CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 11 marzo 2011 promosso da: Stefano Zambetti contro Cissé Karamoko

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 11 marzo 2011 promosso da: Stefano Zambetti contro Cissé Karamoko I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro Prof. Avv. Angelo Piazza Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 11 marzo 2011 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 414 (prot. n. 1296 del 29 giugno 2010) promosso da: Stefano Zambetti, nato a Seriate (BG) il 6 novembre 1971 e ivi residente, in via Cerioli n. 2, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Bosio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, Via Carlo Botta n. 9, giusta delega in calce alla istanza di arbitrato datata 29 giugno 2010 ricorrente contro Cissé Karamoko, nato a Coubia (Guinea) il 14 novembre 1988, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via De’ Marchi 4/2, in forza di delega depositata all’udienza del 14 settembre 2010 resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Stefano Zambetti (il “sig. Zambetti” o il “Ricorrente”) è un agente iscritto nell’elenco degli Agenti di Calciatori. 2. Il sig. Cissé Karamoko (il “sig. Karamoko” o il “Resistente”) è un calciatore professionista attualmente tesserato per l’U.C. Albinoleffe S.p.A. B. Il procedimento arbitrale B.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 3. Con istanza in data 29 giugno 2010, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente ha dato avvio al presente arbitrato, chiedendo la condanna del sig. Karamoko al agamento di un importo, preteso a titolo di penale per recesso anticipato dal contratto di mandato stipulato in data 8 novembre 2008, oltre interessi e rivalutazione, con refusione delle spese di lite. 4. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente ha nominato quale proprio arbitro il prof. avv. Massimo Coccia. 5. In difetto del deposito di difese e della nomina di un arbitro da parte del sig. Karamoko, il Presidente del TNAS, intervenendo ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Codice TNAS, nominava il dott. Antonio Camozzi quale componente del Collegio Arbitrale. 6. Gli arbitri così designati nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 27 agosto 2010 accettava l’incarico. 7. Il 14 settembre 2010 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. In tale sede, compariva l’Avv. Mattia Grassani, che depositava procura rilasciata dal Resistente. Comparendo, il difensore del sig. Karamoko eccepiva la nullità, ovvero l’inesistenza, della notifica del ricorso introduttivo dell’arbitrato, deducendo la conseguente lesione del proprio diritto di nominare un arbitro. 8. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Collegio concedeva termini per il deposito di memorie e repliche sulle questioni di merito e di rito e fissava successiva udienza di discussione. 9. Entrambe le parti depositavano memorie nei termini indicati dal Collegio. 10. All’udienza del 13 dicembre 2010, preso atto delle eccezioni sollevate dal Resistente, il dott. Camozzi dichiarava di rinunciare all’incarico. Pertanto, anche il prof. avv. Luigi Fumagalli dichiarava di rinunciare alla nomina effettuata dagli altri due arbitri, affinché il Collegio Arbitrale potesse essere regolarmente costituito. 11. Il Resistente nominava quindi quale proprio arbitro il prof. avv. Angelo Piazza. 12. Non essendo stato raggiunto un accordo fra gli arbitri di parte, il Presidente del TNAS, intervenendo ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Codice TNAS, nominava quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 10 gennaio 2011 accettava l’incarico. 13. In data 11 marzo 2011 si svolgeva la prima udienza davanti al Collegio nuovamente costituito e le parti dichiaravano di aderire alla procedura arbitrale così istituita e di accettare la composizione del nuovo Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale, quindi, preso atto del deposito delle memorie nei termini concessi all’udienza del 14 settembre 2010, con il consenso delle parti rilevava la non necessità di disporre il rinnovo degli atti. