F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 04 Maggio 2011 1) RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 21.2.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CRAFA LEONARDO SEGUITO GARA PRIMAVERA TIM CUP FIORENTINA/EMPOLI DEL 24.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 82 del 25.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 04 Maggio 2011
1) RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 21.2.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CRAFA LEONARDO SEGUITO GARA PRIMAVERA TIM CUP FIORENTINA/EMPOLI DEL 24.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 82 del 25.11.2010)
Con rituale ricorso la società Empoli F.B.C. ha proposto gravame avverso la decisione (Com. Uff. n. 82 del 25.11.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato al calciatore Crafa Leonardo, seguito gara Primavera TIM CUP Fiorentina/Empoli del 24.11.2010, la sanzione della squalifica sino a tutto il 21.2.2011 in conseguenza del comportamento da lui tenuto a fine gara nei confronti di un assistente arbitrale. Con i motivi scritti e con successiva memoria integrativa, la ricorrente pur consapevole della gravità dell'esasperato atteggiamento del suo tesserato, ha eccepito la eccessiva gravosità della sanzione inflittagli, rimarcando la mancanza, nella Stagione Sportiva in corso, di precedenti disciplinari. Ha, quindi, richiamando un precedente disciplinare di parziale accoglimento, concluso, in via principale, per la riduzione nella misura minima edittale ovvero nella misura di giustizia, in subordine, per la commutazione di parte della squalifica con ammenda più diffida. Alla seduta del 17.12.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. E', parimenti, comparso il calciatore il quale si è detto pentito del suo gesto, precisando di essersi pure scusato con l'assistente arbitrale. Il ricorso è privo di fondamento e non può essere accolto. Osserva, infatti, questa Corte, che il caso di specie, tenutosi conto della finalità educativa, oltre che tecnica, che caratterizza il Campionato “Primavera” destinato a giovani leve di calciatori, integra gli estremi di condotta violenta nei confronti di un Ufficiale di gara, aggravata dall'avere, il calciatore, platealmente proferito, nei confronti dello stesso, epiteti particolarmente insultanti e minacce fisiche. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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