CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 12 aprile 2011 promosso da: Santo Alessandro CAGLIOSTRO contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 12 aprile 2011 promosso da: Santo Alessandro CAGLIOSTRO contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Il Collegio Arbitrale composto da Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente Prof. Avv. Angelo Piazza Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito in conferenza personale in Roma in data 12 aprile 2011 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: Santo Alessandro CAGLIOSTRO, rapp.to e difeso dall’avv. Mattia Grassani ed elettivamente dom.to presso lo studio di questi in Bologna alla via de’ Marchi n. 4/2 –ricorrente contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in Roma al viale delle Milizie n. 106 -resistente- FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 12.3.2010, prot. n. 594, il sig. Cagliostro ha dedotto che: - nel corso della stagione sportiva 2004/2005 aveva la qualifica di arbitro di serie B maschile e A2 femminile; - al termine di tale stagione, sulla base delle valutazioni dei commissari arbitrali, è stato retrocesso alla qualifica di arbitro di serie C dilettanti; - successivamente, al termine della stagione sportiva 2007/2008, sempre in virtù delle valutazioni dei commissari arbitrali, è stato ulteriormente retrocesso alla qualifica di arbitro regionale; - sennonché, nell’estate del 2007, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato un’indagine che ha visto coinvolti alcuni commissari speciali che, con le loro valutazioni preordinatamente insufficienti, avevano determinato le predette retrocessioni di qualifica; - l’indagine in questione, in particolare, ha riguardato il periodo che va dal 2006 al 2009; - in data 14.6.2009 il Consiglio Federale Straordinario del Comitato Italiano Arbitri, in previsione della composizione delle liste arbitrali per la stagione sportiva 2009/2010, ha deliberato, da un lato, “il blocco delle retrocessioni degli arbitri dal Campionato di B Dilettanti a quello di C Dilettanti e da quest’ultimo al Campionato di C Regionale” e, dall’altro, la riformulazione delle graduatorie ai fini delle promozioni, espungendo le valutazioni dei commissari coinvolti nelle indagini; - con istanza del 3.10.2009 ha chiesto al Comitato Italiano Arbitri di essere riammesso nella qualifica di arbitro di serie B dilettanti maschile e A2 femminile; - tale domanda è stata respinta ed ha quindi proposto ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale; - il ricorso è stato respinto e, di conseguenza, ha impugnato il relativo provvedimento innanzi alla Corte Federale; - anche tale organo si è pronunciato negativamente. Tutto ciò premesso, l’istante ha chiesto di essere riammesso nella lista degli arbitri abilitati a dirigere le gare di serie B dilettanti maschile e A2 femminile e, in subordine, in quella di serie C dilettanti, con vittoria di spese. Con memoria del 31.3.2010 la Federazione Italiana Pallacanestro ha eccepito l’improcedibilità e/o l’inammissibilità delle domande formulate dal sig. Cagliostro ed ha concluso comunque per il rigetto dell’istanza di arbitrato stante la sua infondatezza in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese. In data 3.2.2011 si è tenuta la prima udienza, nel corso della quale il Collegio ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa, concedendogli in ogni caso un differente termine (fino al 22.2.2011 per il ricorrente e fino all’1.3.2011 per la resistente) per il deposito di memorie e documenti. Entrambe le parti hanno utilizzato i predetti termini per effettuare ulteriori deduzioni a sostegno delle proprie tesi difensive ed il sig. Cagliostro ha pure depositato ulteriore documentazione. Successivamente, all’udienza del 10.3.2011, il Collegio, constatata l’impossibilità di addivenire ad una conciliazione, ha invitato le parti alla discussione, all’esito della quale queste ultime, d’accordo tra loro, hanno autorizzato il Tribunale a prorogare il termine per la pronunzia del lodo fino al 15.4.2011; il Collegio,quindi, si è riservato per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dal sig. Cagliostro è inammissibile e pertanto va rigettato. 