F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 09 Maggio 2011 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIACOMAZZI GUILLERMO SEGUITO GARA CATANIA/LECCE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 09 Maggio 2011
2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIACOMAZZI GUILLERMO SEGUITO GARA CATANIA/LECCE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti del sig. Guillermo Giacomazzi, calciatore tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara“per avere, al termine della gara, rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società U.S. Lecce S.p.A., all’uopo contestando la ricostruzione dei fatti in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione irrogata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata ed i cui contenuti assertivi sono stati integralmente confermati dal predetto direttore di gara, all'uopo sentito dalla Corte. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che “al triplice fischio finale il calciatore del Lecce sig. Giacomazzi mi diceva le seguenti parole: sei stato bravo a riuscì a farli vincere.....sei uguale a quelli di calciopoli. Bravo”. A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dalla società reclamante secondo cui sarebbe riferibile al sig. Giacomazzi la diversa espressione "... Ce l'hai fatta....ce l'hai fatta....lo prendo nel ....fin dai tempi di calciopoli". D’altro canto, le circostanze in cui si è consumata la condotta in contestazione, posta in essere direttamente ai danni dell’arbitro, inducono ad escludere errori, da parte del direttore di gara, nella percezione delle espressioni riportate nel referto, i cui contenuti - come già sopra anticipato – sono stati integralmente confermati dal predetto Ufficiale. Del pari, alcun dubbio residua quanto alla natura illecita delle espressioni in addebito, inutilmente dileggianti e, dunque, rette da una logica prettamente denigratoria. E', infatti, di immediata percezione l'accusa di preconcetta parzialità ( ...sei stato bravo a riuscire a farli vincere...), enfatizzata anche dal chiaro riferimento simbolico ad una vicenda, quella di calciopoli, di per se stessa idoneo ad evocare condizionamenti illeciti nella direzione di eventi sportivi. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non emergendo, peraltro, circostanze concrete meritevoli di particolare considerazione nel ponderato giudizio di bilanciamento che questa Corte e' chiamata ad effettuare. Anzitutto, non può essere apprezzata come circostanza attenuante, e con la pretesa automaticità, la condizione di sostanziale incensuratezza del sig. Giacomazzi dedotta dalla società ricorrente, rappresentando questa semmai la condizione ordinaria da cui prende avvio ogni norma sanzionatoria per la definizione della pena edittale. Del pari, assume una valenza recessiva rispetto alla gravita' dei fatti in contestazione il "contesto di concitazione psico - fisica connesso alla gara". Questa Corte ha, infatti, più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato. Ne' risulta fornita una prova concludente in ordine al presunto ravvedimento del tesserato, peraltro solo genericamente enunciato nell'atto di gravame. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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