F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 04 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 09 Maggio 2011 5) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAY SEBASTIAN ROGERIO SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/VITERBESE CALCIO DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 04 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 09 Maggio 2011
5) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAY SEBASTIAN ROGERIO SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/VITERBESE CALCIO DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)
La A.S. Viterbese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 16.2.2011 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento
disciplinare, a seguito della gara con la Pol. Calcio Budoni, la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Gay Rogelio Sebastian “per avere, a gioco fermo, in reazione ad una lieve spinta di un calciatore avversario, colpito quest’ultimo con uno schiaffo ‘a mano aperta’ sul viso”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la società ricorrente afferma che la sanzione inflitta al Sebasti risulta eccessivamente afflittiva in quanto lo stesso avrebbe colpito solo accidentalmente e casualmente con il dorso della mano aperta il viso dell’avversario. La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione. Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento del predetto calciatore si configura come condotta violenta sulla base delle puntuali risultanze del rapporto del Direttore di gara. Va pertanto confermata la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 19.4 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio s.r.l. di Viterbo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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