CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 04 febbraio 2011 promosso da: A.P.D. A.C. Novara 1965 contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sicilia

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 04 febbraio 2011 promosso da: A.P.D. A.C. Novara 1965 contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sicilia IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Caudio Linda (Presidente) Avv. Mario Formaio (Arbitro) Avv. Alessandro De Stefano (Arbitro) riunito in conferenza personale in data 4 febbraio 2011 presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport presso lo Stadio Olimpico in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 2613 del 29 novembre 2010) promosso da: A.P.D. A.C. Novara 1965, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. avv. Giuseppe Maria Orlando e nell’interesse del sig. Francesco Costantino, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Maria Orlando, domiciliata rio in Messina, Via Cesare Battisti n. 191 parti istanti contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sicilia, in persona del Presidente p.t. Dott. Sandro Morgana, con sede in Palermo, Viale Ugo La Malfa n. 122 parte intimata, non costituita e contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t. Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, domiciliatari in Roma alla via Po n. 9 altra parte intimata avente ad oggetto la riduzione della sanzione sportiva di squalifica fino al 30 aprile 2011 comminata al tesserato Francesco Costantino dal Giudice Sportivo presso il C.R. Sicilia e confermata dalla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia con C.U. 132/CDT 12 del 26 ottobre 2010 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro Carmelo Amato, direttore della gara A.C. Novara 1965 e Fitalese nella prima giornata del giorne D del Campionato regionale di II^ categoria siciliana, si leggeva che “a fine gara, subito dopo il triplice fischio, espellevo il sig. Costantino Francesco, n. 1 Soc. Novara, perché si avvicinava minacciosamente alla mia persona e dopo avermi raggiunto mi strattonava violentemente tirandomi la maglia della divisa e insultandomi cercava di colpirmi con un violento schiaffo, non riuscendovi perché trattenuto da alcuni suoi compagni di squadra”. Sulla base di questo rapporto, il Giudice Sportivo comminava al Costantino la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2011, qualifica confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, che nella seduta del 26 ottobre 2010 respingeva l’appello proposto. Con istanza del 24 novembre 2010 propongono ora ricorso per arbitrato al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, la Società A.C. Novara 1965 e il sig. Costantino, deducendo che quanto affermato nel supplemento di rapporto e confermato dall’arbitro in sede di Commissione Disciplinare costituisce una parziale distorsione dei fatti, in quanto il Costantino non avrebbe violentemente strattonato l’arbitro, né tanto meno avrebbe tentato di colpirlo. Chiedono quindi in via istruttoria di provare quanto sopra mediante prova testimoniale e visione di riprese dei fatti attraverso immagini registrate da telefonino. Chiedono in ogni caso una congrua riduzione della sanzione richiamando l’art. 19, comma 4, del C.G.S., per cui la sanzione non dovrebbe superare le 3 o 4 giornate di squalifica. Concludendo, chiedono: Accertata la manifesta sproporzione della sanzione, ridurla in misura congrua; In via istruttoria, ammettere prova testimoniale, acquisire la relazione di servizio dei carabinieri e autorizzare la visione dei filmati amatoriali relativi all’episodio. Con atto del 14 dicembre 2010 si è costituita la F.I.G.C. che, rilevata la inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla Associazione e l’adeguatezza della sanzione comminata, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. Costituitosi il Collegio Arbitrale, la prima udienza si è tenuta il giorno 4 febbraio 2011 alle ore 12,30 presso la sede del Tribunale. A tale udienza hanno partecipato l’avv. Giuseppe Maria Orlando e il sig. Francesco Costantino per la parte istante e l’avv. La Porta per la F.I.G.C. L’avv. Orlando ha depositato, ai fini del prescritto tentativo di conciliazione, proposta di conciliazione con la quale si è proposta la riduzione della squalifica (ovvero la sua sospensione condizionale) a tutto il 15 gennaio 2011. Il difensore della F.I.G.C. ha rilevato non sussistere i presupposti per l’accoglimento della proposta e, quindi, per la conciliazione, il cui tentativo è andato quindi fallito. Si è proceduto quindi in contraddittorio alla discussione della causa, a seguito di concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport. La causa è stata quindi trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Le richieste istruttorie degli istanti sono inammissibili e vanno rigettate. