; inoltre, la valutazione della proporzione fra la gravità di un comportamento e la sanzione disciplinare è espressione del discrezionale apprezzamento inerente al potere sanzionatorio ed è suscettibile di sindacato giudiziale solo per macroscopici vizi logici, non ravvisabili nel caso. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Premessa 42. Il Ricorrente contesta in questo arbitrato la Decisione della Commissione d’Appello sotto un duplice profilo: in primo luogo, per averlo condannato, con motivazione, a suo parere, illogica e contraddittoria e sulla base di prove insufficienti, per aver commesso un fatto che non costituisce illecito ai sensi delle pertinenti regole disciplinari; in secondo luogo, ed in ogni caso, per avergli irrogato una sanzione eccessivamente gravosa. La Resistente, dall’altro lato, difende la Decisione della Commissione d’Appello, della quale chiede la conferma. 43. Al fine dell’analisi delle argomentazioni sviluppate dalle parti nel presente arbitrato, opportuno appare all’Arbitro Unico premettere alcuni rilievi, necessari anche allo scopo di circoscrivere l’area della controversia. 44. In primo luogo, l’Arbitro Unico rileva come il sig. Mauro sia stato condannato solo per il prelievo, che si è ritenuto non autorizzato (e in quanto tale illecito), di alcune tessere presso la Sezione. Come sottolineato dallo stesso Resistente, l’oggetto del giudizio sulla responsabilità disciplinare del sig. Mauro attiene solo a quel profilo, restando invece ad esso estranea ogni valutazione circa la diversa imputazione, relativa alla ipotizzata partecipazione del Ricorrente all’illecito consistente nell’illegittimo successivo uso di una delle tessere da lui ritirate presso la Sezione. Per quanto tale partecipazione fosse stata contestata al Ricorrente dalla Procura Arbitrale, sia nel deferimento alla Commissione Disciplinare AIA che nell’impugnazione proposta di fronte alla Commissione d’Appello AIA, sia la Decisione della Commissione Disciplinare che la Decisione della Commissione d’Appello hanno prosciolto il Ricorrente, pur in presenza di un quadro indiziario, per insufficienza di prove. Il fatto poi che la Decisione della Commissione d’Appello non sia stata oggetto di impugnazione sotto quel capo da parte della FIGC preclude a questo Arbitro Unico ogni valutazione su di esso. 45. Allo stesso modo, l’Arbitro Unico rileva come anche altra imputazione, originariamente mossa al sig. Mauro, non sia stata dedotta nel presente arbitrato. Nel deferimento del 26 maggio 2010, infatti, la Procura Arbitrale aveva contestato al sig. Mauro anche la violazione dell’art. 40, comma 3, lett. f del Regolamento AIA “per non aver collaborato fattivamente e lealmente con gli organi disciplinari”. Per quanto le decisioni degli organi disciplinari AIA non sembrano aver considerato separatamente tale profilo di responsabilità, esso non è stato riproposto di fronte all’Arbitro Unico. Dunque, anche su di esso è preclusa ogni valutazione nel presente arbitrato. 46. Infine, pare all’Arbitro Unico opportuno ribadire le regole attinenti all’onere e allo standard probatorio a suo avviso applicabili nel presente arbitrato per valutare la sussistenza di un illecito disciplinare. 47. Sotto il primo profilo, deve ritenersi che l’onere della prova circa la commissione di una violazione disciplinare incomba all’ente sportivo che intende far valere la responsabilità dell’associato. E ciò anche nell’ambito del presente giudizio: per quanto avente natura di appello, l’arbitrato TNAS ha carattere pienamente devolutivo: il potere dell’organo arbitrale si estende alle valutazioni di merito e non è limitato alla verifica dei profili di legittimità della decisione impugnata. Per quanto l’associato già sanzionato assuma il ruolo (formale) di “attore” nell’arbitrato, la pretesa punitiva sostanziale rimane riferita all’ente sportivo, il quale deve dunque fornire la prova dei fatti sui quali vuole basarne l’esercizio. 48. Sotto il secondo profilo, invece, l’Arbitro Unico sottolinea come per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009). Il Collegio ritiene peraltro, che il principio così espresso abbia portata generale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. 49. Sulla base di tali premesse possono esaminarsi le domande svolte dal Ricorrente nel presente arbitrato. B Sulle domande del Ricorrente B.1 Sulla responsabilità disciplinare del sig. Mauro 50. Il primo profilo che in ordine logico l’Arbitro Unico ritiene di dover esaminare attiene ad una pretesa modificazione, operata nella Decisione della Commissione d’Appello, rispetto all’imputazione originariamente formulata dalla Procura Arbitrale, secondo la quale il sig. Mauro avrebbe dovuto rispondere del prelievo non autorizzato di una sola tessera, e cioè quella del sig. Gerardo Bamonte Junior, mentre il sig. Mauro sarebbe stato condannato per il “prelievo non autorizzato di due tessere federali in sezione”. 