CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 27 gennaio 2011 promosso da: SIG. MAURIZIO POZZI contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 27 gennaio 2011 promosso da: SIG. MAURIZIO POZZI contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Arbitro Unico (nominato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) Prof. Avv. Massimo Coccia nel procedimento arbitrale (prot. 1278 del 23 giugno 2010) tra: SIG. MAURIZIO POZZI, (di seguito anche, “il Sig. Pozzi” o “Istante”) residente in Martellago (VE), alla Via Papa Luciani n. 28, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7 –, giusta delega rilasciata in calce alla Istanza di arbitrato. – Istante – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (di seguito “FIGC”), con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dall’ Avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione. – Resistente – I. FATTO E PROCEDIMENTO 1. Con i Comunicati Ufficiali n. 82 del 16 giugno 2009 e n. 1 del 1° luglio 2009 (quest’ultimo, in seguito “C.U. n. 1”) il Comitato Regionale Veneto (in seguito “C.R. Veneto”) della Lega Nazionale Dilettanti (“LND”) della FIGC, ha disciplinato le modalità per le iscrizioni ai campionati organizzati dal C.R. Veneto per la stagione sportiva 2009‐2010. Per l’attività di calcio a 11 maschile, in particolare, è stato stabilito che sia la compilazione del questionario di iscrizione sia il versamento degli oneri di iscrizione, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico, dovessero essere eseguiti entro il termine del 15 luglio 2009, definito espressamente come perentorio. 2. Il C.U. n. 1 disponeva, altresì, che alla conclusione del periodo concesso per le iscrizioni all’attività della stagione agonistica 2009/2010, il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto (di seguito, per brevità, Consiglio Direttivo) avrebbe proceduto al completamento degli organici ed alla formazione dei gironi dei diversi campionati – regionali e provinciali – sulla base “degli effettivi versamenti bancari effettuati dalle società e riscontrati dall’Ufficio Contabilità, prescindendo dalla sola presentazione degli stampati di iscrizione”. 3. Le istanze di iscrizione, successivamente inviate dalle società, venivano depositate presso la Segreteria del C.R. Veneto dove veniva apposto il timbro “ricevuto” e da qui inoltrate all’Ufficio di Contabilità del C.R. Veneto, i cui funzionari addetti erano il Sig. Robertino Tiveron e la Sig.ra Sabrina Cazzin. 4. Una volta ricevuta la documentazione, il Sig. Tiveron verificava le date dei versamenti eseguiti dalle società attraverso il sistema di home banking della banca di fiducia del C.R. Veneto e, insieme alla Sig.ra Cazzin, predisponeva un elenco. Nell’elenco venivano segnalate in nota anche una serie di possibili irregolarità riscontrate nelle domande di iscrizione. La Sig.ra Cazzin evidenziava, in particolare, le società ritenute in ritardo nei pagamenti (sarebbe poi stato accertato che l’elenco indicava la data della ricezione dei bonifici da parte del C.R. Veneto anziché la data di esecuzione dei versamenti – facente fede ai fini del rispetto del termine – con la conseguenza che “per tabulas” risultava un numero molto alto di società fuori termine). 5. Dopo la scadenza del termine per l’invio delle istanze di iscrizione, il Sig. Guardini, Presidente del C.R. Veneto, veniva contattato telefonicamente dal Presidente della società U.S.D. Mestrina 1929, Sig. Primo Marani, il quale lo informava del fatto che non aveva ancora provveduto ad eseguire il bonifico richiesto per l’iscrizione della detta società al campionato di 1° categoria e chiedeva se fosse possibile ottemperare all’obbligo in ritardo. 6. Il giorno 29 luglio 2009, il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto si riuniva per procedere, in particolare, alla verifica delle iscrizioni ed alla formazione dei campionati. Alla riunione erano presenti il Presidente Sig. Guardini, il vice Presidente Vicario Sig. Perotto, il vice Presidente Sig. Grandi, i Consiglieri Sig.ri Donà, Furlan, Caggiato, Levorato, Marotto e Sandri nonché il Segretario del C.R. Veneto Sig. Maurizio Pozzi. Prima dell’inizio della riunione la Sig.ra Cazzin consegnava al Sig. Pozzi alcuni tabulati contenenti l’elenco di tutte le società da iscrivere. 