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il rapporto arbitrale fa piena prova sui fatti e le circostanze che l’arbitro afferma aver visto e in particolare (art. 35 Codice di Giustizia Sportiva) sul comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da ciò deriva la preclusione alla ammissione di prove testimoniali volte a incidere su quanto contenuto nel rapporto; del resto, la stessa difesa degli istanti in sede di discussione ha sostanzialmente rinunciato a tale richiesta, insistendo, a onor del vero, sommessamente, sulla richiesta di visione del filmato amatoriale che avrebbe – secondo l’assunto difensivo – ripreso la scena oggetto del referto arbitrale. Come correttamente eccepito dalla difesa della Federazione, anche questa richiesta deve ritenersi inammissibile per la mancanza delle due condizioni di ammissibilità prescritte dal C.G.S., e cioè la espressa richiesta al giudice sportivo entro 12 ore dal giorno successivo alla gara e la documentata provenienza, condizioni entrambe assenti nella controversia oggetto di giudizio. Ciò a prescindere dal fatto che il ricorso a tale mezzo appare comunque previsto al fine di acclarare circostanze non previste nel referto o per integrarlo, ma non per modificare i contenuti del rapporto, stante appunto la natura di piena prova propria di tale documento. Resta da esaminare la censura di sproporzione rispetto ai fatti della sanzione irrogata. In via preliminare è evidente l’infondatezza del richiamo alla misura delle sanzioni per condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara di cui all’art. 19, comma 4. Tale richiamo, nella prospettazione degli istanti, presuppone la inattendibilità del rapporto arbitrale in quanto la norma si riferisce alla entità della sanzione minima; poiché è evidente che dal rapporto emerge una condotta gravemente violenta, ne deriva l’inapplicabilità delle misure minime di sanzione. Così non è ammissibile il richiamo operato dalla Associazione a tutta una serie di precedenti in cui per condotte ritenute simili a quella imputata al Costantino, il giudice sportivo ha comminato sanzioni inferiori a quelle oggetto di esame nel presente giudizio. Ha valore qui il principio della autonomia delle valutazioni in concreto sulla entità e natura del comportamento e conseguentemente della sanzione applicabile. Il giudice è invece chiamato a giudicare che la sanzione applicata nella specifica fattispecie sia congrua rispetto ai fatti come descritti nel referto arbitrale o se vi sia una evidente sproporzione o ancora se nell’applicazione della sanzione sia stata omessa la valutazione di circostanze rilevanti ai fini della determinazione della punizione. Nella fattispecie, il comportamento tenuto dal Costantino appare di indubbia gravità. Alle minacce si sono aggiunte gli insulti, gli strattona menti e il tentativo di colpire l’arbitro con uno schiaffo. E ciò non può non essere messo in rapporto con la situazione che successivamente si è verificata con l’aggressione dell’arbitro da parte di sostenitori della Novara 1965 e le conseguenti lesioni, poiché il comportamento del Costantino apparso senza dubbio idoneo a esacerbare gli animi dei tifosi presenti. Può venire invece parzialmente accolta la tesi difensiva sotto il profilo per cui dagli atti non risulta sia stato dato rilievo alla personalità dell’incolpato e al suo comportamento successivo. Risulta infatti da un lato che il Costantino non aveva precedenti disciplinari per atti violenti o scorretti nei confronti degli Ufficiali di gara; dall’altro che successivamente ai fatti, egli ebbe a dimostrare un pronto ravvedimento e a dimostrare di aver compreso la gravità del comportamento tenuto. Tali circostanze possono effettivamente portare a una riduzione della squalifica, che si ritiene equo limitare al 15 marzo 2011. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 1. In parziale accoglimento della istanza di arbitrato in epigrafe, riduce la squalifica comminata al giocatore Francesco Costantino al 15 marzo 2011. 2. Compensa fra le parti le spese di giudizio. 3. Pone a carico delle parti – A.P.D. A.C. Novara 1965 per il Sig. Francesco Costantino e Federazione Italiana Giuoco Calcio - nella misura del 50% per ognuna, con vincolo di solidarietà, i compensi del Collegio Arbitrale, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori e spese. 4. Pone a carico delle parti – A.P.D. A.C. Novara 1965 per il Sig. Francesco Costantino e Federazione Italiana Giuoco Calcio - i diritti amministrativi di competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 5. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma all’unanimità in data 4 febbraio 2011 e sottoscritto in tre originali nei luoghi e date di cui in seguito. F.to Claudio Linda F.to Mario Formaio F.to Alessandro De Stefano
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