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, invitava le parti alla discussione sulle istanze istruttorie e le questioni di merito. Esaurita la discussione, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del sig. Zambetti 14. Il sig. Zambetti nella propria istanza di arbitrato ha chiesto al Collegio Arbitrale di “deliberare il lodo riguardo le questioni oggetto della presente controversia, finalizzato al riconoscimento, a favore del medesimo, dell’importo complessivo pari a € 38.688,00, oltre ad interessi e rivalutazione, quale credito vantato dal medesimo nei confronti del Sig. Cisse Karamoko per i titoli di cui alla presente istanza con refusione, inoltre, delle spese tutte. In via subordinata, chiede l’adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominando Collegio Arbitrale”. 15. Nella memoria del 4 novembre 2010, il Ricorrente ha insistito poi per l’accoglimento delle conclusioni già formulate, nonché per il rigetto delle eccezioni formulate dal Resistente, con declaratoria di procedibilità del ricorso. In via istruttoria, il Ricorrente ha chiesto al Collegio di ordinare alla Lega Nazionale Professionisti – Ufficio Contratti e Tesseramenti la trasmissione e l’acquisizione agli atti del giudizio della copia del contratto di prestazione sportiva depositato nel mese di gennaio 2009 tra la U.C. Albinoleffe (“Albinoleffe”) ed il sig. Karamoko e del successivo contratto di prestazione sportiva depositato (con decorrenza dal 1° febbraio 2010), sottoscritto fra quelle parti. Il Ricorrente ha chiesto, infine, l’ammissione di prova per testimoni sui fatti esposti in atti. b. Le domande del sig. Karamoko 16. Nella memoria depositata il 14 ottobre 2010 il sig. Karamoko ha chiesto “in via preliminare di rito: dichiarare improcedibile l’avverso ricorso, per omessa e/o nulla e/o inefficace notificazione dello stesso al sig. Karamoko Cissé; nel merito: a) accertare e dichiarare che il contratto di mandato dell’8 novembre 2008 è nullo ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Agenti FIGC all’epoca dei fatti; ovvero, in subordine, b) accertare e dichiarare che la sottoscrizione del contratto di mandato dell’8 novembre 2008 da parte del Sig. Karamoko Cissé è stata determinata da un vizio del consenso, con conseguente declaratoria di annullamento dello stesso; ovvero, in subordine, c) accertare e dichiarare che il recesso del calciatore Karamoko Cissé dal contratto di mandato dell’8 novembre 2008 è avvenuto per giusta causa; e pertanto, rigettare il ricorso promosso dal Sig. Stefano Zambetti. Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed ai compensi degli arbitri”. 17. Siffatte conclusioni sono state confermate nella memoria datata 24 novembre 2010, nella quale il Resistente ha chiesto altresì l’ammissione di prova contraria qualora il Collegio avesse ammesso le prove per testi dedotte dal Ricorrente. C.3 La posizione delle parti 18. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza; ad ogni buon conto, il Collegio ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo. a. La posizione del sig. Zambetti 19. A sostegno delle proprie pretese, il sig. Zambetti afferma di aver ricevuto dal sig. Karamoko, con contratto sottoscritto in data 8 novembre 2008 (il “Mandato del 2008”), l’incarico di curare in via esclusiva i suoi interessi di calciatore. Il Mandato del 2008, regolarmente trasmesso alla Commissione Agenti, tra le altre previsioni, stabiliva (all’art. 8 lett. b) l’obbligo a carico del calciatore di versare all’agente, nel caso di recesso anticipato senza giusta causa, l’importo di Euro 31.000,00 (nell’ipotesi in cui il giocatore al momento del recesso avesse giocato in seria A). 20. Successivamente, in data 19 dicembre 2008 (poco più di un mese dopo la sottoscrizione del Mandato del 2008), il sig. Karamoko ha revocato l’incarico, recedendo dal Mandato del 2008 in anticipo sulla data di scadenza in esso stabilita (8 novembre 2010) e senza invocare una giusta causa. 