7. Nel corso del proprio intervento introduttivo, il Sig. Guardini evidenziava che solo la U.S.D. Mestrina 1929 e la Union Aurora Cavalponica non avevano rispettato i termini previsti dalla normativa applicabile e proponeva di ammettere tutte le società facenti richiesta tranne le due appena indicate. A specifica domanda del consigliere Sandri, il Segretario Pozzi rispondeva che tutte le altre società erano in regola con le istanze di iscrizione ai rispettivi campionati. Sulla base delle indicazioni del Presidente Guardini e delle rassicurazioni del Segretario Pozzi, i componenti del Consiglio Direttivo deliberavano all’unanimità l’ammissione ai campionati di competenza di tutte le società, ad eccezione dell’U.S.D. Mestrina 1929 e dell’Union Aurora Cavalponica. 8. Nel successivo C.U. n. 13 del 5 agosto 2009, il C.R. Veneto dava atto della attività espletata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 luglio 2009 con riferimento al completamento degli organici dei campionati di Eccellenza, Promozione, 1° Categoria, 2° Categoria, Juniores Elite e Juniores regionali. 9. Successivamente, in data 12 agosto 2009, venuto a conoscenza della esclusione della U.S.D. Mestrina 1929 dal Campionato di Prima Categoria, il Sig. Primo Marani inviava un esposto alla Procura Federale della FIGC, nel quale riferiva che, in data 20 luglio 2009, aveva chiesto telefonicamente al Sig. Guardini come poter procedere alla iscrizione nonostante l’avvenuta scadenza del termine perentorio del 15 luglio 2009. Precisava poi il Sig. Marani che il Sig. Guardini gli avrebbe suggerito di effettuare il bonifico, ancorché in ritardo, individuando quale valuta per il beneficiario il termine di scadenza del 15 luglio 2009. Quindi, lamentava che, mentre la U.S.D. Mestrina 1929 non era stata ammessa nonostante egli avesse seguito le indicazioni del Sig. Guardini, almeno altre cinque società in analoghe condizioni erano state inserite nei calendari agonistici. 10. Sulla vicenda veniva quindi aperta una inchiesta da parte della Procura Federale della FIGC che veniva svolta dal dott. Donato Sozzo, unitamente al Sostituto Procuratore Federale, l’Avv. Francesco Di Liginio. Con lettera consegnata dal Sig. Guardini e dal Sig. Pozzi alla Procura Federale della FIGC in data 18 settembre 2009, i due deferiti rendevano una dichiarazione spontanea nella quale veniva affermato che “il Sig. Pozzi ha quotidianamente monitorato lo stato di avanzamento delle attività di controllo in materia di ammissione ai campionati 2009/2010 delle varie formazioni facenti capo a circa 1000 società”. Nel corso della indagine, il dott. Sozzo sentiva il Sig. Pozzi in data 14 ottobre 2009. Vista la relazione istruttoria redatta dal dott. Sozzo, in data 10 dicembre 2009 il Procuratore Federale della FIGC deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale (di seguito, anche, CDN) il Sig. Guardini ed il Sig. Pozzi per rispondere: A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito anche “CGS”), con riferimento agli articoli 7, commi 2 e 3, dello Statuto, 49 delle N.O.I.F., 13 e 14 del Regolamento della LND, ed in relazione alle norme di cui al C.U. n. 1 del C.R. Veneto per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, in concorso, indotto intenzionalmente in errore il Consiglio Direttivo nella riunione del 29 luglio 2009 ad ammettere alla partecipazione dei campionati di competenza, per la stagione agonistica 2009‐ 2010, numerose società che avevano violato i termini e le condizioni fissate mediante l’omissione di notizie e documenti idonei a rilevare tali irregolarità, con conseguente alterazione della regolarità dello svolgimento dei relativi campionati per la stagione agonistica 2009‐2010; B. della violazione di cui agli artt. 1, commi 1 e 2, e 8, commi 1 e 2, del CGS, con riferimento all’art. 10, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, entrambi, singolarmente ed in concorso, posto in essere più azioni volte ad ostacolare e/o ritardare l’attività di indagine e di acquisizione documentale in ordine ai fatti denunciati, nonché per avere esercitato pressioni dirette ed ambientali nei confronti dei Sig.ri Robertino Tiveron e Sabrina Cazzin, dipendenti dell’Ufficio di Contabilità presso il C.R. Veneto, finalizzate ad acquisire dai predetti notizie in ordine alle loro svolte audizioni, nonché indurre i predetti dipendenti ad assumersi la diretta responsabilità delle riscontrate violazioni al fine di mandare indenne da ogni responsabilità il suddetto Comitato e i suoi componenti dalle irregolarità riscontrate nella iscrizione di numerose società ai campionati di competenza per la stagione 2009–2010; C. infine, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS con riferimento all’art. 14 del Regolamento della LND e dell’art. 10, comma 2, delle N.O.I.F., per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere entrambi, singolarmente ed in concorso, elaborato e redatto il verbale della riunione del 29 luglio 2009 del Consiglio Direttivo, successivamente fatto approvare dallo stesso Consiglio Direttivo, in cui si dava per eseguita la verifica complessiva della documentazione inerente le domande di iscrizione ai campionati di competenza rappresentando un complessivo esame collegiale del Consiglio Direttivo della relativa documentazione, che risulta accertato nei fatti non esserci stato. 