51. L’Arbitro Unico rileva che le norme in base alle quali le argomentazioni del Ricorrente devono essere esaminate sono poste art. 52 del Regolamento AIA e dall’art. 4 delle Norme di Disciplina AIA. In particolare, l’art. 52, comma 3 del Regolamento AIA prevede che “Nell’atto di deferimento la condotta contestata deve essere descritta in forma chiara e precisa con indicazione delle norme asseritamente violate e delle eventuali circostanze aggravanti.; l’art. 4, comma 6, lett. g) delle Norme di Disciplina AIA stabilisce poi che “L’atto di deferimento trasmesso dalla Procura Arbitrale alle Commissioni di Disciplina competenti deve contenere: […] g. la contestazione dell’infrazione disciplinare, contenente, a pena di nullità, l’enunciazione chiara e precisa del fatto, delle norme violate e delle eventuali circostanze aggravanti”. Siffatte regole sono finalizzate alla individuazione, tra l’altro, dei fatti oggetto di contestazione per i quali il procedimento si avvia, per consentire all’incolpato di esercitare il suo (essenziale) diritto di difesa. 52. Ebbene, in tale quadro, appare evidente come il nucleo dei fatti contestati al sig. Mauro sia rimasto essenzialmente lo stesso, essendo riferito alla violazione delle direttive, impartite dal Presidente della Sezione, relative alla distribuzione delle tessere degli associati. La circostanza poi che il “prelievo non autorizzato” riguardasse una, due o tre tessere non assume rilievo determinante quanto alla realizzazione dell’illecito. E ciò anche in considerazione dell’irrilevanza, al fine della definizione dell’illecito addebitato al sig. Mauro, delle vicende che hanno interessato siffatte tessere dopo il loro prelievo in Sezione. 53. In ogni caso, l’Arbitro Unico rileva come dal menzionato rilievo lo stesso Ricorrente non deduca effettivi pregiudizi al proprio diritto di difesa nell’ambito del giudizio disciplinare di fronte agli organi AIA. Inoltre, il diritto del sig. Mauro di essere ascoltato è stato pienamente garantito nell’ambito di questo arbitrato TNAS. Dunque, anche per questi motivi, il profilo di censura svolto dal Ricorrente in relazione ad un pretesa modificazione nella Decisione della Commissione d’Appello dell’imputazione originariamente formulata dalla Procura Arbitrale deve essere respinto. 54. Il secondo profilo attiene ad una pretesa illogicità della Decisione della Commissione d’Appello, in quanto in essa si sarebbe condannato il sig. Mauro per un illecito posto in essere da altri, laddove il Ricorrente sottolinea che nessuna censura possa essergli addebitata per il tentativo di successivo utilizzo illegittimo della tessera intestata a Gerardo Bamonte Junior. 55. L’Arbitro Unico non condivide nemmeno questa censura e rileva come assai chiaramente la Decisione della Commissione d’Appello abbia recato la condanna del sig. Mauro unicamente per fatti a lui addebitati, ossia il prelievo non autorizzato delle tessere federali. La successiva illegittima utilizzazione di una di quelle tessere, infatti, appare ricollegata, nella motivazione della Decisione della Commissione d’Appello, solo in via di conseguenza a comportamenti del Ricorrente: ma nessuna sanzione appare imposta al sig. Mauro per comportamenti che, sia pure ritenuti occasionati dalle sue azioni, sono stati imputati ad altri soggetti, per essi specificamente sanzionati. 56. Con il terzo (e principale) profilo di censura, poi, il Ricorrente impugna la Decisione della Commissione d’Appello, contestando la sussistenza della violazione dell’art. 40, comma 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA, e ciò per due motivi: in primo luogo, poiché non vi sarebbe prova della commissione della condotta illecita imputatagli, ed in particolare dell’assenza di autorizzazione al “prelievo” delle tessere in questione; in secondo luogo, poiché il comportamento da lui posto in essere in nessun modo potrebbe essere considerato illegittimo, non essendovi alcuna norma o direttiva che vieti al consigliere di sezione di consegnare le tessere agli arbitri direttamente al loro domicilio. 57. Nell’esaminare tale profilo appare all’Arbitro Unico opportuno in via preliminare sottolineare come sia incontestato che il Presidente della Sezione non abbia prestato alcun consenso (o abbia attribuito ad altri il potere di prestare il consenso) alla consegna al sig. Mauro delle tessere per cui è insorta controversia, al fine della successiva consegna ai rispettivi intestatari. Il punto risulta tra l’altro dal verbale del Consiglio Direttivo della Sezione e non è stato contestato in alcun modo dal Ricorrente. 58. L’Arbitro Unico allo stesso tempo rileva che i. il Presidente della Sezione aveva senz’altro il potere di impartire direttive in relazione alla consegna delle tessere agli associati ed all’incasso delle quote sociali: in base all’art. 23, comma 3 del Regolamento AIA, infatti, tra le attribuzioni del presidente di sezione rientrano quelle di curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione (lett. i) e di incassare le quote associative (lett. p); ii. la violazione di siffatte direttive ricade nella previsione dell’art. 40, comma 3 lett. a (in forza del quale gli arbitri sono obbligati a rispettare, tra l’altro, “ogni … direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi”) ovvero dell’art. 40, comma 3 lett. c (che impone agli arbitri di tenere un “comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva, … rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale”). 