21. Tali circostanze fondano, a parere del Ricorrente, la propria pretesa al pagamento di Euro 38.688, ossia dell’importo di Euro 31.000, maggiorato da IVA e contributi previdenziali: al momento in cui ha esercitato il recesso dal Mandato del 2008, infatti, il sig. Karamoko aveva in atto il tesseramento a titolo definitivo per una società militante nella serie A del campionato italiano, e cioè l’Atalanta B.C. 22. Il Ricorrente nega poi che il Mandato del 2008 sia viziato da violenza, e illustra di non posto in essere alcun comportamento scorretto. Ben al contrario, il sig. Karamoko avrebbe esercitato il proprio recesso senza invocare alcuna giusta causa, e avrebbe posto in essere un comportamento scorretto nei confronti del suo agente, tanto che, a seguito di segnalazione alla Procura Federale presso la FIGC, il sig. Karamoko era stato deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale e sanzionato con la squalifica di 7 giorni. In tale quadro, il Ricorrente illustra lo svolgimento dei rapporti tra lui ed il sig. Karamoko, richiama il contratto di mandato sottoscritto il 27 settembre 2007 (il “Mandato del 2007”) e riferisce dell’attività svolta a favore del sig. Karamoko in costanza di rapporto contrattuale, per concludere come da ciò risulti confermato il fondamento delle sue pretese, mentre emerge un “atteggiamento inaffidabile e … scorretto” del sig. Karamoko.. 23. Secondo il Ricorrente, il sig. Karamoko avrebbe posto in essere un comportamento scorretto ed inaffidabile, manifestando l’intenzione di recedere dai rapporti contrattuali con il sig. Zambetti, quando questi aveva già raggiunto un accordo con l’Albinoleffe nel quadro di un trasferimento del calciatore a quella società, accordo che, essendo stato raggiunto all’ultimo momento, non si era potuto concretizzare prima della scadenza dei termini indicati per la sessione estiva del mercato 2008. Secondo la ricostruzione del Ricorrente, tuttavia, le parti sarebbero state d’accordo per perfezionare il trasferimento nella successiva sessione invernale del mercato, alle condizioni già concordate. Tuttavia, il sig. Karamoko avrebbe comunicato al Ricorrente la sua intenzione di recedere dal Mandato del 2008 prima dell’apertura del mercato, e si sarebbe, in seguito, presentato agli incontri già fissati dal sig. Zambetti con i dirigenti dell’Albinoleffe accompagnato da un nuovo agente (prima ancora di aver comunicato la propria intenzione di recedere), concludendo peraltro un contratto con la società a condizioni peggiorative rispetto a quelle già negoziate dal Ricorrente. Il Ricorrente afferma peraltro che, poco dopo la scadenza del termine di preavviso previsto dal Regolamento Agenti per la definitiva efficacia della disdetta del mandato al sig. Zambetti, veniva depositato un nuovo contratto fra l’Albinoleffe e il sig. Karamoko, con compensi molto maggiori. Secondo il Ricorrente, ciò costituirebbe prova di un’attività elusiva, posta in essere dal sig. Karamoko per aggirare gli obblighi nei confronti del sig. Zambetti. 24. A parere del Ricorrente, poi, non vi sarebbe stata alcuna violenza o comportamento scorretto che infici la validità del Mandato del 2008, azionato nel presente arbitrato. In particolare, il sig. Zambetti deduce che “emergono … precise circostanze di fatto, atte a smentire la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1435 c.c. affinché … sia sussistita violenza nella conclusione” del Mandato del 2008, perché: • emerge dagli atti che all’epoca della revoca del Mandato del 2007, avvenuta il 6 novembre 2008, il sig. Karamoko era già assistito da un altro agente; • il sig. Karamoko era perfettamente in grado di sapere che il Mandato del 2007 non prevedeva alcuna clausola penale e capace di valutare gli effetti dei propri atti; • peraltro, il sig. Zambetti, ancorché erroneamente, era convinto che fosse prevista nel Mandato del 2007 una penale, secondo una “prassi pacificamente da sempre adottata nei mandati sottoscritti tra il sig. Zambetti e i suoi assistiti”. Di tale circostanza, il sig. Zambetti parlò con il calciatore, “senza alcun intento