11. La CDN con decisione del giorno 11 marzo 2010 (C.U. N. 63/CDN) dichiarava fondato il deferimento e accoglieva le richieste della Procura Federale della FIGC. 12. Per quanto concerne il Capo A), la CDN ha rilevato che “sono emerse gravi irregolarità nella gestione del CR Veneto per lo meno in relazione alle iscrizioni al campionato per la stagione sportiva 2009/2010. Tale gestione, fortemente lesiva del prestigio delle istituzioni federali, deve essere censurata soprattutto per le dimensioni e per il coinvolgimento di numerosi soggetti, sia componenti del CR, sia Presidenti delle società, ai quali le denunciate irregolarità sono riferibili a diverso titolo”. Il CDN ha poi evidenziato che “la normativa della quale si assume la violazione nell’atto di deferimento individua chiaramente in capo al Consiglio Direttivo i compiti di organizzazione, disciplina e controllo dei campionati (art. 14 Regolamento LND) nonché di completamento degli organici”. 13. La CDN ha quindi rilevato che il Consiglio Direttivo aveva deliberato l’esclusione delle sole società USD Mestrina 1929 ed Union Aurora Cavalponica, quando l’elenco delle squadre fornito dall’Ufficio di Contabilità del C.R. Veneto “forniva dati ben diversi da quelli finali e, in un certo senso, apparentemente più gravi, in quanto il riscontro delle date dei bonifici, effettuato tramite home banking, indicava che un numero elevatissimo di squadre si trovava in posizione tale da non poter essere iscritte, avendo effettuato i versamenti oltre il termine perentorio previsto. Ne deriva che, già sulla base del dato apparente, il Consiglio Direttivo avrebbe dovuto effettuare una verifica per comprendere la reale portata degli inadempimenti”. 14. Secondo la CDN i Sig.ri Guardini e Pozzi hanno tenuto ulteriori comportamenti che “a giudizio della Commissione dimostrano il dolo al quale gli stessi hanno comunemente ispirato le proprie azioni”. Segnatamente, “i deferiti hanno sviluppato una linea difensiva tesa ad attribuire responsabilità dell’accaduto esclusivamente all’Ufficio contabilità”. “Per quanto riguarda il Pozzi è bene rilevare che, mentre nella memoria del 18.09.2009, lo stesso utilizza consapevolmente il termine ‘monitoraggio’, nella audizione del 14.10.2009 fa un passo indietro asserendo che si era limitato a informarsi di come stessero andando le iscrizioni, che aveva conosciuto l’esito della istruttoria poco prima dell’inizio della riunione del Consiglio Direttivo e che le Società si dovevano considerare tutte iscritte”. 15. Con riferimento alle imputazioni di cui al capo B), la CDN ha affermato che l’istruttoria aveva consentito di dimostrare che “per quanto in misura diversa, il Pozzi ed il Guardini si sono resi autori di pressioni continue nei confronti dei dipendenti Cazzin e Tiveron al fine di indurli, da una parte, a rivelare il contenuto delle audizioni rese in fase di indagine e, dall’altra, a seguire le linee difensive delineate nella nota memoria difensiva”. 16. Da ultimo, in riferimento al Capo C), la CDN ha disposto che, sia sulla base delle dichiarazioni rese dal Sig. Pozzi e dal Sig. Guardini che dai Consiglieri, risultava provato che il Sig. Guardini ed il Sig. Pozzi avevano dichiarato a verbale l’esecuzione di una verifica della documentazione rilevante che in realtà non c’era stata. 17. Ciò premesso, la CDN ha reso il seguente dispositivo: “la Commissione dichiara i deferiti responsabili degli addebiti contestati e, di conseguenza, delibera di infliggere sia a Giovanni Guardini sia a Maurizio Pozzi la sanzione della inibizione per 2 (due) anni. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza sia nei confronti dei componenti del Consiglio direttivo del CR Veneto, sia nei confronti dei presidenti delle società che appaiono aver violato le disposizioni federali”. 18. Successivamente, il Sig. Pozzi proponeva reclamo avverso la decisione della CDN innanzi alla Corte di Giustizia Federale della FIGC (di seguito anche “CGF”). Un autonomo reclamo veniva proposto anche dal Sig. Guardini. 