F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 04 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 09 Maggio 2011 4) RICORSO DELLA S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MORELLI VASCO, SEGUITO GARA DERUTA/FLAMINIA (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 04 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 09 Maggio 2011
4) RICORSO DELLA S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MORELLI VASCO, SEGUITO GARA DERUTA/FLAMINIA (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)
La Corte di Giustizia Federale letto il reclamo interposto dalla società Deruta avverso la squalifica del calciatore Morelli Vasco per 3 giornate comminata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011; - ritenuto di disattenderlo nel merito in considerazione della fede privilegiata da riconoscere al rapporto del Direttore di gara, che riferisce dell’episodio che portò alla espulsione del Morelli (che ebbe a colpire, a gioco fermo, un calciatore avversario al volto con una gomitata); - rilevato che la reclamante non contesta il rapporto nella sostanza, allegando in relazione al fatto posto in essere dal calciatore, che costui si sarebbe limitato a difendersi dall’avversario che, in maniera brusca, tentava di strappargli il pallone dalle mani; - considerato la congruità della sanzione per 3 gare correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Deruta di Deruta (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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