minaccioso o violento”; • “senza alcun intento minaccioso o violento”, poi, il sig. Zambetti, ricevuta la revoca del Mandato del 2007, disse al calciatore che l’interruzione dei rapporti avrebbe comportato delle difficoltà nel definire la pratica di ricongiungimento con la madre, poiché il sig. Zambetti non la avrebbe più seguita, così come nel mantenere la locazione dell’appartamento dove il calciatore risiedeva, poiché il sig. Zambetti non si sarebbe speso più nei confronti della suocera, proprietaria dell’appartamento per giustificare le inadempienze del sig. Karamoko, come aveva fatto in precedenza; • una volta sottoscritto il Mandato del 2008, il sig. Karamoko non ha chiesto il tempestivo accertamento della giusta causa di revoca ai sensi dell’art. 11 comma 4 dell’allora vigente Regolamento Agenti, né ha denunciato il sig. Zambetti ai competenti organismi sportivi; • il sig. Zambetti ha continuato ad operare a favore del sig. Karamoko fino al dicembre 2008; • le condizioni soggettive del sig. Karamoko e l’atteggiamento tenuto dal sig. Zambetti paiono in antitesi con la tesi secondo cui la volontà del sig. Karamoko nella formazione del Mandato del 2008 sia stata viziata da violenza, se si considera che “requisito indefettibile affinché sussista violenza” rilevante al fine dell’annullamento del contratto “è che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere il consenso … e risultare di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sul determinismo del soggetto passivo, alterandone la libertà di volizione. Occorre quindi che la condotta intimidente presenti i tratti esteriori della minaccia obiettivamente credibile” e “che il male prospettato abbia caratteri certi e quindi risulti esterno al contratto, notevole, ingiusto”. Ed in relazione alle condizioni soggettive del sig. Karamoko, il Ricorrente sottolinea come appaia “poco spiegabile” come questi appaia “persona debole e facilmente turbabile dalla violenza psicologica” esercitata dal sig. Zambetti, ma allo stesso tempo “dimostri abilità e furbizia nel tutelare i propri interessi” eludendo gli obblighi contrattuali nei confronti del Ricorrente. 25. Sul piano procedurale, il Ricorrente svolge le proprie tesi a sostegno dell’ammissibilità dell’istanza arbitrale da lui introdotta, argomentando in ordine alla presunta nullità/inesistenza della notificazione del ricorso, dedotta dal Resistente, e deduce richieste istruttorie tese a provare l’attività da lui posta in essere con l’Albinoleffe ed il comportamento del sig. Karamoko relativo alla sottoscrizione di contratti con quella società. b. La posizione del sig. Karamoko 26. Costituendosi nel giudizio, il sig. Karamoko ha eccepito la nullità/inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo del presente arbitrato. Nel merito, ha allegato la nullità e/o annullabilità del Mandato del 2008. 27. Sotto il primo profilo, il Resistente illustra come la mancata notificazione del ricorso introduttivo presso la sua residenza abbia comportato un’irreparabile lesione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, non essendo stato messo in condizione di conoscere dell’instaurazione dell’arbitrato, prendere visione dell’atto introduttivo, nominare un proprio difensore di fiducia e designare il proprio arbitro. 28. Sotto il secondo profilo, il Resistente illustra come il sig. Zambetti sia stato suo agente a partire dal 2007, in forza del Mandato del 2007, dal quale, in data 6 novembre 2008, avrebbe manifestato l’intenzione di recedere. L’esercizio del recesso, in tale data, non avrebbe avuto conseguenze per il sig. Karamoko in quanto il Mandato del 2007 non prevedeva penali. 