CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 18 gennaio 2011 promosso da: Sig. Riccardo Petrucchi contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 18 gennaio 2011 promosso da: Sig. Riccardo Petrucchi contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro) Pres. Armando Pozzi (Arbitro) riunito in conferenza personale del 18 gennaio 2011 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 2253 del 14 ottobre 2010) promosso da: Sig. Riccardo Petrucchi, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianandrea Pilla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 25 parte istante Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 14 ottobre 2010 (prot. n. 2253), il Sig. Riccardo Petrucchi (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche FIGC, la “parte intimata”) per sentire «…in via cautelare, sospendere l’efficacia della decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC emessa con C.U. n. 1/2010 del 01.07.2010 e n. 61/2010 del 29.09.2010 a carico di Petrucchi Riccardo; nel merito, in via principale, annullare la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC emessa con C.U. n. 1/2010 del 01.07.2010 e n. 61/2010 del 29.09.2010 a carico di Petrucchi Riccardo; in via subordinata, condannare l’istante alla mera deplorazione; in via gradatamente subordinata, ridurre considerevolmente le sanzioni irrogate nella misura che l’On.le Tribunale riterrà di giustizia…». Con tale decisione la Corte di Giustizia Federale, V Sezione, aveva affermato la responsabilità dell’istante in ordine alle violazioni degli artt. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, C.G.S.) e 12, commi 1 e 2; 4; e 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti Calciatori (di seguito, per brevità, R.E.A.C.), in vigore all’epoca dei fatti, secondo quanto contestato dalla Procura Federale con il provvedimento in data 29.10.2008. In particolare, la Corte di Giustizia Federale accertava che «…tutti gli incarichi per il trasferimento dei calciatori indicati nell’atto di deferimento sono stati conferiti dall’Empoli F.C. alla società Pluriel, sodalizio di diritto inglese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori, attualmente in vigore e al momento dell’affidamento dell’incarico a norma del quale l’attività di agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza…»; e che l’istante ha tenuto «…comportamenti distinti, ma causalmente orientati in senso teleologico ad assicurare il risultato delle operazioni tese ad occultare la illegale attività della società volta a nascondere i ricchi proventi personali realizzati con la cessione dei calciatori…». Il ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Massimo Coccia. Con memoria depositata in data 28 ottobre 2010, prot. n. 2353, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante, «…Con refusione, inoltre, delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), quale arbitro il Pres. Armando Pozzi. Il Prof. Avv. Massimo Coccia e il Pres. Armando Pozzi accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 18 gennaio 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. DIRITTO 1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di incompetenza della Corte di Giustizia Federale a favore della competenza della Commissione Disciplinare Nazionale per la trattazione di questioni disciplinari riguardanti l’Agente di calciatori a seguito di eventuale deferimento da parte della Procura Federale, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti di Calciatori, avuto riguardo, in particolare, all’art. 25, comma 5. In disparte il profilo attinente all’ammissibilità della predetta eccezione, perché non ritualmente sollevata come motivo, espressamente articolato, di impugnazione della decisione della Corte di Giustizia Federale sopra indicata ma richiamata solo per relationem dalla memoria depositata innanzi alla Corte stessa, integralmente riportata nell’istanza di arbitrato, il Collegio ritiene l’eccezione comunque infondata. Come risulta dagli atti di causa e non è contestato dalle parti, il deferimento dell’istante da parte della Procura Federale è avvenuto in data 10 novembre 2009. Il nuovo Regolamento è entrato in vigore, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali, con la pubblicazione su apposito C.U. FIGC, disposta con C.U. in data 8 aprile 2010. Deve, pertanto, ritenersi che tale Regolamento, come esattamente rilevato nella decisione della Corte di Giustizia Federale, sulla base ai principi generali in tema di diritto intertemporale e, in particolare, sulla base del principio tempus regit actum, si applica ai mandati stipulati dopo la sua entrata in vigore e, perciò, non regola la fattispecie in esame; in conformità, peraltro all’orientamento di questo Tribunale (in tal senso, il lodo Massimo Camarlinghi c. Marco Padalino del 3 agosto 2010; e il lodo Ciro Immobile c. Alessio Genovese del 10 dicembre 2010). 