19. Con decisione del 20 aprile 2010, in C.U. n. 268/CGF del 24 maggio 2010, la CGF, Sezioni Unite, accoglieva parzialmente i reclami proposti dai deferiti. Quanto ai Capi A) e C), la CGF reputava la decisione impugnata coerente nella ricostruzione dei fatti e del tutto immune “da censure attesi gli innumerevoli riscontri probatori che danno assolute certezze circa le gravi irregolarità amministrative poste in essere dai reclamanti in ordine alla avvenuta iscrizione ai campionati di competenza, stagione sportiva 2009/2010, di società che non avevano i requisiti formali e sostanziali fissati dal Comitato Regionale Veneto con il Com. Uff. n. 1 del 1.07.2009, escludendo, per contro, legittimamente due società (U.S.D. Mestrina 1929 e Union Aurora Cavalponica) con le stesse motivazioni”. Secondo la CGF, poi, il comportamento tenuto dal Sig. Pozzi e dal Sig. Guardini “rafforza il convincimento di una azione dolosamente colpevole del Guardini e del Pozzi di non segnalare la carenza dei requisiti che avrebbe, come ovvio, comportato l’esclusione delle società invece ingiustamente ammesse”. Secondo la CGF, “di notevole rilievo disciplinare è il comportamento degli odierni reclamanti i quali, appresa l’esistenza delle indagini federali in corso, hanno approntato una linea difensiva finalizzata ad attribuire ogni responsabilità all’Ufficio Contabilità; tesi, questa, smentita dalle risultanze obiettive di indagine, dalle dichiarazioni acquisite agli atti e dalle stesse rese anche dagli incolpati”. 20. In ordine al Capo B), la CGF ha tuttavia prosciolto i deferiti, accogliendo i reclami del Sig. Guardini e del Sig. Pozzi “specie per quanto attiene all’addebito di avere, gli odierni reclamanti, esercitato pressioni dirette e ambientali al fine di indurre il Tiveron e la Cazzin ad assumersi la diretta e personale responsabilità circa le accertate violazioni, ciò al fine di esonerare da ogni ipotesi di responsabilità disciplinare essi stessi ed i componenti del Comitato, osserva questa Corte che le dichiarazioni rese, sul punto, dalla Cazzin e dal Tiveron sono prive di ogni riscontro probatorio, né appare utile a supportarle la circostanza, non contestata dai reclamanti, dell’incontro a Bologna organizzato dal Pozzi al fine di concordare la linea difensiva da proporre all’Ufficio Inquirente. Infatti, nelle dichiarazioni rese sia dalla Cazzin che dal Tiveron si coglie, pur nell’interessato pressing del Pozzi, l’invito ad attenersi a quanto, e dal Pozzi e dal Guardini, era stato esposto nella memoria difensiva. Richiesta, questa, che non fu accolta dai destinatari”. 21. Con riguardo al Capo C), la CGF ha ritenuto, in conformità a quanto statuito dal giudice sportivo di prime cure, che il verbale del Consiglio Direttivo del 29 luglio 2009 contenesse l’esplicitazione di un’attività di verifica che nei fatti non c’era stata. 22. Ciò considerato la CFG, “riuniti i ricorsi nn. 2) e 3), come sopra rispettivamente proposti dai Sig.ri Giovanni Guardini e Maurizio Pozzi, li accoglie in parte rideterminando la sanzione rispettivamente in anni 1 e 6 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni Guardini ed anni 1 di inibizione per il Sig. Pozzi Maurizio”. 23. Con istanza di arbitrato del 23 giugno 2010 depositato presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, anche, “TNAS”), il Sig. Pozzi impugnava il dispositivo della CFG, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni addotte dall’Istante, contrariis reiectis, provvedere come segue: A. accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 20 aprile 2010 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 268/CGF del 24 maggio 2010, con la quale veniva solo parzialmente accolto il ricorso proposto dal Sig. Maurizio Pozzi avverso l’inibizione per due anni, inflitta allo stesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul C.U. n. 63/CDN del 11 marzo 2010, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 10 dicembre 2009 (Prot, n. 3278/231pf09‐10/SP/blp), per violazione: A) dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 7 commi 2 e 3 dello Statuto FIGC, all’art. 49 delle N.O.I.F., agli artt. 13 e 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle disposizioni di cui al C.U. del Comitato Regionale Veneto n. 1 del 1 luglio 2009; B) dell’art. 1, commi 1 e 2 del C.G.S. e dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., in relazione all’art. 10 commi 1 e 2 delle N.O.I.F.; C) dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed all’art. 10, comma 2, delle N.O.I.F., con conseguente riduzione ad un anno della sanzione medesima; B. per l’effetto, accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità in capo all’odierno istante, con integrale proscioglimento dello stesso dagli addebiti ascrittigli; C. In via estremamente gradata, accertare e dichiarare la palese eccessività e spoporzionatezza della inibizione irrogatagli (un anno) con congrua e sensibile diminuzione della punizione de qua; D. