CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 13 dicembre 2010 promosso da: SIG. GIOVANNI GUARDINI contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 13 dicembre 2010 promosso da: SIG. GIOVANNI GUARDINI contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Coccia (Presidente) Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro) Prof. Avv. Angelo Piazza (Arbitro) nel procedimento arbitrale (prot. 1100 del 20 maggio 2010) tra: SIG. GIOVANNI GUARDINI, (di seguito anche, “il Sig. Guardini” o “Istante”) residente a Negrar (VR), in Via I. Pindemonte n. 2, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Via De’ Marchi n. 4/2, Bologna, giusta delega rilasciata in calce alla Istanza di arbitrato. – Istante – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”), con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione. – Resistente – I. FATTO E PROCEDIMENTO 1. Con i Comunicati Ufficiali n. 82 del 16 giugno 2009 e n. 1 del 1° luglio 2009 (quest’ultimo, in seguito “C.U. n. 1”) il Comitato Regionale Veneto (in seguito “C.R. Veneto”) della Lega Nazionale Dilettanti (“LND”) della FIGC, ha disciplinato le modalità per le iscrizioni ai campionati organizzati dal C.R. Veneto per la stagione sportiva 2009‐2010. Per l’attività di calcio a 11 maschile, in particolare, è stato stabilito che sia la compilazione del questionario di iscrizione sia il versamento degli oneri di iscrizione, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico, dovessero essere eseguiti entro il termine del 15 luglio 2009, definito espressamente come perentorio. 2. Il C.U. n. 1 disponeva, altresì, che alla conclusione del periodo concesso per le iscrizioni all’attività della stagione agonistica 2009/2010, il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto (di seguito, per brevità, Consiglio Direttivo) avrebbe proceduto al completamento degli organici ed alla formazione dei gironi dei diversi campionati – regionali e provinciali – sulla base “degli effettivi versamenti bancari effettuati dalle società e riscontrati dall’Ufficio Contabilità, prescindendo dalla sola presentazione degli stampati di iscrizione”. 3. Le istanze di iscrizione, successivamente inviate dalle società, venivano depositate presso la Segreteria del C.R. Veneto dove veniva apposto il timbro “ricevuto” e da qui inoltrate all’Ufficio di Contabilità del C.R. Veneto, i cui funzionari addetti erano il Sig. Robertino Tiveron e la Sig.ra Sabrina Cazzin. 4. Una volta ricevuta la documentazione, il Sig. Tiveron verificava le date dei versamenti eseguiti dalle società attraverso il sistema di home banking della banca di fiducia del C.R. Veneto e, insieme alla Sig.ra Cazzin, predisponeva un elenco. Nell’elenco venivano segnalate in nota anche una serie di possibili irregolarità riscontrate nelle domande di iscrizione. La Sig.ra Cazzin evidenziava, in particolare, le società ritenute in ritardo nei pagamenti (sarebbe poi stato accertato che l’elenco indicava la data della ricezione dei bonifici da parte del C.R. Veneto anziché la data di esecuzione dei versamenti – facente fede ai fini del rispetto del termine – con la conseguenza che “per tabulas” risultava un numero molto alto di società fuori termine). 5. Dopo la scadenza del termine per l’invio delle istanze di iscrizione, il Sig. Guardini, Presidente del C.R. Veneto, veniva contattato telefonicamente dal Presidente della società U.S.D. Mestrina 1929, Sig. Primo Marani, il quale lo informava del fatto che non aveva ancora provveduto ad eseguire il bonifico richiesto per l’iscrizione della detta società al campionato di 1° categoria e chiedeva se fosse possibile ottemperare all’obbligo in ritardo. 6. Il giorno 29 luglio 2009, il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto si riuniva per procedere, in particolare, alla verifica delle iscrizioni ed alla formazione dei campionati. Alla riunione erano presenti il Presidente Sig. Guardini, il Segretario del C.R. Veneto il Sig. Pozzi, il vice Presidente Vicario Sig. Perotto, il vice Presidente Sig. Grandi, i Consiglieri Sig.ri Donà, Furlan, Caggiato, Levorato, Marotto e Sandri. All’inizio della riunione la Sig.ra Cazzin consegnava al Sig. Pozzi dei tabulati contenenti l’elenco di tutte le società da iscrivere. 7. Nel corso del proprio intervento introduttivo, il Sig. Guardini evidenziava che solo la U.S.D. Mestrina 1929 e la Union Aurora Cavalponica non avevano rispettato i termini previsti dalla normativa applicabile e proponeva di ammettere tutte le società facenti richiesta tranne le due appena indicate. A specifica domanda del consigliere Sandri, il Segretario Pozzi rispondeva che tutte le altre società erano in regola con le istanze di iscrizione ai rispettivi campionati. Sulla base delle indicazioni del Presidente Guardini e delle rassicurazioni del Segretario Pozzi, i componenti del Consiglio Direttivo deliberavano all’unanimità l’ammissione ai campionati di competenza di tutte le società, ad eccezione dell’U.S.D. Mestrina 1929 e dell’Union Aurora Cavalponica. 8. Nel successivo C.U. n. 13 del 5 agosto 2009, il C.R. Veneto dava atto della attività espletata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 luglio 2009 con riferimento al completamento degli organici dei campionati di Eccellenza, Promozione, 1° Categoria, 2° Categoria, Juniores Elite e Juniores regionali. 