2.1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l’istante ha chiesto «…in via cautelare, sospendere l’efficacia della decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC emessa con C.U. n. 1/2010 del 01.07.2010 e n. 61/2010 del 29.09.2010 a carico di Petrucchi Riccardo; nel merito, in via principale, annullare la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC emessa con C.U. n. 1/2010 del 01.07.2010 e n. 61/2010 del 29.09.2010 a carico di Petrucchi Riccardo; in via subordinata, condannare l’istante alla mera deplorazione; in via gradatamente subordinata, ridurre considerevolmente le sanzioni irrogate nella misura che l’On.le Tribunale riterrà di giustizia…». Con tre motivi di impugnazione l’istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. 2.2. Con il primo motivo la parte istante ha contestato la correttezza della predetta decisione con riferimento all’omesso deposito dei documenti della Pluriel Limited alla Commissione Agenti di Calciatori; Commissione che nulla avrebbe mai eccepito al riguardo; e anche con riferimento a una pretesa disparità di trattamento con altra decisione in fattispecie identica. Il motivo è infondato. Va osservato, anche per gli aspetti sostanziali, che le conclusioni alle quali è pervenuto l’organo di giustizia sportiva appaiono legittime e pertinenti agli atti del procedimento e alle relative risultanze istruttorie. L’art. 4, comma 2, del R.E.A.C. consente che “fermo restando che gli incarichi possono essere conferiti solo all’Agente personalmente, l’Agente può organizzare la sua attività imprenditorialmente…a condizione che a) ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all’atto del conferimento o successivamente; b) che la società abbia come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che l’Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale; c) che il numero di soci Agenti non sia superiore a tre; d) che la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente da soci Agenti; e) che nessuno dei soci sia: i) una persona fisica legata da rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci…ii) una persona giuridica..”. Il comma successivo prevede espressamente che “l’elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell’atto costitutivo della società, dello statuto, del libro soci, l’elenco nominativo degli organi sociali, nonchè delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute”. Risulta dagli atti di causa (in particolare, dalla nota in data 9 giugno 2010 prot. n. 152.21 PGS/mc, documento n. 7 del fascicolo di parte istante) e dalla discussione svoltasi il 18 gennaio 2011, che alla Commissione Agenti sono stati trasmessi l’atto costituivo e lo statuto della società Pluriel Limited, dai quali si e vince anche l’oggetto della società stessa (“to carry on the business of a general commercial company. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, has the following objects…”) il quale va ben al di là di quanto consentito dall’art. 4, comma 1, lett. b), del R.E.A.C. Non sono stati, però, trasmessi anche gli altri documenti (libro soci, elenco nominativo degli organi sociali) elencati nell’art. 4, comma 3, del R.E.A.C. citato, in violazione, quindi, dell’obbligo dall’articolo stesso prescritto (…devono essere depositati…). 3.1. Con il secondo motivo, l’istante censura la decisione della Corte di Giustizia Federale con riguardo al conferimento dell’incarico di Agente alla società Pluriel, all’uopo distinguendo tra “assunzione formale dell’incarico” e “assunzione sostanziale dell’incarico”; contestando la necessità della predisposizione del conferimento unicamente sui moduli predisposti annualmente dalla Commissione; e richiamando, per rafforzare le sue tesi, le conclusioni di un’indagine conoscitiva condotta dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato. L’art. 10, comma 1, R.E.A.C., nelle versioni successivamente vigenti e disciplinanti la fattispecie in esame, prevede espressamente e “a pena di inefficacia” che l’incarico “deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA…”. Assume, peraltro, carattere dirimente la considerazione che tale previsione non esclude la possibilità di inserire ulteriori clausole (anche mediante ulteriori fogli allegati al modulo), purché, ovviamente, non contrastanti con le altre previsioni contenute nel R.E.A.C. stesso. 