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa, ovvero, in subordine con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite.” 24. In data 14 luglio 2010, si costituiva in giudizio la FIGC chiedendo il rigetto dell’Istanza avversaria e la condanna della parte istante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla FIGC. Le parti concordavano di indicare quale Arbitro Unico il Prof. Avv. Massimo Coccia. 25. Il Prof. Avv. Massimo Coccia accettava l’incarico di Arbitro Unico e fissava la prima udienza per il giorno 30 settembre 2010. Nel corso dell’udienza, le parti confermavano la nomina dell’Arbitro Unico dichiarando, altresì, di non avere alcun motivo di ricusazione nei suoi confronti, nonostante fossero state edotte dell’incarico commissariale svolto presso la FIGC, su incarico del CONI, nel corso della stagione sportiva 2006/2007. 26. Vista la natura della controversia, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS (di seguito, per brevità, il Codice), l’Arbitro Unico concedeva all’Istante termine sino al 15 ottobre 2010 per il deposito di memorie e documenti e la precisazione di eventuali istanze istruttorie e termine sino al 29 ottobre 2010 alla Resistente per il deposito di repliche. 27. Le parti autorizzavano, di comune intesa, l’Arbitro Unico a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Le parti autorizzavano, altresì, l’Arbitro Unico, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino al 31 gennaio 2011. 28. L’Arbitro Unico fissava l’udienza di discussione per il giorno 11 novembre 2010. 29. Con la memoria autorizzata del 15 ottobre 2010, l’Istante insisteva per l’accoglimento delle domande spiegate con l’atto introduttivo del procedimento. Con la memoria del 28 ottobre 2010, la FIGC insisteva per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. 30. L’Istante depositava, tra l’altro il dispositivo della decisione della CGF, Sezioni Unite, resa in esito al reclamo dei componenti del C.R. Veneto, i Sig.ri Fiorenzo Perotto, Claudio Donà, Mario Furlan, Elio Gaggiato, Gaetano Grandi, Alessio Levorato, Giannantonio Marotto e Giovanni Sandri (C.U. n. 68/CGF) la quale riduceva a due i mesi di inibizione comminati ai reclamanti. La motivazione della decisione veniva pubblicata in data 21 dicembre 2010 (C.U. 123/CGF). 31. Nel corso della udienza di discussione, il Sig. Pozzi forniva alcuni chiarimenti. L’Arbitro Unico, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava quindi la decisione. II. DIRITTO 32. Innanzi tutto, alla luce dell’esame complessivo della questione, l’Arbitro Unico decide che per motivi di economia procedurale non riesaminerà nel merito il capo di imputazione B) prospettato dalla Procura Federale (si veda sopra al par. 10), rispetto al quale il Sig. Pozzi è stato prosciolto dalla CGF nell’ultima istanza federale. In effetti, l’Arbitro Unico non ritiene utile risolvere la questione preliminare se l’Arbitro Unico abbia titolo per riesaminare l’imputazione di cui al capo B) (supra, par. 10), considerato da un lato che la FIGC non ha proposto domanda riconvenzionale e dall’altro che le regole che disciplinano il presente arbitrato prevedono il pieno effetto devolutivo dell’appello al TNAS. 33. Ad avviso dell’Arbitro Unico detta indagine sarebbe ininfluente ai fini della presente decisione poiché, non avendo la FIGC chiesto un aggravamento della sanzione disciplinare applicata dalla CGF, l’Arbitro Unico ritiene che, per i motivi che di seguito si esporranno, la sanzione complessivamente irrogata sulla base dei soli capi di imputazione A) e C) (supra, par. 10) risulti congrua e non manifestamente sproporzionata rispetto alla condotta del Sig. Pozzi. 34. Va in effetti ricordato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata dei collegi del TNAS, la misura delle sanzioni disciplinari adottate dagli organi di giustizia federale possa essere modificata in questa sede arbitrale solo nel caso in cui la sanzione sia incongrua e manifestamente sproporzionata. Si veda ad esempio il Lodo TNAS dell’11 novembre 2009, Volpi e altri c. FIGC: «Non meritano accoglimento le doglianze degli istanti articolate con riferimento alla congruità e alla proporzionalità delle sanzioni irrogate. Va preliminarmente precisato che l’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale specifico aspetto si delinea compiutamente, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla ‛non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione’». 