9. Successivamente, in data 12 agosto 2009, venuto a conoscenza della esclusione della U.S.D. Mestrina 1929 dal Campionato di Prima Categoria, il Sig. Primo Marani inviava un esposto alla Procura Federale della FIGC, nel quale riferiva che, in data 20 luglio 2009, aveva chiesto telefonicamente al Sig. Guardini come poter procedere alla iscrizione nonostante l’avvenuta scadenza del termine perentorio del 15 luglio 2009. Precisava poi il Sig. Marani che il Sig. Guardini gli avrebbe suggerito di effettuare il bonifico, ancorché in ritardo, individuando quale valuta per il beneficiario il termine di scadenza del 15 luglio 2009. Quindi, lamentava che, mentre la U.S.D. Mestrina 1929 non era stata ammessa nonostante egli avesse seguito le indicazioni del Sig. Guardini, almeno altre cinque società in analoghe condizioni erano state inserite nei calendari agonistici. 10. Sulla vicenda veniva quindi aperta una inchiesta da parte della Procura Federale della FIGC che veniva svolta dal dott. Donato Sozzo, unitamente al Sostituto Procuratore Federale, l’Avv. Francesco Di Liginio. Con lettera consegnata dal Sig. Guardini e dal Sig. Pozzi alla Procura Federale della FIGC in data 18 settembre 2009, i due deferiti rendevano una dichiarazione spontanea. Nel corso della indagine, il dott. Sozzo sentiva il Sig. Guardini nelle date 2 settembre 2009, 18 settembre 2009 e 14 ottobre 2009. Vista la relazione istruttoria redatta dal dott. Sozzo, in data 10 dicembre 2009 il Procuratore Federale della FIGC deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale (di seguito, anche, “CDN”) il Sig. Guardini ed il Sig. Pozzi per rispondere: A) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito anche “CGS”), con riferimento agli articoli 7, commi 2 e 3, dello Statuto, 49 delle N.O.I.F., 13 e 14 del Regolamento della LND, ed in relazione alle norme di cui al C.U. n. 1 del C.R. Veneto per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, in concorso, indotto intenzionalmente in errore il Consiglio Direttivo nella riunione del 29 luglio 2009 ad ammettere alla partecipazione dei campionati di competenza, per la stagione agonistica 2009‐ 2010, numerose società che avevano violato i termini e le condizioni fissate mediante l’omissione di notizie e documenti idonei a rilevare tali irregolarità, con conseguente alterazione della regolarità dello svolgimento dei relativi campionati per la stagione agonistica 2009‐2010; B) della violazione di cui agli artt. 1, commi 1 e 2, e 8, commi 1 e 2, del CGS, con riferimento all’art. 10, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, entrambi, singolarmente ed in concorso, posto in essere più azioni volte ad ostacolare e/o ritardare l’attività di indagine e di acquisizione documentale in ordine ai fatti denunciati, nonché per avere esercitato pressioni dirette ed ambientali nei confronti dei Sig.ri Robertino Tiveron e Sabrina Cazzin, dipendenti dell’Ufficio di Contabilità presso il C.R. Veneto, finalizzate ad acquisire dai predetti notizie in ordine alle loro svolte audizioni, nonché indurre i predetti dipendenti ad assumersi la diretta responsabilità delle riscontrate violazioni al fine di mandare indenne da ogni responsabilità il suddetto Comitato e i suoi componenti dalle irregolarità riscontrate nella iscrizione di numerose società ai campionati di competenza per la stagione 2009–2010; C) infine, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS con riferimento all’art. 14 del Regolamento della LND (di seguito, per brevità, LND) e dell’art. 10, comma 2, delle N.O.I.F., per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere entrambi, singolarmente ed in concorso, elaborato e redatto il verbale della riunione del 29 luglio 2009 del Consiglio Direttivo, successivamente fatto approvare dallo stesso Consiglio Direttivo, in cui si dava per eseguita la verifica complessiva della documentazione inerente le domande di iscrizione ai campionati di competenza rappresentando un complessivo esame collegiale del Consiglio Direttivo della relativa documentazione, che risulta accertato nei fatti non esserci stato. Pagina 5 di 18 11. La CDN con decisione del giorno 11 marzo 2010 (C.U. N. 63/CDN) dichiarava fondato il deferimento e accoglieva le richieste della Procura Federale della FIGC. 12. Per quanto concerne il Capo A), la CDN ha rilevato che “sono emerse gravi irregolarità nella gestione del CR Veneto per lo meno in relazione alle iscrizioni al campionato per la stagione sportiva 2009/2010. Tale gestione, fortemente lesiva del prestigio delle istituzioni federali, deve essere censurata soprattutto per le dimensioni e per il coinvolgimento di numerosi soggetti, sia componenti del CR, sia Presidenti delle società, ai quali le denunciate irregolarità sono riferibili a diverso titolo”. Il CDN ha poi evidenziato che “la normativa della quale si assume la violazione nell’atto di deferimento individua chiaramente in capo al Consiglio Direttivo i compiti di organizzazione, disciplina e controllo dei campionati (art. 14 Regolamento LND) nonché di completamento degli organici”. 13. La CDN ha quindi rilevato che il Consiglio Direttivo aveva deliberato l’esclusione delle sole società USD Mestrina 1929 ed Union Aurora Cavalponica, quando l’elenco delle squadre fornito dall’Ufficio di Contabilità del C.R. Veneto “forniva dati ben diversi da quelli finali e, in un certo senso, apparentemente più gravi, in quanto il riscontro delle date dei bonifici, effettuato tramite home banking, indicava che un numero elevatissimo di squadre si trovava in posizione tale da non poter essere iscritte, avendo effettuato i versamenti oltre il termine perentorio previsto. Ne deriva che, già sulla base del dato apparente, il Consiglio Direttivo avrebbe dovuto effettuare una verifica per comprendere la reale portata degli inadempimenti”. 