F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 04 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 04 Maggio 2011 3) RICORSO A.S.D. PALEXTRÀ FANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL MAKKIA URBINO/PALEXTRA FANO DEL 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 04 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 04 Maggio 2011
3) RICORSO A.S.D. PALEXTRÀ FANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL MAKKIA URBINO/PALEXTRA FANO DEL 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011)
L'A.S.D. Palextrà Fano, militante nel Campionato di Serie B del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011) ha respinto la sua richiesta tesa ad ottenere la vittoria a tavolino nella gara Futsal Makkia Urbino/Palextrà Fano, disputata il 5.1.2011, gara a suo dire viziata dall'avvenuto impiego, nelle fila dell'avversaria, di un calciatore, tale Lanziotti Lucas, in posizione irregolare di tesseramento. Assume, come già fatto in primo grado, che la ''lista di trsferimento'' del Lucas, portante la data del 16.12.2010 (e quindi redatta in tempo utile prima della scadenza dei termini fissati per i trasferimenti suppletivi), non poteva essere stata sottoscritta dal calciatore, in quanto lo stesso, all'epoca, trovavasi ancora in Brasile come risultava da una conversazione, avvenuta il 28.12.2010, registrata sulla pagina personale Facebook del medesimo,di cui produceva copia,conversazione nel corso della quale il Lanziotti affermava di essere tornato in Italia solo da tre giorni. Insiste, pertanto, nella sua richiesta di applicazione in danno della controparte sportiva della punizione prevista dall'art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S. L'appello non può essere accolto. Al fine che occupa il presente procedimento, costituito dall'accertamento circa la validità della gara contestata, la documentazione prodotta dall'appellante onde comprovare l'apocrifia della firma del calciatore sulla lista del trasferimento dello stesso al Futsal Makkia Urbino, e, di conseguenza, la nullità del relativo tesseramento, non appare sufficiente per sostenere, con tranquillante certezza, il dedotto assunto. Sulla sola base delle asserzioni fatte dal Lanziotti sul suo sito, non è consentito, infatti, escludere nè la possibilità che lo stesso si trovasse in Italia al momento della sottoscrizione, sia tornato in Brasile e quindi ripartito in tempo per partecipare all'incontro ''de quo'', nè che la lista gli sia stata inviata per posta, firmata in Brasile e rispedita in Italia. Tali possibili evenienze tolgono esaustiva valenza probatoria alle argomentazioni della reclamante e si oppongono alla soluzione invocata con i motivi di gravame. Ritiene tuttavia questa Corte che, di fronte alla grave accusa di falsificazione di un documento federale, copia degli atti debba essere trasmessa alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Palextrà Fano Calcio a 5 di Fano (Pesaro e Urbino) Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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