35. Con riferimento alle censure contestate nel Capo A) dell’atto di deferimento, l’Arbitro Unico ritiene che sia imputabile al Sig. Pozzi la violazione plurima dell’art. 1, comma 1, del CGS, secondo il quale i dirigenti “sono tenuti allʹosservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. 36. In via preliminare, nelle proprie memorie difensive, il Sig. Pozzi nega che possa essergli imputata qualsiasi responsabilità per le irregolarità relative alle iscrizioni ai campionati organizzati dal C.R. Veneto poiché, secondo la rilevante normativa federale, il Segretario del Consiglio Direttivo non avrebbe alcuna attribuzione in materia e, conseguentemente, non avrebbe alcuno specifico obbligo di verifica. L’Istante, in particolare, cita l’art. 14, comma 1, par. I, lett. d) del Regolamento della LND secondo cui “il Segretario assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige il verbale” e l’art. 50 del Regolamento amministrativo‐contabile della LND (“l’esecuzione di tutti gli atti di natura amministrativa – contabile diretti al conseguimento dei fini istituzionali è affidata al Responsabile amministrativo di ciascun Comitato Regionale” […] “il Segretario del Comitato può anche assumere la figura del Responsabile amministrativo”) (di seguito, “il Regolamento amministrativo”). 37. L’Arbitro Unico ritiene, per i motivi che di seguito si esporranno, che la contestazione circa il difetto di competenza del Segretario a verificare la regolarità delle iscrizioni ai campionati organizzati dal C.R. Veneto sia infondata. 38. Con riferimento all’art. 50 del Regolamento amministrativo, l’Arbitro Unico ritiene che il detto atto regolamentare non sia rilevante al fine di stabilire le attribuzioni del Segretario in materia tecnico‐sportiva in quanto esso disciplina unicamente questioni di carattere amministrativo‐contabile come gli impegni di spesa e la redazione delle scritture contabili (v. art. 1, Regolamento amministrativo: “Il presente Regolamento di Amministrazione e contabilità […] regola gli adempimenti amministrativi e contabili nonché le procedure deliberative e organizzative relative alla gestione economica e finanziaria […] dei Comitati Regionali […]”). 39. L’attribuzione della funzione di Segretario da parte del Presidente del Comitato Regionale (nomina poi ratificata dal Consiglio Direttivo) comporta “ex se” che il Segretario abbia la competenza ad occuparsi della attività agonistica a livello organizzativo ed a verificarne il regolare svolgimento (anche rispetto alla attività preparatoria delle pratiche svolta dal personale amministrativo), sia quale ausiliario del Consiglio Direttivo e del Presidente nelle materie indicate dall’art. 14 del Regolamento LND (secondo cui il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali “organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi […] e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, […], nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio direttivo della Lega”), sia quale primo referente dell’apparato impiegatizio del Comitato Regionale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Istante, l’obbligo di verificare la regolarità delle domande di iscrizione ai campionati rientra nella “funzione agonistica” del Segretario poiché il pagamento della tassa di iscrizione ai campionati costituisce il primo atto organizzativo della attività agonistica ed è necessario ai fini della predisposizione dei rispettivi gironi. 40. Il Segretario del Consiglio Direttivo era dunque chiamato a svolgere una funzione di “trait d’union” tra l’Ufficio di Contabilità ed il Consiglio Direttivo anche in considerazione del fatto che a livello dilettantistico non esiste – né può esistere allo stato attuale delle Carte Federali – un organismo tecnico ad hoc deputato alla verifica della regolarità degli adempimenti connessi alle iscrizioni ai campionati, un organismo cioè analogo alla COVISOC per i campionati professionistici. Invero, l’art. 19 dello Statuto FIGC prevede che è possibile istituire un simile organismo tecnico a livello dilettantistico solo con riferimento ai campionati di livello nazionale (la FIGC ha in effetti recentemente istituito la COVISOD per i campionati nazionali dilettantistici; v. art. 52 ter NOIF). Volendo fare un paragone proprio con la COVISOC, l’Ufficio di Contabilità di un Comitato Regionale può essere comparato all’apparato impiegatizio che supporta il lavoro della COVISOC (incaricato unicamente del lavoro preparatorio delle pratiche) ma giammai alla COVISOC stessa. Ne consegue necessariamente, e la prassi consolidata di tutti i Comitati Regionali della LND depone in tal senso, che a livello regionale tale compito di controllo in sede di ammissione debba essere svolto direttamente dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali della LND, supportati, nella loro attività, dal Segretario. 