29. Tuttavia, secondo quanto afferma il Resistente, ricevuta la comunicazione del recesso, il sig. Zambetti avrebbe rappresentato al sig. Karamoko che, in caso di mancato rinnovo del contratto, lo stesso sarebbe stato tenuto al pagamento di una forte penale per il recesso e, inoltre, non sarebbe stato possibile completare l’iter burocratico per il ricongiungimento familiare con la madre, non potendo lo stesso mantenere la propria residenza, precedentemente dichiarata presso la suocera del sig. Zambetti, in quanto in caso di mancato rinnovo del contratto gli sarebbe stato intimato di lasciare immediatamente l’abitazione ed egli si sarebbe trovato ad essere senza fissa dimora. Dunque, il nuovo contratto di mandato (contenente la clausola penale invocata dal Ricorrente) sarebbe stato sottoscritto dal sig. Karamoko a seguito di informazioni (rivelatesi quanto meno parzialmente non veritiere) riferitegli dal sig. Zambetti relativamente a conseguenze per lui pregiudizievoli nel caso di mancato rinnovo dell’incarico. Invero, la circostanza che il sig. Zambetti avrebbe rappresentato al sig. Karamoko l’esistenza di un obbligo contrattuale di pagamento di una penale (nel caso di recesso dal primo contratto) è stata ammessa dallo stesso davanti alla Procura Federale. 30. A fronte di tali minacce, il Resistente avrebbe firmato Mandato del 2008. Pertanto, il Resistente ritiene che il contratto azionato nel presente arbitrato sia stato ottenuto dall’agente mediante violenza e sia conseguentemente annullabile. 31. Inoltre, il Resistente afferma che il comportamento del sig. Zambetti avrebbe costituito una violazione delle norme fondamentali del Regolamento Agenti, che impongono agli stessi il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, oltre che delle norme del Codice di condotta professionale che impongono all’Agente di attenersi alla verità, alla chiarezza e all’obiettività. Poiché il sig. Zambetti avrebbe convinto il sig. Karamoko a sottoscrivere il Mandato del 2008 (a condizioni peggiorative rispetto a quello precedente) sulla base di informazioni non vere fornitegli dallo stesso Zambetti, il Resistente ritiene che il Mandato del 2008 debba essere considerato nullo, come previsto dal comma 6 dell’art. 12 del Regolamento Agenti. Secondo il Resistente, le illegittime modalità con cui il sig. Zambetti avrebbe ottenuto il rinnovo del mandato risulterebbero provate dalla relazione depositata dalla Procura Federale nell’ambito del procedimento disciplinare nei confronti dello stesso agente. Le vicende contrattuali con l’Albinoleffe successive al 18 dicembre 2008 sono, poi, del tutto estranee al presente giudizio. 32. Infine, secondo il Resistente, la giusta causa non sarebbe stata invocata dal sig. Karamoko in quanto la stessa sarebbe invocabile solo per i contratti regolarmente perfezionatisi. Contrariamente a quanto asserito dal sig. Zambetti, non esisterebbe, poi, prova di alcuna attività effettuata dal Ricorrente successivamente alla conclusione del secondo contratto di mandato. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sull’eccezione del Resistente: l’improcedibilità dell’arbitrato per nullità e/o inesistenza del ricorso introduttivo e violazione del principio del Contraddittorio 1. In via preliminare, il Ricorrente chiede al Collegio Arbitrale di dichiarare la improcedibilità dell’arbitrato, dedotta da un vizio relativo alla notificazione del ricorso introduttivo. Questo avrebbe comportato un’irreparabile lesione del principio del contraddittorio e del diritto del Resistente a difendersi, non essendo stato messo in condizione di conoscere dell’instaurazione dell’arbitrato, prendere visione dell’atto introduttivo, nominare un proprio difensore di fiducia e designare il proprio arbitro. 2. Il Collegio ritiene che l’eccezione preliminare svolta dal Resistente – e mantenuta pur dopo la ricostituzione del Collegio Arbitrale – non possa essere accolta. 3. Rileva in particolare il Collegio che • all’udienza del 13 dicembre 2010, a fronte della eccezione, formulata dal Resistente, di irregolare costituzione del Collegio Arbitrale, l’arbitro nominato dal Presidente del TNAS, per supplire alla mancata nomina da parte del Resistente, si è dimesso, e dimissioni sono state presentate anche dal Presidente del Collegio, alla cui nomina aveva concorso l’arbitro di parte dimissionario; • il Resistente ha successivamente nominato un componente del Collegio Arbitrale e l’organo arbitrale si è ricostituito, con la nuova nomina del Presidente, secondo le modalità previste dal Codice TNAS; • il Resistente ha depositato scritti e difese, con documenti, a sostegno delle proprie tesi, anche nel merito delle domande del Ricorrente; • il Resistente, all’udienza dell’11 marzo 2011 di fronte al Collegio ricostituito, ha dichiarato di accettarne la composizione e manifestato il proprio consenso alla decisione del Collegio Arbitrale di non disporre il rinnovo degli atti; ha quindi discusso nel merito le domande formulate dal Ricorrente. 