1. Al fine di evidenziare i profili di inammissibilità dell’istanza arbitrale, occorre preliminarmente ricordare che il ricorrente è stato retrocesso al termine della stagione sportiva 2004/2005, laddove, invece, l’indagine della Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha ad oggetto le stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. Ne deriva incontrovertibilmente che la posizione del sig. Cagliostro – peraltro dallo stesso accettata, tant’è che egli, prima d’ora, non ha mai impugnato la detta retrocessione e neppure espresso almeno una riserva nei confronti di essa - è frutto di una decisione adottata in un periodo in relazione al quale non vi sono stati accertamenti, di alcun tipo, in ordine alle valutazioni tecniche espresse sui direttori di gara, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi assolutamente valide e pienamente legittime ed in ogni caso intangibili. E’ allora del tutto evidente che tra le tristi e note vicende che hanno riguardato il settore arbitrale della pallacanestro e la retrocessione del ricorrente non vi è alcun collegamento causale e temporale. 2. Fatta questa premessa, e passando ora ad esaminare la domanda principale, cioè quella con cui il sig. Cagliostro ha chiesto di essere riammesso nella lista degli arbitri abilitati a dirigere le gare di serie B dilettanti maschile e A2 femminile, va detto che, non avendo il ricorrente, a suo tempo, contestato in alcun modo la retrocessione disposta all’esito della stagione sportiva 2004/2005, quella decisione è divenuta irretrattabile: ciò determina l’oggettiva impossibilità, per il sig. Cagliostro, di ottenere sia il provvedimento di riammissione invocato (petitum immediato), sia il bene della vita richiesto (petitum mediato), con la conseguente inammissibilità della domanda de qua. D’altronde, poiché tale domanda non è stata proposta innanzi ad alcuno degli organismi che amministrano la giustizia federale, il Collegio, rispetto ad essa, è privo di potestà decisoria. Coerentemente con tale impostazione, in un caso analogo, questo Tribunale ha avuto modo di chiarire che “il Collegio Arbitrale è competente a giudicare circa la correttezza ovvero la legittimità di provvedimenti i quali abbiano definito una precedente controversia in ambito federale” (cfr. lodo “Binda/F.I.P.” del 6.5.2010). In realtà, in sede di giustizia domestica, il sig. Cagliostro, lungi dal lamentare l’ingiustizia e/o l’illegittimità della retrocessione disposta nei suoi confronti al termine della stagione sportiva 2004/2005, a distanza di qualche anno, si è limitato ad impugnare semplicemente il provvedimento del Consiglio Federale del 14 giugno 2009, tentando di ricavare da tale azione una qualche utilità per la sua personale situazione. Ma il blocco delle retrocessioni stabilito dal Consiglio Federale con il suddetto provvedimento è assolutamente incensurabile e non si presta affatto ad essere etichettato come lesivo del principio di uguaglianza e di parità di trattamento. Sul punto, la Corte Federale, con argomentazioni del tutto condivisibili e convincenti, ha affermato che le decisioni adottate dal Consiglio Federale il 14 giugno 2009 “trovano fondamento giuridico e giustificazione di fatto nella profonda diversità della situazione consolidata ed intangibile dei soggetti iscritti nelle liste arbitrali relative alle stagioni sportive 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, rispetto alla situazione, non ancora definita, dei soggetti iscritti nelle liste stilate al termine della stagione sportiva 2008-2009”. Qui, in relazione a tale aspetto della vicenda contenziosa, è sufficiente ribadire quanto statuito nel lodo “Binda/F.I.P.” poc’anzi richiamato (“. . . non sussiste la competenza a giudicare, da parte del Collegio Arbitrale, in ordine ad atti ovvero a provvedimenti che, come nel caso di specie, siano emessi da organi diversi da quelli di giustizia, atteso che tali atti non sono qualificabili come provvedimenti assunti all’esito di una controversia”) e riportare la tesi sostenuta, in un’altra fattispecie analoga, da questo Tribunale con il lodo “Rostain/F.I.P.” del 20.4.2010, nel quale, con motivazione ineccepibile, è detto comunque che “La delibera . . . rappresenta l’espressione del legittimo esercizio delle potestà discrezionalmente spettanti alla Federazione nell’ambito delle sue competenze, dirette a perseguire il fine, con esse coerente, di salvaguardare il corretto, regolare, svolgimento dell’attività sportiva”. 3. In ordine alla richiesta formulata dal ricorrente in via subordinata (riammissione nella lista degli arbitri abilitati a dirigere le gare di serie C dilettanti), si deve sottolineare che essa non è mai stata fatta oggetto di alcuna azione in ambito federale e, quindi, non può adesso essere delibata, per la prima volta, in questa sede, non sussistendo la relativa potestas iudicandi del Collegio: valgono, in sostanza, anche in questo caso, le stesse considerazioni svolte al punto che precede. Né è sostenibile, in relazione a tale domanda, la tesi del “più che contiene il meno”, dato che la richiesta di (ri)ammissione ad una determinata lista arbitrale postula l’accertamento di peculiari requisiti e specifiche condizioni che, pertanto, devono essere analiticamente allegati e provati. 