41. Come emerge dalle stesse dichiarazioni rese dall’Istante al collaboratore della Procura Federale in data 14 ottobre 2009, peraltro, il Sig. Pozzi era ben consapevole che l’esercizio della funzione di Segretario implicasse anche una attività di controllo sull’operato dell’Ufficio di Contabilità, visto che il Presidente non era sempre presente presso il C.R. Veneto (“nella qualità di Segretario del C.R. Veneto ho una delega a verificare l’andamento del Comitato stesso in considerazione del fatto che il presidente non è presente quotidianamente. Non ho una delega scritta in proposito ma in conseguenza delle mie funzioni di segretario, provvedo a coordinare i vari Uffici del Comitato che svolgono l’attività in piena autonomia e fanno riferimento alla mia persona quando sorgono problematiche” […] “svolgo una funzione di coordinamento in raccordo con le disposizioni del Presidente”). 42. Nella vicenda in esame, per ammissione dello stesso Sig. Pozzi, quest’ultimo si sarebbe limitato a monitorare lo stato di avanzamento delle iscrizioni, senza verificare in concreto (pur avendo avuto a disposizione almeno due settimane) di quali società si stesse discutendo, quali controlli fossero stati fatti dall’Ufficio di Contabilità e quali criteri fossero stati applicati da quest’ultimo. 43. Dagli atti del procedimento emerge inoltre che nel corso della riunione del 29 luglio 2009, pur sollecitato dagli altri Consiglieri, il Sig. Pozzi abbia confermato senza effettuare alcuna verifica che, ad eccezione della USD Mestrina 1929 e della Union Aurora Cavalponica, tutte le altre società erano in regola con le iscrizioni. Nel caso di specie, peraltro, la semplice lettura dei tabulati predisposti dall’Ufficio di Contabilità (consegnati al Sig. Pozzi prima dell’inizio della riunione) avrebbe immediatamente indotto chiunque ad allarmarsi e ad espletare ulteriori controlli circa la regolarità delle iscrizioni, poiché da tali tabulati emergeva un numero molto elevato – sebbene poi rivelatosi parzialmente errato – di squadre che non avevano provveduto ai pagamenti o alle iscrizioni entro il termine perentorio previsto. 44. Le rassicurazioni del Sig. Pozzi che tutto era in ordine hanno invero indotto – in concorso con il Presidente Guardini – l’intero Consiglio a fidarsi ed a procedere all’adozione della deliberazione di ammissione ai campionati di tutte le società tranne le due sopra dette. È evidente la violazione da parte del Sig. Pozzi dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’obbligo di coadiuvare il Consiglio Direttivo nella determinazione degli organici dei campionati di competenza nel rispetto delle norme federali. 45. Ad avviso dell’Arbitro Unico, le vicende sopra descritte ed in particolare la circostanza che nel corso della riunione del 29 luglio 2009 il Sig. Pozzi – pur avendo materialmente in mano i tabulati – non li avesse a sua detta neppure consultati, lasciano ritenere come molto probabile il dolo del Segretario nel voler favorire alcune società a scapito di altre. Tuttavia, anche volendo ritenere che non si sia raggiunta la piena prova del dolo del Sig. Pozzi, la sua condotta deve essere valutata come gravemente negligente e deve essere sanzionata con grande severità in considerazione sia della costante presenza del Segretario presso il C.R. Veneto, sia delle conseguenze sulla regolare organizzazione dei campionati determinata dal mancato espletamento delle doverose verifiche delle domande di iscrizione. L’ammissione di un certo numero di società non aventi titolo è stata certamente idonea a falsare la composizione e l’esito dei campionati della stagione 2009/2010. Le vicende appena descritte, inoltre, hanno recato un considerevole nocumento all’immagine e alla credibilità del C.R. Veneto nei confronti dei suoi amministrati e dell’intero movimento calcistico nazionale. 46. L’Arbitro Unico ritiene, inoltre, che il Sig. Pozzi abbia violato l’art. 1, comma 1, del CGS, per aver approntato una linea difensiva finalizzata ad attribuire ogni responsabilità all’Ufficio di Contabilità. Mentre nella dichiarazione spontanea del 18 settembre 2009 il Sig. Pozzi sostiene di aver eseguito correttamente tutta la attività di monitoraggio alla quale era tenuto, nel corso della audizione del 14 ottobre del 2009, egli aggiusta il tiro, evidentemente per evitare contraddizioni con gli elementi probatori acquisiti dalla Procura Federale della FIGC, e sostiene di essersi “limitato ad informarmi come stessero andando le iscrizioni e il profilo contabile veniva seguito in particolare da due stagisti che sostituivano la Sig.ra Cazzin per il periodo in cui la stessa si trovava in ferie”. 