3.2. Né l’indagine conoscitiva espletata dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato, svolta evidentemente nell’ambito delle competenze primarie della tutela della concorrenza a essa attribuite dall’ordinamento, può spiegare in quanto tale effetti idonei a rendere illegittime le previsioni contenute nel R.E.A.C. a proposito della redazione dei contratti di incarico su moduli predisposti dalla Commissione Agenti. Peraltro, come ampiamente riportato nella stampa dell’epoca, il R.E.A.C. fu adottato nel 2007 dalla FIGC proprio in consultazione con l’Autorità e in ottemperanza alle sue indicazioni. In ogni caso, si rileva che il modello predisposto dalla Commissione è conforme a quello adottato dalla FIFA. 4. Con il terzo motivo di impugnazione della decisione della Corte di Giustizia Federale, l’istante ritiene che la Corte stessa sia incorsa nell’errore di attribuire all’istante l’utilizzo improprio della dicitura “Player’s Agent Licensed by F.I.G.C.” in calce alla carta della Pluriel Limited, mentre “Agent” si riferisce esclusivamente alla persona fisica e non alla società. Va, tuttavia, considerato che tale dicitura, al di là del valore strettamente linguistico (in relazione al quale è, peraltro, bene ricordare che nella terminologia giuridica inglese un “agent” può ben essere una persona giuridica), è adottata in un contesto in cui il nome dell’Agente Riccardo Petrucchi non viene menzionato in quanto tale, ma in quanto “direttore “ della Pluriel Limited (v. proprio la nota 12 aprile 2007 diretta all’Empoli Football Club spa, documento n. 20 del fascicolo di parte dell’istante) e la sottoscrizione in tale veste di “direttore” non elimina, anzi rafforza, l’incongruenza e la violazione accertata dalla Corte di Giustizia Federale. 5. In conclusione, le argomentazioni sulle quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni vanno condivise. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte abbia correttamente accertato la sussistenza delle violazioni regolamentari contestate all’istante con il provvedimento di deferimento, con particolare riferimento all’art. 4, comma 1, del R.E.A.C., nel testo vigente, per avere assunto l’incarico di Agente di calciatori non a titolo personale, ma attraverso la società Pluriel Limited della quale aveva la rappresentanza legale, comma 2 e 3, come precisato supra; dell’art. 12, significativamente intitolato dei “Doveri dell’Agente”, comma 1 (“l’Agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari”) e comma 2 (“…l’Agente deve assicurarsi che il suo nome sia chiaramente indicato nel contratto...); dell’art. 10, commi 1 e 11 citati come già ricordato supra; e, comunque, di aver violato, con il suo comportamento complessivo, diretto anche a celare i proventi realizzati con la sua attività, i principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale appare, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico.La motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile, salvo le precisazioni che saranno svolte al punto successivo a proposito dell’entità delle sanzioni erogate dalla Corte stessa. 6. Come si è già detto, la parte istante ha chiesto «in via subordinata, condannare l’istante alla mera deplorazione; in via gradatamente subordinata, ridurre considerevolmente le sanzioni irrogate nella misura che l’On.le Tribunale riterrà di giustizia…». La censura attinente ai profili di incongruità, per eccesso, della pena irrogata, merita parziale accoglimento. Su tale specifico punto la Corte di Giustizia Federale, affermata la responsabilità dell’incolpato in ordine alle violazioni regolamentari contestate con il provvedimento di deferimento, si è limitata a ritenere “tenuto conto della notevole gravità della condotta del Petrucchi, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo,…giusta e adeguata la sanzione della sospensione per un anno dell’ammenda di euro 50.000.” Si tratta, a ben vedere, di una motivazione eccessivamente sintetica, la quale non appare totalmente rispettosa del principio di adeguatezza. La riportata motivazione, infatti, non tiene adeguatamente conto né dei principi e precetti normativi generali e speciali che regolano la materia, né di tutti i dati della fattispecie come sopra esposta e analizzata. L’art. 17 del R.E.A.C., nelle successive versioni, dispone che le sanzioni disciplinari si applicano “a seconda della gravità della violazione” e rappresenta la norma di chiusura del sistema sanzionatorio contemplato dal Regolamento. Pur nel rispetto del principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., Cassazione, Sez. Lavoro, 13 luglio 2010, n. 8737; id., 13 aprile 2007, n. 8410; id., 22 giugno 2009, n. 14856; id., 7 novembre 2004, n. 15832; id., 16 agosto 2004, n. 15932) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; id., 