14. Secondo la CDN i Sig.ri Guardini e Pozzi hanno tenuto ulteriori comportamenti che “a giudizio della Commissione dimostrano il dolo al quale gli stessi hanno comunemente ispirato le proprie azioni”. Segnatamente, “i deferiti hanno sviluppato una linea difensiva tesa ad attribuire responsabilità dell’accaduto esclusivamente all’Ufficio contabilità” e nel corso delle audizioni innanzi alla Procura Federale della FIGC il Sig. Guardini avrebbe più volte mutato la propria versione dei fatti. L’atteggiamento doloso dei deferiti sarebbe altresì desumibile dalle dichiarazioni rese dagli altri Consiglieri e dai dipendenti Tiveron, Cazzin e Cavallari. In particolare, “i consiglieri Marotto, Sandri e Donà hanno chiarito che, una volta informati dal Guardini dell’esistenza dell’esposto del Marani nella riunione del Consiglio direttivo successiva a quella del 29 luglio 2009, avvenuta il 14 settembre 2009, come riferito dal Ruzza nella dichiarazione allegata alla memoria difensiva, hanno richiesto chiarimenti e verifiche e lo stesso Guardini li ha rassicurati, in diverse e successive circostanze sul fatto che tutte le iscrizioni erano in regola”. Tutto ciò, nonostante che il Sig. Guardini fosse stato informato (in data 2 settembre 2009) dell’esistenza di varie irregolarità. 15. Con riferimento alle imputazioni di cui al capo B), la CDN ha affermato che l’istruttoria aveva consentito di dimostrare che “per quanto in misura diversa, il Pozzi ed il Guardini si sono resi autori di pressioni continue nei confronti dei dipendenti Cazzin e Tiveron al fine di indurli, da una parte, a rivelare il contenuto delle audizioni rese in fase di indagine e, dall’altra, a seguire le linee difensive delineate nella nota memoria difensiva”. 16. Da ultimo, in riferimento al Capo C), la CDN ha disposto che, sia sulla base delle dichiarazioni rese dal Sig. Pozzi e dal Sig. Guardini che dai Consiglieri, risultava provato che il Sig. Guardini ed il Sig. Pozzi avevano dichiarato a verbale l’esecuzione di una verifica della documentazione rilevante che in realtà non c’era stata. 17. Ciò premesso, la CDN ha reso il seguente dispositivo: “la Commissione dichiara i deferiti responsabili degli addebiti contestati e, di conseguenza, delibera di infliggere sia a Giovanni Guardini sia a Maurizio Pozzi la sanzione della inibizione per 2 (due) anni. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza sia nei confronti dei componenti del Consiglio direttivo del CR Veneto, sia nei confronti dei presidenti delle società che appaiono aver violato le disposizioni federali”. 18. In data 6 aprile 2010, il Sig. Guardini proponeva reclamo avverso la decisione della CDN innanzi alla Corte di Giustizia Federale della FIGC (di seguito anche “CGF”). Un autonomo reclamo veniva proposto anche dal Sig. Pozzi. 19. Con decisione del 20 aprile 2010, in C.U. n. 225/CGF, la CGF Sezioni Unite, accoglieva parzialmente i reclami proposti dai deferiti. Quanto ai Capi A) e C), la CGF reputava la decisione impugnata coerente nella ricostruzione dei fatti e del tutto immune “da censure attesi gli innumerevoli riscontri probatori che danno assolute certezze circa le gravi irregolarità amministrative poste in essere dai reclamanti in ordine alla avvenuta iscrizione ai campionati di competenza, stagione sportiva 2009/2010, di società che non avevano i requisiti formali e sostanziali fissati dal Comitato Regionale Veneto con il Com. Uff. n. 1 del 1.07.2009, escludendo, per contro, legittimamente due società (U.S.D. Mestrina 1929 e Union Aurora Cavalponica) con le stesse motivazioni”. Secondo la CGF, poi, il comportamento tenuto dal Sig. Pozzi e dal Sig. Guardini “rafforza il convincimento di una azione dolosamente colpevole del Guardini e del Pozzi di non segnalare la carenza dei requisiti che avrebbe, come ovvio, comportato l’esclusione delle società invece ingiustamente ammesse”. Secondo la CGF, “di notevole rilievo disciplinare è il comportamento degli odierni reclamanti i quali, appresa l’esistenza delle indagini federali in corso, hanno approntato una linea difensiva finalizzata ad attribuire ogni responsabilità all’Ufficio Contabilità; tesi, questa, smentita dalle risultanze obiettive di indagine, dalle dichiarazioni acquisite agli atti e dalle stesse rese anche dagli incolpati”. 20. In ordine al Capo B), la CGF ha tuttavia prosciolto i deferiti, accogliendo i reclami del Sig. Guardini e del Sig. Pozzi: “specie per quanto attiene all’addebito di avere, gli odierni reclamanti, esercitato pressioni dirette e ambientali al fine di indurre il Tiveron e la Cazzin ad assumersi la diretta e personale responsabilità circa le accertate violazioni, ciò al fine di esonerare da ogni ipotesi di responsabilità disciplinare essi stessi ed i componenti del Comitato, osserva questa Corte che le dichiarazioni rese, sul punto, dalla Cazzin e dal Tiveron sono prive di ogni riscontro probatorio, né appare utile a supportarle la circostanza, non contestata dai reclamanti, dell’incontro a Bologna organizzato dal Pozzi al fine di concordare la linea difensiva da proporre all’Ufficio Inquirente. Infatti, nelle dichiarazioni rese sia dalla Cazzin che dal Tiveron si coglie, pur nell’interessato pressing del Pozzi, l’invito ad attenersi a quanto, e dal Pozzi e dal Guardini, era stato esposto nella memoria difensiva. Richiesta, questa, che non fu accolta dai destinatari”. 