47. Con riferimento al Capo di imputazione C), l’Arbitro Unico rileva che il Sig. Pozzi ha violato l’art. 1, comma 1, del CGS anche per aver predisposto il verbale della riunione del 29 luglio 2009, contenente la attestazione della avvenuta “verifica delle iscrizioni presentate dalle società ai diversi campionati”, rivelatasi poi non eseguita. 48. La violazione imputabile al Sig. Pozzi è di particolare gravità poiché egli ha provveduto materialmente a predisporre il testo del verbale pur non avendo, per sua stessa ammissione (ribadita all’udienza di discussione del 11 novembre 2010), verificato i tabulati trasmessi dall’Ufficio di Contabilità. Né, peraltro, la dichiarazione contenuta nel verbale può essere considerata una formula di stile poiché – come già chiarito – il Segretario del Comitato Regionale ha un ruolo importante nell’iter procedurale relativo alle iscrizioni ai campionati regionali. 49. La gravità delle violazioni disciplinari accertate, la condotta complessiva del Sig. Pozzi e le conseguenze delle irregolarità commesse rendono la sanzione della inibizione di anni 1 (uno), comminata dalla CGF, manifestamente congrua e proporzionata. 50. In particolare, assume un considerevole rilievo disciplinare la circostanza che il Sig. Pozzi, pur avendo sovrinteso alla attività del personale del C.R. Veneto dal 15 luglio 2009 al 29 luglio 2009 ed essendo informato della temporanea carenza di organico del C.R. Veneto, non abbia svolto in concreto alcun tipo di verifica o di controllo ed abbia fornito informazioni errate al Consiglio Direttivo. 51. La congruità e proporzionalità della sanzione comminata dalla CGF non è poi in alcun modo inficiata dal diverso metro sanzionatorio adottato nei precedenti disciplinari citati dalla difesa dell’Istante né dalla circostanza che la CGF, Sezioni Unite, abbia ridotto la sanzione comminata ai Consiglieri del C.R. Veneto da mesi 4 a mesi 2. In effetti, l’Arbitro Unico è chiamato unicamente a verificare la congruità e proporzionalità della sanzione irrogata al Sig. Pozzi rispetto alla gravità dei fatti da esso commessi e non rispetto a sanzioni irrogate ad altre persone in altri procedimenti a livello endofederale (decisioni che peraltro l’Arbitro Unico non è tenuto a condividere). 52. In ogni caso, l’Arbitro Unico rileva come non possa porsi sullo stesso piano la figura del Segretario e quella dei Consiglieri del C.R. Veneto. In effetti, il Segretario, nella duplice veste di referente dell’apparato amministrativo e di ausiliario del Comitato Regionale, aveva certamente una maggiore possibilità di intervento e di verifica rispetto ai Consiglieri. Inoltre, la predisposizione del verbale è tipicamente di competenza del Segretario. 53. Quanto agli onorari arbitrali, seguendo il principio della soccombenza, l’Arbitro Unico condanna l’Istante al pagamento di tutti i costi dell’arbitrato, quantificati in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge e spese. Considerato che il totale degli onorari e delle spese dell’Arbitro Unico è già stato corrisposto dalle parti, nella misura della metà ciascuna, l’Istante dovrà rimborsare alla FIGC l’importo complessivo di Euro 1.011,00 (milleundici/00) (inclusivo degli oneri accessori), da essa versato alla Segreteria del TNAS. L’Istante dovrà altresì provvedere all’integrale pagamento dei diritti amministrativi per il TNAS. Quanto alle spese legali, data la soccombenza, l’Istante dovrà corrispondere alla FIGC le spese di lite che si quantificano in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: a. rigetta l’istanza del Sig. Maurizio Pozzi e conferma l’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC e la sanzione da essa irrogata della inibizione per anni 1 (uno); b. rigetta ogni altra domanda o richiesta formulata dalle parti; c. condanna l’Istante al pagamento delle spese di lite in favore della FIGC, nella misura complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge (IVA e CPA). d. condanna l’Istante al pagamento degli onorari e delle spese dell’Arbitro Unico liquidati in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri di legge e, per gli effetti, ordina all’Istante di versare alla FIGC la somma da quest’ultima complessivamente anticipata a titolo di acconto sugli onorari e le spese dell’Arbitro Unico alla Segreteria del TNAS, consistente in Euro 1.011,00 (milleundici/00); e. condanna, altresì, l’Istante al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Così deciso in data 27 gennaio 2011 L’ARBITRO UNICO F.to Massimo Coccia
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