4. Infine, con riferimento ad entrambe le domande azionate con l’istanza di arbitrato – ed anche se, come detto, tra la posizione del sig. Cagliostro ed i fatti oggetto dell’indagine della Procura della Repubblica di Reggio Calabria non vi è alcun nesso causale e temporale – va rilevato che, comunque, il ricorrente non ha fornito la cosiddetta “prova di resistenza”, cioè non ha dimostrato che, espungendo le valutazioni dei commissari indagati, avrebbe avuto certamente titolo ad essere ammesso nelle liste arbitrali di cui trattasi. Il sig. Cagliostro, infatti, ha affermato apoditticamente, non allegando alcun valido elemento a sostegno di tale assunto, che, senza le valutazioni negative espresse nei suoi confronti dai commissari indagati, la sua posizione, di fatto, sarebbe mutata. Per tutto quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La delicatezza della questione impone l’integrale compensazione delle spese. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione, così decide: 1) dichiara l’inammissibilità del ricorso; 2) compensa le spese per assistenza difensiva; 3) pone a carico di entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, nella misura del 50% per ciascuna di essa, le spese per diritti ed onorari degli arbitri liquidate in €. 2.000,00, oltre spese generali e oneri di legge, nonché quelle per i diritti amministrativi del C.O.N.I.; 4) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, presso gli uffici del T.N.A.S., in data 12 aprile 2011, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Angelo Piazza F.to Massimo Zaccheo CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 18 aprile 2011 promosso da: Sig. Felipe Camazano contro Federazione Italiana Giuoco Calcio VISTI gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. il 7 aprile 2008; VISTO il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni; VISTA l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Felipe Camazano nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) al n. 1420 del 13 luglio 2010; VISTO il proprio provvedimento n. 2512 del 18 novembre 2010, con il quale - a seguito della richiesta di autorizzazione presentata dal Collegio arbitrale ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Codice e ritenute condivisibili le ragioni indicate dallo stesso Collegio a sostegno della sua richiesta - autorizzava il Collegio arbitrale a richiedere quale fondo spese, al Sig. Felipe Camazano e alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, in egual misura e fermo restando il vincolo di solidarietà, l’importo complessivo di € 5.000 (euro cinquemila), oltre accessori e spese; PRESO ATTO che il Segretario del Tribunale, in data 15 dicembre 2010 (prot. n. 2764), informava il Collegio arbitrale dell’avvenuto adempimento da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio; PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Codice, in data 16 dicembre 2010 (prot. n. 2779), il Segretario del Tribunale, d’ordine del Collegio arbitrale, inviava al Sig. Felipe Camazano formale diffida ad adempiere, entro e non oltre il termine del 27 dicembre 2010, al versamento del fondo spese richiesto; PRESO ATTO che, nel corso dell’udienza del 10 febbraio 2011, il Segretario del Tribunale informava il Collegio arbitrale del mancato versamento del fondo spese da parte del Sig. Felipe Camazano; VISTA la comunicazione prot. n. del 10 febbraio 2011 con la quale, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Codice, veniva informato dal Segretario del Tribunale dell’avvenuta sospensione del procedimento arbitrale da parte del Collegio arbitrale, stante lo spirare del termine fissato con la diffida; VISTO l’art. 26, comma 7 del Codice, secondo cui “(…) decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia stato eseguito, il Presidente del Tribunale dichiara l’estinzione del procedimento, dandone comunicazione alle parti e all’organo arbitrale, rimettendo a quest’ultimo il provvedimento di liquidazione per l’attività eventualmente svolta (…)”; VISTO che il termine dei sessanta giorni ex art. 26, comma 7, del Codice, è decorso senza che il Sig. Felipe Camazano abbia provveduto all’adempimento richiesto; SENTITA la relazione del Segretario del Tribunale; D I C H I A R A l’estinzione del procedimento instaurato dal Sig. Felipe Camazano nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, protocollato nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1420 del 13 luglio 2010; R I M E T T E al Collegio arbitrale il provvedimento di liquidazione per l’attività eventualmente svolta. Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali. Roma, 18 aprile 2011 F.to Alberto de Roberto
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it