F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 04 Maggio 2011 2) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MASSIMO PACI SEGUITO GARA BRESCIA/PARMA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 17.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 04 Maggio 2011
2) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MASSIMO PACI SEGUITO GARA BRESCIA/PARMA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 17.1.2011)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Brescia/Parma, disputato in data 16.1.2011 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie infliggeva al calciatore Massimo Paci la squalifica per 4 giornate effettive di gara per aver “al 28° del primo tempo, in azione di giuoco, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con un violento calcio ad un ginocchio, cagionandogli, in tal modo, lesioni che lo costringevano ad abbandonare il terreno di giuoco”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Parma F.C. S.p.A., la quale sostiene (i) che il signor Paci non avrebbe colpito l’avversario volontariamente, in quanto il calcio sarebbe stato sferrato in maniera del tutto istintiva nell’ambito di un’azione di gioco, (ii) che il calciatore in questione avrebbe sempre tenuto, nel corso degli ultimi campionati, un comportamento del tutto corretto, nonché (iii) che la sanzione inflitta da parte del Giudice Sportivo sarebbe eccessiva, anche alla luce di numerosi precedenti di questa Corte, relativi a casi analoghi. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27.1.2011, è presente il calciatore signor Paci e l’avvocato difensore, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che il fallo in questione è stato commesso dal calciatore Paci nel corso di un’azione di gioco. La dinamica della predetta azione dimostra che il calcio sferrato dal giocatore del Parma non può essere considerato come un atto di violenza tale da giustificare la sanzione allo stesso inflitta, bensì come un fallo grave di gioco, e quindi una condotta gravemente antisportiva, attesa anche la sua pericolosità. In quest’ottica, ritenuto il comportamento in questione non intenzionalmente volto ad arrecare danni e, pertanto, meno grave anche se sempre censurabile, vi è spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado al signor Paci ed in particolare per la riduzione della squalifica a 2 giornate di gara con l’aggiunta di un’ammenda di € 5.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Massimo Paci a 2 gare unitamente all’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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