F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 09 Maggio 2011 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE CANIO LUIGI SEGUITO GARA CATANIA/LECCE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 09 Maggio 2011
3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE CANIO LUIGI SEGUITO GARA CATANIA/LECCE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti del sig. Luigi De Canio, allenatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara“ per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, afferrandolo per un braccio ed addossandosi petto contro petto; recidivo”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società U.S. Lecce S.p.A., all’uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento (e/o revoca) della decisione impugnata ovvero per una parziale riforma, con conseguente riduzione della sanzione irrogata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata ed i cui contenuti assertivi sono stati integralmente confermati dal predetto direttore di gara, all'uopo sentito dalla Corte. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che “al triplice fischio finale, ancora sul terreno di gioco, venivo raggiunto dall'allenatore del Lecce De Canio Luigi, che chiedendomi spiegazioni per una mia decisione si addossava al mio petto tenendomi il braccio sinistro con fare ostile. Mentre mi trovavo nello spogliatoio lo stesso allenatore entrava non per giustificarsi del comportamento avuto poco prima ma per chiedere di nuovo spiegazioni per l'accaduto". A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dalla società reclamante volta a ridimensionare la complessiva portata intimidatoria del comportamento in contestazione. Si rivelano, in altri termini, manifestamente disancorate dalle descritte emergenze probatorie le allegazioni della parte reclamante, secondo cui il sig. De Canio, a fronte del comportamento descritto in referto (.....tenendomi il braccio sinistro con fare ostile....) si sarebbe limitato "....ad appoggiare lievemente la propria mano sul braccio dell'Arbitro al fine di richiamare l'attenzione dell'interlocutore". Allo stesso modo, la prospettazione difensiva, secondo cui il contatto corporale tra il sig. De Canio ed il direttore di gara sarebbe stato del tutto accidentale (…La presenza di numerosi soggetti che rendevano angusti gli spazi di manovra, il repentino voltarsi del direttore di gara…) si pone in palese distonia con il contenuto descrittivo del referto che, viceversa, evidenzia - così come confermato dal direttore di gara, opportunamente sentito dalla Corte - un comportamento di chiara sfida posto in essere con modalità palesemente intimidatorie. Del pari, alcun dubbio residua quanto alla natura illecita della condotta in contestazione. E’, infatti, di tutta evidenza che, una volta abbandonata l’inappagante metodica privilegiata nell’atto di reclamo, nella parte in cui indulge in un approccio atomistico dell’azione in addebito, il comportamento del sig. De Canio riflette in modo univoco la censurata valenza intimidatoria, attesa la chiara attitudine della condotta posta in essere, unitariamente considerata, a coartare la libertà decisionale del direttore di gara nell’autodeterminarsi sia rispetto ai suoi movimenti che al rispondere (o meno) alla insistita richiesta di spiegazioni. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, anche in considerazione della contestata recidiva.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce.Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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