59. In tale quadro, dunque, irrilevante appare all’Arbitro Unico stabilire se il “prelievo” delle tessere presso la Sezione da parte del sig. Mauro sia avvenuto con il consenso o meno del Segretario. Le testimonianze sul punto, quali raccolte all’udienza dell’arbitrato o comunque offerte nel corso del procedimento disciplinare, sono peraltro diametralmente contrastanti e non consentono di ricostruire l’esatto svolgimento dei fatti, sulla base di un accertamento che vada al di là della mera valutazione (soggettiva) di attendibilità di questo o di quel testimone. In ogni caso la rilevazione che le tessere dovevano, per disposizione del Presidente della Sezione, essere consegnate personalmente agli intestatari, anche allo scopo di raccogliere da questi le corrispondenti quote associative, consente di qualificare comunque come illecito il comportamento del sig. Mauro: anche cioè ove si accedesse alla tesi svolta dal Ricorrente, quale sostenuta dalle dichiarazioni dei testimoni da lui indicati, secondo cui in nessun modo il sig. Mauro si è appropriato delle tessere contro l’avviso del Segretario della Sezione, il prelievo delle tessere in violazione delle direttive del Presidente realizzerebbe l’illecito di cui all’art. 40, comma 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA. Dunque anche sotto tale profilo i motivi di censura svolti dal Ricorrente non possono essere condivisi. La Decisione della Commissione d’Appello va pertanto, in relazione all’accertamento della responsabilità del sig. Mauro, confermata. B.2 Sulla misura della sanzione 60. Il Ricorrente contesta peraltro anche la misura della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva. 61. L’Arbitro Unico ritiene che sotto questo profilo la domanda del Ricorrente possa essere parzialmente accolta e dunque la misura della sanzione rideterminata. 62. L’art. 53, comma 1 del Regolamento AIA, infatti, prevede che “le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l’ordine di gravità, sono: a) il rimprovero; b) la censura scritta; c) la sospensione sino ad un massimo di due anni; d) il ritiro della tessera”. In base all’art. 53, comma 4 del Regolamento AIA, poi, che “la sanzione è graduata in considerazione della gravità dell’infrazione e della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima”. L’art. 7, comma 4, lett. c delle Norme di Disciplina AIA prevede tra le circostanze aggravanti anche “l’esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica”. 63. La Commissione d’Appello AIA, tenuto conto delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’art. 53, comma 1 del Regolamento AIA, la hanno determinata, nel caso concreto, nella forma della sospensione e nella misura di un anno e sei mesi. 64. L’Arbitro Unico rileva in primo luogo che al sig. Mauro non è stata contesta alcuna recidiva. Inoltre, come non risulti accertato (cfr. § 59 che precede) che il prelievo della tessera sia avvenuto contro il parere del Segretario della Sezione. E tale secondo aspetto, ritenuto provato sulla base di una mera valutazione di attendibilità da parte della Commissione d’Appello AIA, ma che non appare confermato in questo arbitrato, per quanto non escluda la responsabilità del Ricorrente, consente di graduare diversamente la sanzione, pur sottolineando la gravità del comportamento del sig. Mauro, consigliere della Sezione. 65. Ragioni di equità, dunque, anche considerando la misura della sanzione imposta ad altri arbitri per violazioni assai più gravi, inducono l’Arbitro Unico a ritenere che l’applicazione della sanzione della sospensione in una misura più bassa, ossia la sospensione per un periodo di un anno, decorrente nei termini già determinati dalla Commissione d’Appello AIA, sia la più appropriata. B.3 Conclusione 66. In conclusione, pertanto, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente modificata: al sig. Mauro va inflitta la sanzione della sospensione per anni uno. C. Sulle spese 67. Le domande formulate dal Ricorrente sono state solo parzialmente accolte. Sussistono dunque giusti motivi per porre le spese di arbitrato (per onorari e spese dell’Arbitro Unico), liquidate in dispositivo, a carico di entrambe le parti, nella misura del 75% quanto al sig. Mauro ed al 25% quanto alla FIGC, e di condanna il sig. Mauro al pagamento delle spese di lite in favore della FIGC, nella misura complessiva di € 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento delle domande proposte dal sig. Donato Mauro, ed in riforma della impugnata decisione della Commissione d’Appello dell’Associazione Italiana Arbitri, meglio indicata in motivazione: 1. infligge al sig. Donato Mauro la sanzione della sospensione per anni uno; 2. condanna il sig. Donato Mauro, nella misura pari al 75%, e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nella misura pari al 25%, al pagamento, con il vincolo di solidarietà, degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in € 1.500 (millecinquecento/00) e, nella stessa proporzione, al rimborso delle spese documentate sostenute dall’Arbitro Unico, oltre IVA e CPA come per legge; 3. condanna il sig. Donato Mauro al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nella misura complessiva di € 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge; 4. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Milano, in data 3 marzo 2011, e sottoscritto in numero di quattro originali. F.to Luigi Fumagalli
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