4. A fronte di quanto precede, appare che nessuna violazione del diritto della difesa del Resistente precluda all’odierno Collegio, alla cui nomina ha concorso il Resistente su piede di perfetta parità con il Ricorrente, di pronunciare sul merito della controversia, sul quale il Ricorrente stesso ha ampiamente argomentato. 5. L’eccezione di improcedibilità dell’arbitrato va dunque respinta. B. Sul merito della controversia 6. Il sig. Zambetti ha avviato il presente arbitrato per ottenere un pagamento reclamato in base al Mandato del 2008, secondo quanto in esso stabilito a fronte del recesso comunicato ante tempus e senza specificazione di alcuna giusta causa da parte del sig. Karamoko. Per paralizzare nel merito siffatta pretesa, il Ricorrente svolge una serie di difese, intese a far valere la nullità o l’annullabilità del Mandato del 2008, ovvero, in subordine, la sussistenza di una giusta causa di recesso. 7. La prima questione che al Collegio Arbitrale appare opportuno trattare attiene alla dedotta nullità del Mandato del 2008. L’annullabilità dello stesso, e ulteriormente l’intervenuta sua estinzione per recesso (con giusta causa) del Resistente, andranno esaminate solo nel caso in cui si ritenga che il Mandato non sia affetto da nullità. 8. Il sig. Karamoko ha allegato nel presente arbitrato la nullità del Mandato del 2008, deducendo la violazione da parte del sig. Zambetti delle pertinenti disposizioni dell’applicabile Regolamento Agenti, che impongono agli agenti il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, e del Codice di condotta professionale, che obbligano l’Agente ad attenersi alla verità, alla chiarezza e all’obiettività. In particolare, siffatte norme sarebbero state violate dal sig. Zambetti allorché ha convinto il sig. Karamoko a sottoscrivere il Mandato del 2008 a condizioni peggiorative rispetto a quello precedente sulla base di informazioni non veritiere. 9. Le norme poste dal Regolamento Agenti entrato in vigore il 1° febbraio 2007, applicabile ratione temporis al Mandato del 2008 (il “Regolamento Agenti”), e dal codice di condotta professionale allegato ad esso (il “Codice di Condotta Professionale”), rilevanti in riferimento alla dedotta censura di nullità, sono le seguenti: Regolamento Agenti i. art. 3 comma 4: “L’Agente deve svolgere la propria attività con trasparenza e indipendenza, secondo i principi e nel rispetto del presente regolamento” ii. art. 8 comma 1: “Al fine dell’esercizio dell’attività, l’Agente deve: … c) sottoscrivere il codice di condotta professionale …” iii. art. 12 comma 1: “L’Agente è tenuto a impronta[re] il proprio operato a principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale …” iv. art. 12 comma 4: “L’Agente ha l’obbligo di rispettare le norme deontologiche del Codice di Condotta Professionale” v. art. 12 comma 6: “Eventuali accordi conclusi in violazione dei divieti o in situazioni di incompatibilità relative all’attività dell’Agente sono nulli e rappresentano illeciti disciplinari” Codice di Condotta Professionale vi. art. II: “L’Agente di calciatori deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all’obiettività, nonché ai principi di lealtà, correttezza e probità, nei rapporti con il suo assistito …”. 