21. Con riguardo al Capo C), la CGF ha ritenuto, in conformità a quanto statuito dal giudice sportivo di prime cure, che il verbale del Consiglio Direttivo del 29 luglio 2009 contenesse l’esplicitazione di un’attività di verifica che nei fatti non c’era stata. Rispetto al Sig. Guardini, infine, la CGF ha affermato che “al fine di determinare la sanzione della inibizione deve tenersi in debito conto del precedente disciplinare che si ricava dall’allegato C.U. n. 43/CDN 2007/2008 – dal quale si ricava che egli, deferito dal Procuratore Federale alla competente Commissione Disciplinare Nazionale, in concorso con Berton Giambruno, e sottraendosi al procedimento, ha patteggiato la sanzione della inibizione per giorni trenta”. 22. Ciò considerato, la CFG, “riuniti i ricorsi nn. 2) e 3), come sopra rispettivamente proposti dai Sig.ri Giovanni Guardini e Maurizio Pozzi, li accoglie in parte rideterminando la sanzione rispettivamente in anni 1 e 6 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni Guardini ed anni 1 di inibizione per il Sig. Pozzi Maurizio”. 23. Con istanza di arbitrato del 20 maggio 2010 depositata presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, anche, “TNAS”), il Sig. Guardini impugnava il dispositivo della citata decisione della CFG, formulando espressa “riserva di integrare la presente istanza con memorie aggiunte una volta avuta cognizione delle motivazioni integrali della decisione della Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 225 CGF del 20 aprile 2010”. Il Sig. Guardini chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia annullare e/o revocare la sanzione irrogata nei confronti del Sig. Giovanni Guardini dalla Commissione disciplinare Nazionale c/o FIGC con C.U. n. 63/CDN dell’11 marzo 2010, rideterminata dalla Corte di Giustizia Federale in anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), con C.U. n. 225/CGF del 20 aprile 2010. In via subordinata, ridurre la sanzione nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene ai costi di funzionamento del Collegio arbitrale ed ai compensi degli Arbitri”. Nella istanza di arbitrato veniva nominato quale Arbitro designato dalla parte il Prof. Avv. Angelo Piazza il quale accettava la nomina. 24. In data 24 maggio 2010 veniva pubblicato il C.U. n. 268/CGF recante le motivazioni della decisione gravata. 25. In data 24 maggio 2010, si costituiva in giudizio la FIGC chiedendo il rigetto dell’istanza avversaria e la condanna della parte istante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla FIGC. La FIGC nominava quale Arbitro designato dalla parte il Prof. Avv. Luigi Fumagalli il quale accettava l’incarico. 26. Successivamente, gli Arbitri designati dalle parti, indicavano il Prof. Avv. Massimo Coccia quale Presidente del Collegio arbitrale. 27. Il Prof. Avv. Massimo Coccia accettava l’incarico di Presidente e fissava la prima udienza per il giorno 14 settembre 2010. Nel corso dell’udienza, le parti confermavano la nomina del Presidente dichiarando, altresì, di non avere alcun motivo di ricusazione nei suoi confronti, nonostante fossero state edotte dell’incarico commissariale svolto presso la FIGC, su incarico del CONI, nel corso della stagione sportiva 2006-2007. 28. La FIGC depositava il C.U. n. 13 CDN, pubblicato in data 14 settembre 2010, recante, tra l’altro, l’adozione da parte della CDN della sanzione della inibizione per mesi quattro nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo della FIGC per i fatti oggetto del presente procedimento. 29. Vista la natura della controversia, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, per brevità, il Codice TNAS), il Collegio arbitrale concedeva all’Istante termine sino al 14 ottobre 2010 per il deposito di memoria sulla decisione impugnata e motivi aggiunti e termine sino al 29 ottobre 2010 alla Resistente per il deposito di replica alla memoria di parte ricorrente. 30. Le parti autorizzavano, di comune intesa, il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Le parti autorizzavano, altresì, il Collegio a arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino al 31 gennaio 2011. 31. Il Collegio arbitrale fissava l’udienza di discussione per il 10 novembre 2010. 32. Con la memoria autorizzata del 14 ottobre 2010, l’Istante insisteva per l’accoglimento delle domande spiegate con l’atto introduttivo del procedimento. Con la memoria del 28 ottobre 2010, la FIGC insisteva per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. 33. L’Istante depositava inoltre il dispositivo della decisione della CGF, Sezioni Unite, resa in esito al reclamo dei componenti del C.R. Veneto, i Sig.ri Fiorenzo Perotto, Claudio Donà, Mario Furlan, Elio Gaggiato, Gaetano Grandi, Alessio Levorato, Giannantonio Marotto e Giovanni Sandri (C.U. n. 268/CGF) la quale riduceva a due i mesi di inibizione comminati ai reclamanti. La motivazione della decisione veniva pubblicata in data 21 dicembre 2010 (C.U. 123/CGF). 