F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 09 Maggio 2011 4) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 20.2.2011, INFLITTA AL SIG. SPECCHIA GIANMARIO, SEGUITO GARA PORTOGRUARO/FROSINONE DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 dell’8.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 09 Maggio 2011 4) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 20.2.2011, INFLITTA AL SIG. SPECCHIA GIANMARIO, SEGUITO GARA PORTOGRUARO/FROSINONE DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 dell’8.2.2011) La società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 64 dell’8.2.2011, con la quale è stata inflitta al Dirigente signor Gianmario Specchia a seguito della gara Portogruaro/Frosinone del 5.2.2011, l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'abito federale a tutto il 20.2.2011 "per avere, al termine della gara, dapprima nel recinto di giuoco e poi nei locali degli spogliatoi, censurato l'operato dell'Arbitro e rivolto locuzioni irriguardose al Direttore di gara". Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, osservato che il complesso delle parole profferite, seppur non animose, contenevano in ogni caso la minaccia ai danni dell’Ufficiale di "intervenire presso la Lega”, ritiene congrua la sanzione già inflitta, rigetta il ricorso e ordina incamerarsi la tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. di San Michele al Tagliamento (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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