15 maggio 2003, n. 2624; id., 30 ottobre 2001, n. 5868; id., 12 aprile 2001, n. 2259; id., 31 luglio 2000, n. 3647), secondo il quale, la valutazione della gravità di un comportamento a fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati ai fini della graduazione della sanzione stessa costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento inerente al potere sanzionatorio ed è suscettibile di sindacato giudiziale solo per macroscopici vizi logici o insufficienza della motivazione o mancata osservanza di norme di diritto o contrattuali, va, tuttavia, rilevato che, nella specie, non risulta pienamente rispettato il generale principio di gradualità e proporzionalità della sanzione. Va, infatti, ricordato che l’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale principio si delinea in modo compiuto anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”. Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta illecita ascritta all’istante, non appare, però, proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della sospensione per un anno. Invero, non può condividersi l’affermazione della Corte di Giustizia Federale secondo la quale l’utilizzazione della società inglese rispondesse al fine di “nascondere i ricchi proventi personali realizzati con la cessione dei calciatori”, né la censura da essa mossa all’utilizzo di una società non residente in Italia. Anche nel sistema previsto dal R.E.A.C., gli agenti possono comunque, alle condizioni regolamentari ivi stabilite, “attribuire ad una società costituita ai sensi della legislazione civilistica i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi” (art. 4, comma 1, R.E.A.C. citato) e, dunque, far emettere fattura e incassare i proventi dell’attività di agenti a una società commerciale da essi costituita e controllata. Né può discriminarsi tra una società costituita ai sensi del diritto italiano e una società costituita ai sensi del diritto di un altro Stato membro della Unione Europea (il Regno Unito nella fattispecie), stanti i fondamentali principi di libera circolazione dei servizi e dei capitali e di libertà di stabilimento proclamati dai Trattati europei. L’Istante, dunque, avrebbe ben potuto fare ricorso a una società inglese per organizzare imprenditorialmente la propria attività di agente ma, onde farlo correttamente, avrebbe dovuto assumere gli incarichi personalmente e poi attribuire i relativi diritti economici e patrimoniali alla detta società nel pieno rispetto di tutte le condizioni regolamentari previste dall’art. 4 del R.E.A.C. (condizioni chiaramente non rispettate dalla Pluriel Limited, ad esempio, in relazione all’oggetto sociale o agli obblighi di trasparenza). In sostanza, la violazione dell’istante resta grave ma, alla luce delle superiori considerazioni, non così grave da giustificare un periodo di sospensione della durata di un anno. Il Collegio, pertanto, ritiene di confermare la sanzione pecuniaria della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila) irrogata dalla Corte di Giustizia Federale, ma di ridurre sino al 1° marzo 2011 il periodo di sospensione dall’attività di Agente di calciatori. 7. Attesa la complessità delle questioni trattate e la parziale soccombenza di entrambe le parti, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico delle parti, nella misura di tre quarti a carico dell’istante e di un quarto a carico dell’intimata, le spese e gli onorari degli Arbitri liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato n. 2253/2010 e, in riforma in parte qua, della decisione della Corte di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio, meglio indicata in motivazione, riduce la sanzione della sospensione per un anno sino all’1 marzo 2011, ferma l’ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila); b) rigetta ogni altra eccezione e istanza; c) liquida in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre IVA e CPA come per legge, le spese del procedimento e per l’assistenza in favore della parte intimata, ponendole a carico del sig. Riccardo Petrucchi nella misura di tre quarti e a carico della FIGC per il rimanente quarto; d) condanna il Sig. Riccardo Petrucchi, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge, ponendoli a carico della parte istante nella misura di tre quarti e a carico della FIGC per il restante quarto; e) pone a carico delle parti, nella misura di tre quarti a carico del Sig. Riccardo Petrucchi e a carico della FIGC per il rimanente quarto, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; f) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Massimo Coccia F.to Armando Pozzi
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