CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 18 febbraio 2011 promosso da: Sig. Puccinelli Luca contro A.C. Reggiana 1919 S.p.A.

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 18 febbraio 2011 promosso da: Sig. Puccinelli Luca contro A.C. Reggiana 1919 S.p.A. Arbitro unico Emidio Frascione nominato con provvedimento n. 0198 del 24 gennaio 2011, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento promosso: da Puccinelli Luca, nato a Viareggio (LU) il 11.7.1973 ed ivi residente in Via Mazzini n. 277, c.f. PCCLCU73L11L833H, p.IVA 02086920465, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Paolo Fazzini del Foro di Lucca che lo difende e rappresenta per mandato posto a margine del presente atto ed selettivamente domiciliato in Roma via Cicerone n. 44 presso e nello studio dell’avv. Luca Pardini – ai fini delle comunicazioni del presente procedimento di dichiara di voler ricevere le notifiche ai seguenti indirizzi: fax 0584 407777, e-mail andreapaolo.fazzini@pec.avvocatilucca.it. avverso A.C. Reggiana 1919 S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 42100 Reggio Emilia, Piazza Atleti Azzurri d’Italia n. 1, p.IVA 02176360358 Fatto e diritto Il Sig. Luca Puccinelli, “agente dei calciatori autorizzato dalla FIGC” ha proposto ricorso ex art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato, evidenziando che: - con contratto inter partes del 10 ottobre 2008 la società calcistica A.C. Reggiana 1919 S.p.A. gli ha conferito mandato, in via esclusiva, per la cura dei suoi interessi in relazione al tesseramento del calciatore Nardini Riccardo per un compenso pari a €. 10.000,00 + IVA da corrispondere in due rate di pari importo scadenti il 1° giugno 2009 e il 1° giugno 2010; - che dalla documentazione versata agli atti risulta che il mandato è stato svolto regolarmente; - la società, in ordine alla prima scadenza, ha emesso fattura n. 8/2009 che veniva interamente saldata; - la A.C. Reggiana non dava alcun riscontro alla notula dell’importo di €. 5.000,00 + IVA, riguardante la scadenza del saldo di quanto dovuto alla data del 1° giugno 2010 (2ª rata), nonostante il sollecito di pagamento effettuato in data 8 settembre 2010. Pertanto, il Sig. Luca Puccinelli, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso ha chiesto al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport di condannare la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Piazza Atleti Azzurri d’Italia n. 1, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la somma di €. 5.000,00 + IVA “oltre la ritenuta d’acconto, come per legge, e gli interessi”. All’udienza del 4 febbraio 2011 si è presentato solamente il difensore della parte ricorrente, Avv. Andrea Paolo Fazzini; nessuno è comparso per la società intimata, sebbene avvisata regolarmente. Il tale contesto l’arbitro unico dà atto della comunicazione della società calcistica datata 4 febbraio 2011, con la quale si informa che il legale rappresentante della stessa società “è impossibilitato a partecipare e provvederà ad inviare la memoria scritta in tempi futuri”. L’arbitro unico, peraltro, dichiara, allo stato, esperito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 20 del Codice, comma 5. Sentito il difensore della parte istante, l’arbitro unico aggiorna l’udienza alle ore 14,00 del giorno 14 febbraio c.a. All’udienza fissata per tale giorno, si è presentato esclusivamente il difensore del Sig. Luca Puccinelli che si riporta agli atti, insistendo per l’accoglimento delle proprie domande. Motivi 1. Il ricorso proposto dall’agente di calciatori, Sig. Luca Puccinelli, è fondato e, pertanto, deve essere accolto, per una pluralità di ragioni. 2. L’agente dei calciatori, infatti, ha fornito idonee prove documentali, dimostrando che: - ha ricevuto mandato dalla società calcistica A.C. Reggiana 1919 S.p.A. in data 10 ottobre 2008 perché “procurasse” il “tesseramento del calciatore Nardini Riccardo (cfr “mandato tra società ed agente” doc. 2 parte attrice); - è incontestato che il tesseramento del calciatore è avvenuto regolarmente; - ha ricevuto (come dallo stesso attore affermato) il pagamento di una sola rata del compenso stabilito dal mandato e non ha ottenuto alcuna risposta al sollecito ad adempiere al pagamento della 2ª rata notificata alla società intimata in data 8 settembre 2010 (doc. 5 parte attrice). Da quanto sopra discende che il fatto costitutivo del diritto dell’agente è provato e che, non essendosi costituita la parte convenuta, non è desumibile alcun elemento contrario. 3. In definitiva, quindi, non sussistono ragioni di sovvertimento dell’assunto dell’attore e non può esserne ricusata la pretesa al pagamento di quanto convenuto nel contratto di mandato, con i relativi accessori a far tempo dalla data di costituzione in mora. 4. Tutte le spese, per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del CONI, seguono il criterio di imputazione alla parte soccombente, che si identifica nella società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. P.Q.M. l’Arbitro unico, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, indicato in epigrafe, e, per l’effetto: condanna A.C. Reggiana 1919 S.p.A.: - al pagamento al Sig. Luca Puccinelli dell’importo di €. 5.000,00 + IVA, oltre agli interessi legali dalla data indicata nella parte motivata del lodo e fino al giorno dell’effettivo pagamento; - al pagamento delle competenze dell’arbitro, che liquida in €. 1.000,00; - al rimborso a favore della parte istante delle spese di lite, che liquida in €. 1.000,00, oltre accessori di legge; - al pagamento integrale dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Così deliberato, il 18 febbraio 2011 in Roma, Largo Chigi, 19, e sottoscritto in numero tre originali. L’Arbitro unico F.to Emidio Frascione
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