F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 09 Maggio 2011 1) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA s.r.l. AVVERSO LE SANZIONI, SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE AL CALCIATORE FRANCESCHINI IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA PORTOGRUARO/FROSINONE DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 dell’8.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 09 Maggio 2011
1) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA s.r.l. AVVERSO LE SANZIONI, SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE AL CALCIATORE FRANCESCHINI IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA PORTOGRUARO/FROSINONE DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 dell’8.2.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 64 dell’8.2.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Franceschini Ivan. Tale decisione veniva assunta per aver assunto un comportamento non regolamentare in campo, e per aver al termine dell’incontro, negli spogliatoi, rivolto all’arbitro frasi ingiuriose seguito gara Portogruaro/Frosinone del 5.2.2011. Avverso tale provvedimento il Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’8.2.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 15.2.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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