F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 04 Maggio 2011 2) RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE HARIS SEFEROVIC SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA NOVARA/FIORENTINA DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 84 del 29.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 04 Maggio 2011
2) RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE HARIS SEFEROVIC SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA NOVARA/FIORENTINA DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 84 del 29.11.2010)
La società A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 84 del 29.11.2010, con la quale è stata inflitta al calciatore Haris Seferovic, per la gara Campionato Primavera Novara/Fiorentina del 27.11.2010, la squalifica per tre giornate effettive di gara "per aver, al 46° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata al petto". La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, una riduzione della sanzione inflitta. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, tenuto presente che l'accaduto avveniva mentre il gioco era in svolgimento (per la precisione mentre veniva eseguito un calcio d'angolo e quindi il pallone era in gioco pur non essendo ancora a distanza di tiro), considerato, altresì, che, interpellato appositamente il direttore di gara, la condotta tenuta dal calciatore, peraltro senza conseguenze lesive, appare più correttamente classificabile come condotta antisportiva e non violenta, accoglie in parte il ricorso e riduce la sanzione inflitta a due giornate di gara. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze, riduce a 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Haris Seferovic. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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