34. Nel corso della udienza di discussione, il Collegio arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. II. DIRITTO 35. Innanzi tutto, alla luce dell’esame complessivo della questione, il Collegio arbitrale decide che per motivi di economia procedurale non procederà a riesaminare nel merito il capo di imputazione B) prospettato dalla Procura Federale (si veda sopra al par. 10), rispetto al quale il Sig. Guardini è stato prosciolto dalla CGF nell’ultima istanza federale. In effetti, il Collegio non ritiene utile risolvere la questione preliminare – dibattuta dalle parti nel corso dell’arbitrato – se il Collegio abbia titolo per riesaminare l’imputazione di cui al capo B) (supra, par. 10), considerato da un lato che la FIGC non ha proposto domanda riconvenzionale e dall’altro che le regole che disciplinano il presente arbitrato prevedono il pieno effetto devolutivo dell’appello al TNAS. 36. Ad avviso del Collegio detta indagine sarebbe ininfluente ai fini della presente decisione poiché, non avendo la FIGC chiesto un aggravamento della sanzione disciplinare applicata dalla CGF, il Collegio arbitrale ritiene che, per i motivi che di seguito si esporranno, la sanzione complessivamente irrogata sulla base dei soli capi di imputazione A) e C) (supra, par. 10) risulti congrua e non manifestamente sproporzionata rispetto alla condotta del Sig. Guardini. 37. Va in effetti ricordato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata dei collegi del TNAS, la misura delle sanzioni disciplinari adottate dagli organi di giustizia federale possa essere modificata in questa sede arbitrale solo nel caso in cui la sanzione sia incongrua e manifestamente sproporzionata. Si veda ad esempio il Lodo TNAS dell’11 novembre 2009, Volpi e altri c. FIGC: «Non meritano accoglimento le doglianze degli istanti articolate con riferimento alla congruità e alla proporzionalità delle sanzioni irrogate. Va preliminarmente precisato che l’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale specifico aspetto si delinea compiutamente, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”». 38. Con riferimento alle censure contestate nel capo A) dell’atto di deferimento, il Collegio arbitrale ritiene che sia imputabile al Sig. Guardini la violazione plurima ed aggravata dell’art. 1, comma 1, del CGS, secondo il quale i dirigenti “sono tenuti allʹosservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. 39. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento della LND, il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali “organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi […] e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, […], nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio direttivo della Lega”. 40. Dalla norma deriva dunque che, quale Presidente del Consiglio Direttivo e organo apicale del C.R. Veneto, il Sig. Guardini era tenuto a verificare direttamente la regolarità delle domande di iscrizione ai campionati organizzati dal C.R. Veneto, in quanto attività di controllo dei campionati finalizzata alla composizione ed organizzazione dei campionati medesimi ed alla predisposizione dei rispettivi gironi. Peraltro, è circostanza nota agli addetti ai lavori che, nel mese di luglio, l’attività prevalente dei Comitati Regionali è costituita proprio dal disbrigo delle pratiche di iscrizione.41. Tuttavia, l’Istante sostiene che i controlli spettassero unicamente all’Ufficio di Contabilità del C.R. Veneto, invocando all’uopo il C.U. n. 1, nella parte in affidava all’Ufficio di Contabilità il compito di riscontrare i versamenti bancari effettuati dalle società ai fini dell’iscrizione ai campionati: «il Consiglio Direttivo procederà al completamento degli organici ed alla formazione dei Gironi dei diversi Campionati – regionali e provinciali – unicamente sulla base degli effettivi versamenti bancari effettuati dalle società e riscontrati dall’Ufficio di contabilità, prescindendo dalla sola presentazione degli stampati di iscrizione» (sottolineatura aggiunta). 42. Il Collegio non condivide tale impostazione e ritiene che la responsabilità del Consiglio Direttivo, ed in primis del suo Presidente, non possa essere esclusa dal portato del citato C.U. n. 1. In base a tale stesso testo, infatti, era il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto a dover tener conto “unicamente degli effettivi versamenti bancari effettuati dalle società” al fine di procedere a completare gli organici ed a formare i gironi dei diversi campionati. I riscontri effettuati dagli impiegati dell’Ufficio di contabilità sono fatti meramente infraprocedimentali e preparatori all’unica vera attività provvedimentale implicante una responsabilità nei confronti di tutte le società affiliate, vale a dire la deliberazione di ammissione ai campionati. 43. Va infatti tenuto conto che a livello dilettantistico regionale non esiste – né può esistere allo stato attuale delle Carte Federali – un organismo tecnico ad hoc deputato alla verifica della regolarità degli adempimenti connessi alle iscrizioni ai campionati, un organismo cioè analogo alla COVISOC per i campionati professionistici. Invero, l’art. 19 dello Statuto FIGC prevede che è possibile istituire un simile organismo tecnico a livello dilettantistico solo con riferimento ai campionati di livello nazionale (la FIGC ha in effetti recentemente istituito la COVISOD per i campionati nazionali dilettantistici; v. art. 52 ter NOIF). 