F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 09 Maggio 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONE: 1) DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE; 2) DELLA SQUALIFICA PER 3 EFFETTIVE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GIUSEPPE POLIZZI; 3) DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIRO AURICCHIO; SEGUITO GARA CALCIO SOMIGLIANO/FRANCAVILLA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 09 Maggio 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONE: 1) DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE; 2) DELLA SQUALIFICA PER 3 EFFETTIVE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GIUSEPPE POLIZZI; 3) DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIRO AURICCHIO; SEGUITO GARA CALCIO SOMIGLIANO/FRANCAVILLA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011) Con atto, spedito in data 3.3.2011, la società A.S.D. Calcio Pomigliano preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale, a seguito della gara Somigliano/Francavilla, disputatasi in data 27.2.2011, erano state irrogate le seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.000,00 con obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse alla predetta società; - squalifica per 3 gare effettive al calciatore della società ricorrente, Polizzi Giuseppe; - squalifica per 2 gare effettive al calciatore della società ricorrente, Auricchio Ciro. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 3.3.2011, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale erano state adottate le predette sanzioni, la società A.S.D. Calcio Pomigliano faceva pervenire tempestivo atto di reclamo. Questa Corte, separato preliminarmente il ricorso epigrafe in tre distinti appelli, osserva quanto segue. Quanto all’appello relativo alla sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 con obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse, si evidenzia come lo stesso sia palesemente infondato; nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Pomigliano/Francavilla, disputatasi in data 27.2.2011. In ordine, poi, all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si evidenzia come la stessa non appaia sproporzionata rispetto alla condotta, posta in essere dai sostenitori della ricorrente; del tutto irrilevante risulta, poi, il richiamo, operato dalla ricorrente, a precedenti di questa Corte che si riferiscono, peraltro, a comportamenti non comparabili rispetto a quelli di cui al presente procedimento. Quanto, invece, ai reclami, proposto avverso le sanzioni, irrogate ai calciatori, Polizzi Giuseppe e Auricchio Ciro, si rileva come queste ultime non si appalesino sproporzionate rispetto alle condotte, poste in essere dai predetti tesserati. Quanto, poi, al motivo di ricorso con il quale la società A.S.D. Calcio Pomigliano eccepisce l’inutilizzabilità, da parte del Giudice Sportivo, del rapporto del Commissario di campo nella parte relativa alla condotta violenta, tenuta dal calciatore Polizzi Giuseppe all’interno dello spogliatoio in occasione dell’intervallo dell’incontro di calcio di cui è procedimento, si evidenzia come la predetta eccezione sia manifestamente infondata. Ed invero, l’art. 29, comma 2, C.G.S. prevede che “I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35”; l’art. 35, comma 1, punto 1.1. del C.G.S. individua i documenti ufficiali ne “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale di gara e i relativi eventuali supplementi” (documenti che “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”). Orbene, non vi è dubbio che il rapporto del Commissario di campo debba essere annoverato fra i documenti ufficiali di gara che il Giudice sportivo può, o meglio deve, utilizzare allorché debba giudicare in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso dell’incontro di calcio. Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D’Arco (Napoli) in tre distinti appelli li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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