F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 04 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 09 Maggio 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE APRUZZESE MARCO:SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI VENTURA MARIO; AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA FIDENE/CYNTHIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 04 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 09 Maggio 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE APRUZZESE MARCO:SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI VENTURA MARIO; AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA FIDENE/CYNTHIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011) Con atto, spedito in data 18.2.2011, la società A.S.D. Cynthia 1920 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale erano state irrogate le seguenti sanzioni: - squalifica per 2 (due) gare effettive al calciatore della Società ricorrente, Apruzzese Marco; - squalifica per 3 (tre) gare effettive al calciatore della Società ricorrente, Di Ventura Mario; - ammenda di € 1.200,00 alla Società ricorrente. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 18.2.2011, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale erano state adottate le predette sanzioni, la società ASD Cynthia 1920 faceva pervenire tempestivo atto di reclamo. Questa Corte osserva quanto segue. Quanto al motivo di appello relativo alla sanzione dell’ammenda di € 1.200,00, si evidenzia come lo stesso sia palesemente infondato; nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell'assistente arbitrale (peraltro, assai circostanziato) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto da un proprio sostenitore e da propri tesserati in occasione della gara Fidene Calcio/A.S.D. Cynthia 1920, disputatasi in data 13.2.2011. In ordine, poi, all’entità delle sanzioni irrogate ai calciatori della società ricorrente, Apruzzese Marco e Di Ventura Mario - mentre va confermata la sanzione, irrogata al primo dei predetti calciatori - deve essere, invece, ridotta a 2 giornate la squalifica irrogata al calciatore Di Ventura Mario, atteso che tre giornate di squalifica non sembrano proporzionate rispetto alla condotta, seppure offensiva, posta in essere dal predetto tesserato nei confronti dell’Assistente arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma), riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Ventura Mario. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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