10. Siffatte norme si applicano agli agenti (e ai contratti da loro stipulati) “in via negoziale”, per effetto della domanda e della successiva accettazione del rilascio della licenza per lo svolgimento dell’attività di agente da parte della FIC (art. 1 comma 4 del Regolamento Agenti). E per effetto del loro disposto, deriva la nullità del contratto stipulato tra agente e calciatore, che sia stato concluso in violazione dei divieti, posti dal Regolamento Agenti, relativi all’attività di agente (art. 12 comma 6 del Regolamento Agenti). Tra questi divieti rientrano senz’altro quello di tenere comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale (art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti), nonché di verità, chiarezza e obiettività (art. II del Codice di Condotta Professionale). Invero appare essere principio fondamentale della disciplina relativa all’esercizio dell’attività di agente di calciatori quello espresso dall’obbligo incombente all’agente di agire con trasparenza e indipendenza (art. 3 comma 4 del Regolamento Agenti). 11. Ancorché i principi sopra menzionati non sembrino controversi tra le parti, queste giungono a conclusioni opposte circa la valutazione del comportamento del sig. Zambetti. Ritiene infatti il Resistente che le modalità di conclusione del Mandato confermino la “scorrettezza” del comportamento del sig. Zambetti; il Ricorrente, invece, assicura di non essere responsabile di alcuna violazione, e ribatte definendo “scorretto” il comportamento del sig. Karamoko. 12. Il Collegio rileva come non siano controversi tra le parti alcuni elementi fattuali di fondo, in relazione ai quali il comportamento del sig. Zambetti deve essere valutato: i. il Mandato del 2007 non prevedeva alcuna “penale” (1) per il caso del recesso senza giusta causa da parte del sig. Karamoko; ii. il 6 novembre 2008 il sig. Karamoko inviava al sig. Zambetti una lettera con cui recedeva dal Mandato del 2007; iii. l’8 novembre 2008 veniva firmato il Mandato del 2008, in cui veniva prevista una penale per il caso del recesso senza giusta causa da parte del sig. Karamoko; 1 Il Collegio, nel riferirsi alla “penale”, adotta nel presente lodo la terminologia invalsa tra le parti per definire la clausola che obbliga il calciatore ad un pagamento nel caso di recesso senza giusta causa, in realtà meglio definibile quale corrispettivo per il recesso ovvero “multa penitenziale” ex art. 1373, 3° comma, cod. civ.. iv. il 18 dicembre 2008 il sig. Karamoko recedeva anche dal Mandato del 2008. 13. Le circostanze di conclusione del Mandato del 2008 sono state così ricostruite dallo stesso sig. Zambetti in occasione della sua audizione di fronte alla Procura Federale il 12 maggio 2009: “In relazione alla prima revoca inviatami dal calciatore preciso che il mandato revocato [il Mandato del 2007] era privo di penale a causa di una dimenticanza nella compilazione del modulo. Ricevuta la revoca ero andato a parlare con Cissé per chiedere spiegazioni, ma la spiegazione era stata: «scusami ero confuso», «non so cosa ho fatto». A questo punto gli chiarii tutte le problematiche affrontate nel tempo; il fatto che sarebbero sorti moltissimi problemi (penale, che ero erroneamente convinto ci fosse; ricongiungimento in pericolo nell’ipotesi di abbandono della casa, ecc.) ed all’esito della conversazione, chiariti tutti i dubbi, chiamiamoli così, gli facevo firmare un nuovo mandato [il Mandato del 2008], avendone inviato la revoca, identico al precedente, fatta salva la penale (peraltro al minimo federale)”. 14. Il sig. Karamoko, allorché, il 28 aprile 2009, è stato ascoltato dal Procuratore Federale, ha degli stessi fatti dato la seguente versione: “… il giorno successivo alla ricezione della revoca, il sig. Zambetti venne nella casa dove abitavo, presso la suocera dell’agente, e mi invitava con toni risoluti a firmare un altro mandato … in quanto, diversamente, avrei dovuto pagare una forte penale (60.000 Euro) e avrei anche dovuto ricominciare l’iter burocratico per il rilascio del permesso di soggiorno a mia madre per il ricongiungimento familiare (ormai di prossima autorizzazione) in quanto perdendo la residenza di viale Zavaritt dove abitavo all’epoca (ribadisco presso la suocera di Zambetti) tutto quanto fatto in quel momento con l’Ufficio Stranieri della Questura di Bergamo sarebbe andato perso e avrei dovuto ricominciare”. 