44. Ne consegue necessariamente, e la prassi consolidata di tutti i Comitati Regionali della LND depone in tal senso, che a livello regionale tale compito di controllo in sede di ammissione debba essere svolto direttamente dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti (“LND”), i quali devono assumersene la relativa responsabilità, politica e giuridica. Non può certo ritenersi che, senza un’apposita previsione statutaria o regolamentare, i Comitati Regionali della LND possano autonomamente creare degli organismi tecnici del tipo anzidetto o – ancor meno – devolvere tale delicata funzione ai loro uffici di contabilità, come pretenderebbe l’Istante. L’equiparazione, prospettata dall’Istante, dell’Ufficio di Contabilità del C.R. Veneto alla COVISOC è mal posta tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto. Volendo proprio fare un paragone con la COVISOC, l’ufficio di contabilità di un Comitato Regionale può essere al più comparato all’apparato impiegatizio che supporta il lavoro della COVISOC (apparato incaricato unicamente del lavoro preparatorio delle pratiche) ma giammai alla COVISOC stessa. 45. Esistono numerosi riscontri probatori – le dichiarazioni dei Consiglieri Sandri e Donà e dello stesso Istante – che il Sig. Guardini, nel corso della riunione da lui presieduta del Consiglio Direttivo del 29 luglio 2009, non tentò neppure di verificare il contenuto dei tabulati predisposti dall’Ufficio di Contabilità – attività che non richiedeva di certo una particolare competenza tecnica – ma manifestò la propria proposta di deliberazione al Consiglio facendo esclusivamente affidamento da un lato su quanto dichiarato dal Segretario Pozzi e dall’altro sulla sua conoscenza personale dei fatti (peraltro meramente incidentale, alla luce della chiamata telefonica del Presidente della U.S.D. Mestrina 1929 con la quale quest’ultimo, di fatto, si autodenunciava). 46. Il Collegio ritiene che il Presidente di un Comitato Regionale LND (posizione delicata che comporta molti onori ma anche molti oneri), certamente avvalendosi della collaborazione del Segretario e degli uffici, debba verificare di persona ed in concreto che le società si iscrivano regolarmente ai campionati. Si tratta probabilmente dell’attività più importante che deve fare un Presidente di Comitato Regionale, in quanto da essa dipende la regolare formazione dei campionati. È dunque necessario che tale attività venga svolta con grande attenzione e diligenza, dedicandoci tutto il tempo necessario. Nel caso di specie, peraltro, la semplice lettura dei tabulati predisposti dall’Ufficio di Contabilità avrebbe immediatamente indotto chiunque ad allarmarsi e ad espletare ulteriori controlli circa la regolarità delle iscrizioni, poiché da tali tabulati emergeva un numero molto elevato – sebbene poi rivelatosi parzialmente errato – di squadre che non avevano provveduto ai pagamenti o alle iscrizioni entro il termine perentorio previsto. Il fatto che il Sig. Guardini ritenesse irresponsabilmente di poter procedere alla deliberazione del Consiglio Direttivo senza perdere neanche pochi minuti del suo tempo per dare un’occhiata ai relativi tabulati è incredibile ed inconcepibile. 47. Il Sig. Guardini dunque, proponendo al Consiglio Direttivo da lui presieduto l’iscrizione di tutte le società tranne due ha certamente contribuito in modo determinante alla partecipazione ai campionati 2009‐2010 di società non aventi diritto. La proposta di deliberazione, unita alle successive rassicurazioni ai Consiglieri che tutto era in ordine, ha invero indotto – in concorso con il Segretario Pozzi – l’intero Consiglio a fidarsi ed a procedere all’adozione della deliberazione di ammissione ai campionati di tutte le società tranne le due sopra dette. È evidente la violazione da parte del Sig. Guardini dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’obbligo, previsto dall’art. 14 del Regolamento LND, di determinare gli organici dei campionati di competenza nel rispetto delle norme federali. 48. Ad avviso del Collegio, le vicende sopra descritte lasciano ritenere come molto probabile il dolo del Sig. Guardini nel voler favorire alcune società a scapito di altre. Tuttavia, anche volendo ritenere che non si sia raggiunta la piena prova del dolo del Sig. Guardini, la sua condotta deve essere valutata come – a tutto voler concedere – gravemente negligente e deve essere sanzionata con la massima severità, in considerazione delle conseguenze sul regolare svolgimento dei campionati determinate dal mancato espletamento delle doverose verifiche delle domande di iscrizione. A questo fine, facendo proprio il conteggio operato dalla CGF, l’ammissione di “una decina di società” non aventi titolo, pur su un numero di richieste superiore a cinquecento, è stata certamente idonea a falsare la composizione e l’esito dei campionati della stagione 2009/2010. Le dette vicende, inoltre, hanno recato un considerevole nocumento all’immagine e alla credibilità del C.R. Veneto e della LND nei confronti dei suoi amministrati e dell’intero movimento calcistico nazionale. 49. Ritiene inoltre il Collegio che anche le condotte tenute dal Sig. Guardini successivamente alla apertura delle indagini da parte della Procura Federale della FIGC aggravino la detta violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS. 50. Come è stato correttamente evidenziato dalla CDN nel giudizio sportivo di prima cure, infatti, il Sig. Guardini ha più volte mutato la propria versione dei fatti al fine di attribuire a terzi l’integrale responsabilità per la grave irregolarità accertata all’interno del C.R. Veneto. In particolare, c’è una notevole discordanza tra l’ultima ricostruzione data dal Sig. Guardini nel corso della udienza del 10 novembre 2010 (secondo la quale, nel corso della riunione del 29 luglio 2009, egli aveva fatto totalmente affidamento sulle dichiarazioni del Segretario Pozzi a sua volta confortato dalla Sig.ra Cazzin) e quanto affermato nel corso della prima audizione innanzi alla Procura Federale della FIGC (durante la quale il Sig. Guardini aveva invece sostenuto che tutte le pratiche di iscrizione erano state verificate dal Consiglio Direttivo del 29 luglio 2009 e come dai tabulati redatti dagli uffici amministrativi e contabili risultassero irregolari solo le richieste delle due società delle quali era stata decretata la non ammissione). 