CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 18 gennaio 2011 promosso da: Sig. Massimo Minutoli contro Federazione Italiana Tennis Tavolo

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 18 gennaio 2011 promosso da: Sig. Massimo Minutoli contro Federazione Italiana Tennis Tavolo IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente) Avv. Guido Cecinelli (Arbitro) Avv. Carlo Guglielmo Izzo (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2226 del 12 ottobre 2010) promosso da: Sig. Massimo Minutoli, con l’Avv. Signorina Frisenda parte istante contro Federazione Italiana Tennis Tavolo, con l’Avv. Giancarlo Guarino parte intimata ha emanato la seguente ORDINANZA VISTO il procedimento arbitrale in premessa; VISTA la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 0031 del 5 gennaio 2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; VISTA la Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta nazionale del CONI n. 409 in data 15 dicembre 2009; IL COLLEGIO ARBITRALE 1. Prende atto dei contenuti della comunicazione protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 0031 del 5 gennaio 2011. 2. Dichiara conciliata la controversia ai patti e alle condizioni contenute nella comunicazione protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 0031 del 5 gennaio 2011. 3. Condanna le parti - Sig. Massimo Minutoli e Federazione Italiana Tennis Tavolo -, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge. 4. Pone a carico delle parti, in egual misura, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 5. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. La Segreteria dell’arbitrato è incaricata di trasmettere la presente ordinanza alle parti costituite, anche a mezzo fax. Roma, 18 gennaio 2011 F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Cecinelli F.to Carlo Guglielmo Izzo
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