15. Al Collegio pare che siffatte dichiarazioni, relative alle circostanze di conclusione del Mandato del 2008, siano tra loro congruenti e che da esse emerga un quadro di pressioni esercitate dal sig. Zambetti sul sig. Karamoko affinché la revoca del Mandato del 2007 venisse “riconsiderata” – la cui forza si misura proprio 15 sull’effetto da esse prodotto. In particolare, tali pressioni si sono realizzate mediante la rappresentazione al sig. Karamoko delle conseguenze che gli sarebbero derivate per effetto della revoca, ove non avesse sottoscritto un nuovo mandato: i. il pagamento di una penale (per un importo consistente); ii. la perdita dell’alloggio (di proprietà della suocera del sig. Zambetti); iii. il pericolo che l’iter di ricongiungimento familiare si interrompesse. 16. Il Collegio ritiene che la rappresentazione di siffatte conseguenze costituisca violazione del dovere incombente all’agente di tenere comportamenti improntati ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale (art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti), nonché di verità, chiarezza e obiettività (art. II del Codice di Condotta Professionale). Ed invero, il sig. Zambetti, mediante l’indicazione dell’esistenza di un obbligo di versare una penale consistente, ha rappresentato al sig. Karamoko circostanze non veritiere; inoltre, deducendo la possibilità di conseguenze pregiudizievoli per l’abitazione e il ricongiungimento familiare, ha messo in gioco aspetti della vita personale del sig. Karamoko (cittadino extra-comunitario che all’epoca non aveva ancora compiuto i vent’anni), oggettivamente estranei al rapporto dedotto in un mandato tra agente e calciatore. E proprio attraverso siffatte rappresentazioni il sig. Zambetti ha ottenuto ciò che cercava, ossia la sottoscrizione di un nuovo mandato (il Mandato del 2008) in cui fosse presente una penale per il caso della revoca senza giusta causa. 17. In altre parole, a parere del Collegio Arbitrale, il comportamento del sig. Zambetti si è posto in contrasto con quei doveri, la cui osservanza egli ha negozialmente accettato quale condizione di validità dei contratti da lui stipulati nell’esercizio della propria attività di agente di calciatori. Il Mandato del 2008, dunque, deve considerarsi nullo ex art. 12 comma 6 del Regolamento Agenti, per violazione dell’art. 12 comma 1 dello stesso regolamento e dell’art. II del Codice di Condotta Professionale. 18. Dalla ritenuta nullità del Mandato del 2008 discende la non accoglibilità della domanda svolta in arbitrato dal Ricorrente, tesa ad ottenerne l’adempimento. Il ricorso, dunque, va respinto. 19. Allo stesso tempo, siffatta conclusione consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni dedotte dalle parti, nonché le istanze istruttorie formulate dal Ricorrente. C. Sulle spese 20. Le domande formulate dal Ricorrente sono state respinte. Le spese di arbitrato (per onorari e spese del Collegio Arbitrale), liquidate in dispositivo, seguono dunque la soccombenza. Sussistono invece giusti motivi, considerate le particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di difesa. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge le domande formulate dal sig. Stefano Zambetti; 2. condanna il sig. Stefano Zambetti al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in Euro 3.000 (tremila/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato dalla Segreteria TNAS, oltre IVA e CPA come per legge; e per l’effetto ordina al sig. Stefano Zambetti di pagare al sig. Cissé Karamoko la somma da questo complessivamente anticipata a titolo di acconto sugli onorari e le spese del Collegio Arbitrale; 3. compensa tra le parti le spese di difesa ed assistenza legale sostenute nel presente arbitrato; 4. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti; 5. rigetta ogni ulteriore altra domanda o istanza delle parti. Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2011, e sottoscritto in tre originali. F.to Luigi Fumagalli F.to Massimo Coccia F.to Angelo Piazza
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