F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 04 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 04 Maggio 2011 4) RICORSO A.S.D. FUTSAL ROGLIANO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 9.2.2011 AL SIG. ODDO PASQUALE, SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE U21 FUTSAL ROGLIANO/AUGUSTA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 04 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 04 Maggio 2011 4) RICORSO A.S.D. FUTSAL ROGLIANO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 9.2.2011 AL SIG. ODDO PASQUALE, SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE U21 FUTSAL ROGLIANO/AUGUSTA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011) Con Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla gara Futsal Rogliano/Augusta F.C. disputata il 23.1.2011 per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 21 - Girone Z, infliggeva alla prima società lal sanzione dell’ammenda di € 500,00 per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara e perché persona non identificata ma appartenente alla società, penetrava indebitamente sul terreno di gioco e poi negli spogliatoi, in ciò agevolato dal comportamento compiacente di un dirigente della società, ingiuriando reiteratamente l’arbitro e “fomentando i calciatori” nei confronti di quest’ultimo. Il Giudice Sportivo, inoltre, comminava al dirigente Oddo Pasquale l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 9.2.2011, per aver tenuto il suddetto comportamento compiacente. Nel ricorso presentato in data 27.1.2011, la A.S.D. Futsal Rogliano pone in rilievo la contraddittorietà indicata nel verbale dell’arbitro (ritenuto peraltro lacunoso e carente) dell’asserzione che la persona apparterrebbe alla società pur se non identificata, il chè alimenterebbe il dubbio che la Futsal Rogliano ed il suo dirigente abbiano effettivamente partecipato all’illecito contestato, tanto più che risulterebbero assenti cori, urla o imprecazioni collettive verso il direttore di gara e che la società si sarebbe sempre adoperata per un sereno svolgimento della competizione sportiva. Infine non sarebbero specificati i comportamenti coi quali il dirigente Oddo avrebbe favorito le presunte offese indirizzate all’arbitro. Il ricorso va rigettato. Anzitutto non sussiste la menzionata contraddittorietà, atteso che dal supplemento del suo referto emerge che l’arbitro (anche con l’ausilio del cronometrista) ha individuato (la) e colloquiato con una persona, senza venire a conoscenza del suo nome ma formandosi la fondata convinzione, dal contesto dei fatti, che trattavasi di sostenitore della società ospitante. Ne consegue che la relativa motivazione del Giudice Sportivo (nel cui Com. Uff. e non nel verbale dell’arbitro appare l’espressione “persona non identificata ma appartenente alla società”) si riallaccia all’esposizione contenuta nel referto. Inoltre la comminazione dell’ammenda è giustificata anche con l’inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara, come rilevato dallo stesso arbitro. Quanto al comportamento tenuto dall’Oddo, esso è chiaramente indicato nell’aver consentito, nonostante il divieto arbitrale, l’ingresso negli spogliatori del sostenitore della società, così come conformemente e più dettagliatamente esposto nel referto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Rogliano di Rogliano (Cosenza) Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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