F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 09 Maggio 2011 3) RICORSO DELL’U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LE SANZIONI: 1) DELL’AMMENDA DI € 1.300,00 ALLA RECLAMANTE; 2) DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AMASSOKA LAURENT; INFLITTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/FIDENE DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 09 Maggio 2011 3) RICORSO DELL’U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LE SANZIONI: 1) DELL’AMMENDA DI € 1.300,00 ALLA RECLAMANTE; 2) DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AMASSOKA LAURENT; INFLITTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/FIDENE DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, premesso che: - con decisioni del 2.3.2011 pubblicate e motivate con Com. Uff. n.123, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto le seguenti sanzioni: 1) ammenda di € 1.300,00 alla U.S. Zagarolo; 2) squalifica per tre gare effettive al calciatore Amassoka Laurent. Avverso tali provvedimenti, con atto del 9.3.2011, la U.S. Zagarolo ha proposto reclamo chiedendo la riduzione dell’ammenda e della squalifica per il calciatore. La società reclamante motivava tali richieste ritenendo, in primo luogo, la eccessività dell’ammenda, tenuto conto che l’assistente dell’arbitro, attinto da una monetina alla scapola lanciata da pochi sostenitori ospitanti, non ha creato alcuna conseguenza fisica allo stesso. Con il secondo motivo di ricorso la reclamante, pur ammettendo la condotta antiregolamentare tenuta dal proprio calciatore, si doleva del fatto che il Giudice Sportivo, nel quantificare la pena, non avesse preso in considerazione le provocazioni a sfondo razziale che il calciatore avversario ha profferito nei confronti dell’Amassoka determinando, in tal modo, la reazione dello stesso. Tanto premesso, osserva: - preliminarmente la C.G.F. ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla U.S. Zagarolo in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara. Nel merito, la C.G.F., quanto alla doglianza relativa alla ammenda ritenuta eccessiva, ritiene equo rideterminare la sanzione in € 800,00. L’episodio, invero, è sicuramente censurabile ma si è comunque prontamente esaurito consentendo la normale prosecuzione della gara. Quanto alla posizione del calciatore, il proposto appello non può trovare accoglimento in quanto lo stesso si è reso responsabile di un’attività violenta nei confronti di un avversario (pugno al volto), sanzionata correttamente dal Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.. Infatti, le eventuali espressioni razziali menzionate nel reclamo non sono documentate. Il calciatore avrebbe dovuto tempestivamente avvertire il Direttore di gara per l’eventuale adozione dei provvedimenti del caso. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Zagarolo di Zagarolo (Roma) in due distinti appelli: 1) accoglie parzialmente il ricorso avverso la sanzione dell’ammenda riducendola a € 800,00; 2) respinge il ricorso avverso la squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Amassoka Laurent. Dispone restituirsi la tassa del ricorso n. 1. Dispone addebitarsi la tassa reclamo del ricorso n. 2.
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