F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 04 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 04 Maggio 2011 2) RICORSO A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/LORETO APRUTINO DELL’8.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 327 del 12.01.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 04 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 04 Maggio 2011
2) RICORSO A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/LORETO APRUTINO DELL’8.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 327 del 12.01.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 327 del 12.1.2011, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 750,00 all’A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Manfredonia/Loreto Aprutino disputatasi l’8.1.2011, sostenitori della società sanzionata sputavano verso i calciatori della squadra avversaria e dell’arbitro, che veniva attinto al volto. Sempre uno di questi sostenitori lanciava con forza un pallone verso un calciatore avversario che si trovava a terra colpendolo al volto senza arrecargli conseguenze. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 14.1.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.1.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia di Manfredonia (Foggia), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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