51. Inoltre, il Sig. Guardini, pur reso edotto nel corso della prima audizione innanzi alla Procura Federale della FIGC, in data 2 settembre 2009, dell’esistenza di numerose irregolarità relative alle iscrizioni ai campionati, ha continuato a riferire ai Consiglieri, che avevano sollecitato ulteriori verifiche e chiarimenti una volta appresa la notizia della apertura di una indagine federale, che tutte le iscrizioni erano in regola, probabilmente al fine di proteggere la propria strategia difensiva. Tale circostanza emerge chiaramente dalla documentazione in atti (il verbale delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Guardini al collaboratore della procura dott. Sozzo in data 2 settembre 2009 ed il verbale della dichiarazione del Consigliere Donà in data 23 ottobre 2009). 52. Con riferimento alle violazioni contestate nel Capo C) dell’atto di deferimento, il Collegio arbitrale ritiene che il Sig. Guardini abbia violato l’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche per aver proposto al Consiglio Direttivo di ratificare il verbale della riunione del 29 luglio 2009, contenente la attestazione della avvenuta “verifica delle iscrizioni presentate dalle società ai diversi campionati” in concreto non eseguita. 53. Al momento della ratifica del verbale, il Sig. Guardini non poteva non essere consapevole che l’atto contenesse una dichiarazione mendace poiché, per sua stessa ammissione, non aveva neppure esaminato i tabulati contenenti l’elenco delle società richiedenti l’iscrizione ai campionati predisposta dall’Ufficio di Contabilità. Né, peraltro, la dichiarazione contenuta nel verbale può essere considerata una mera formula di stile poiché – come già chiarito – la verifica della regolarità delle iscrizioni rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo e del suo Presidente. 54. La gravità delle violazioni disciplinari accertate, la condotta complessiva del Sig. Guardini e le conseguenze delle irregolarità commesse rendono la sanzione della inibizione di 1 anno e sei mesi comminata dalla CGF congrua e proporzionata. 55. Il Collegio arbitrale condivide, poi, l’affermazione della CGF secondo la quale ai fini della valutazione della congruità della sanzione debba essere considerato anche il precedente patteggiamento della sanzione di un mese di inibizione da parte del Sig. Guardini in relazione al procedimento disciplinare di cui al C.U. n. 43/CDN 2007/2008, ove il Sig. Guardini era stato deferito per aver violato i doveri di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS. 56. Il Collegio arbitrale ritiene infatti, in analogia a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con riferimento all’efficacia dell’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) all’interno di un procedimento disciplinare del Consiglio Nazionale Forense (v. Corte Cost., 18 dicembre 2009, n. 336), che nel procedimento disciplinare della FIGC il patteggiamento debba essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all’accertamento di un previo fatto illecito commesso dalla stessa persona all’interno dello stesso ordinamento settoriale. 57. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Istante, il patteggiamento di Guardini non è stato considerato dalla CGF al fine di applicare la disciplina della recidiva prevista dall’art. 21 del C.G.S. (“Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle violazioni”), quanto quale elemento di valutazione della personalità del tesserato, e specificamente quale indice della sua scarsa propensione alla diligente osservanza delle regole federali. 58. La recidiva, infatti, non è invocabile nella fattispecie in quanto è applicabile soltanto in occasione della commissione di illeciti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, mentre, nel precedente procedimento disciplinare, il deferimento del Sig. Guardini è stato basato su circostanze risalenti al 2005. È invece certamente valutabile, al fine di irrogare una sanzione, la personalità complessiva del soggetto deferito come elemento utile alla congrua e proporzionata graduazione della misura sanzionatoria. 59. La congruità e proporzionalità della sanzione comminata dalla CGF non è poi in alcun modo inficiata dal diverso metro sanzionatorio adottato nei precedenti disciplinari citati dalla difesa dell’Istante (peraltro, spesso poco conferenti) né dalla circostanza che la CGF, Sezioni Unite, abbia ridotto la sanzione comminata agli altri Consiglieri del C.R. Veneto da mesi 4 a mesi 2.. In effetti, questo Collegio è chiamato unicamente a verificare la congruità e proporzionalità della sanzione irrogata al Sig. Guardini rispetto alla gravità dei fatti da esso commessi e non rispetto a sanzioni irrogate ad altre persone in altri procedimenti a livello endofederale (decisioni che peraltro questo Collegio non è tenuto a condividere). 60. In ogni caso, questo Collegio rileva come non possa porsi sullo stesso piano la figura di un Presidente di Comitato Regionale della LND e quella dei Consiglieri dello stesso. In effetti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello Statuto della FIGC “i Presidenti dei Comitati regionali […] della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza”. Dunque, a differenza dei semplici membri dei Consigli Direttivi, i quali ricoprono una carica solo all’interno della LND ai sensi dell’art. 10 dello Statuto FIGC (“La LND è articolata in Comitati regionali […]. I Comitati regionali […] sono dotati di organi direttivi di natura elettiva”), i Presidenti dei Comitati regionali rappresentano anche e direttamente la stessa FIGC sul territorio, svolgendo in un certo senso una sorta di funzione “prefettizia” in favore del governo centrale della FIGC. Non a caso, l’art. 20, comma 3, dello Statuto Federale prevede che i Presidenti dei Comitati regionali della LND partecipino di diritto all’Assemblea della FIGC (seppur, ovviamente, senza diritto di voto). 61. Tale netta differenziazione statutaria tra i Presidenti dei Comitati Regionali e i membri dei Consigli direttivi degli stessi, con il descritto sdoppiamento istituzionale dei primi, implica ovviamente una ben diversa misura di onori, oneri e responsabilità nell’ambito dell’ordinamento federale. Ne deriva la necessità di una diversa valutazione della misura della sanzione nell’eventualità di fatti aventi rilevanza disciplinare commessi in concorso tra un Presidente ed i Consiglieri di un Comitato Regionale della LND. 62. Il Collegio riunito in conferenza personale, pertanto, decide a maggioranza con il voto contrario dell’Arbitro Prof. Avv. Angelo Piazza, di confermare la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) attribuita al Sig. Guardini al termine del procedimento disciplinare endofederale. 63. Quanto agli onorari arbitrali, seguendo il principio della soccombenza, il Collegio arbitrale condanna l’Istante al pagamento di tutti i costi dell’arbitrato, quantificati in Euro 5.000,00, oltre oneri di legge e spese. Considerato che il totale degli onorari e delle spese del Collegio arbitrale sono già stati corrisposti dalle parti, nella misura della metà ciascuna, l’Istante dovrà rimborsare alla FIGC l’importo complessivo di Euro 3.370,00, da essa versato alla Segreteria del TNAS. L’Istante dovrà altresì provvedere all’integrale pagamento dei diritti amministrativi per il TNAS. Quanto alle spese legali, data la soccombenza, l’Istante dovrà corrispondere alla FIGC le spese di lite che si quantificano in Euro 2.000,00, oltre oneri di legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale a maggioranza con il voto contrario dell’Arbitro Prof. Avv. Angelo Piazza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: a. rigetta l’istanza del Sig. Giovanni Guardini e conferma l’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, confermando la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); b. rigetta ogni altra domanda o richiesta formulata dalle parti; c. condanna l’Istante al pagamento delle spese di lite in favore della FIGC, nella misura complessiva di Euro 2.000,00, oltre oneri di legge (IVA e CPA). d. condanna l’Istante al pagamento degli onorari e delle spese del Collegio arbitrale e, per gli effetti, ordina all’Istante di versare alla FIGC la somma da quest’ultima complessivamente anticipata a titolo di acconto sugli onorari e le spese del Collegio arbitrale alla Segreteria del TNAS, consistente in Euro 3.370,00; e. condanna, altresì, l’Istante al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri in data 13 dicembre 2010 e sottoscritto in numero di tre originali dal Presidente Prof. Avv. Massimo Coccia e dall’Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli. Non ha voluto sottoscrivere il lodo l’Arbitro Prof. Avv. Angelo Piazza, il quale ha allegato una nota di dissenso. IL COLLEGIO ARBITRALE F.to Massimo Coccia F.to Luigi Fumagalli NOTA DI DISSENSO DELL’ARBITRO ANGELO PIAZZA Nella vicenda esaminata da questo Collegio, non sono stati tenuti in debita considerazione alcuni profili della vicenda che attenuano (o escludono) profili di responsabilità in capo al sig. Guardini, tra cui, in particolare, la circostanza che non sia mai stato dimostrato che il medesimo sia entrato in possesso dei tabulati predisposti dall’Ufficio di contabilità e che fosse a conoscenza della posizione non regolare di alcune società. Manca, in ogni caso, qualsiasi riscontro che consenta di attribuire natura dolosa alla condotta dell’istante, potendo l’operato del dirigente rilevare ricadere nella mera negligenza. Tali importanti circostanze non sono state adeguatamente considerate anche ai fini della quantificazione e, dunque, dell’eventuale rideterminazione della sanzione. Basti pensare alla natura piuttosto ridotta della sanzione applicata, per i medesimi fatti oggetto del procedimenti, ai componenti del Consiglio Direttivo del C.R. Veneto. Né, tantomeno, è stata compiuta una doverosa valutazione, in termini di proporzionalità, dei fatti contestati e dei precedenti giurisprudenziali di settore: la sanzione si presenta, difatti, manifestamente eccessiva e non congrua rispetto alla gravità delle violazioni contestate al sig. Guardini – non potendo assumere rilievo, a titolo di recidiva, circostanze afferenti ad altre stagioni – e non in linea con fattispecie analoghe sottoposte alla giustizia sportiva che hanno coinvolto dirigenti federali. Elementi questi che non possono non acquisire rilievo quantomeno ai fini della determinazione del quantum della sanzione irrogata. Per queste ragioni si manifesta espressamente il dissenso al lodo sopra riportato. F.to Angelo Piazza
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