F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 09 Maggio 2011 1) RICORSO A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA AL CALC. CAPORUSSO ALESSANDRO PER 3 GARE EFFETTIVE, SQUALIFICA AL CALC. TEMPESTA GIANLUCA PER 2 GARE EFFETTIVE, INFLITTE SEGUITO GARA BARLETTA CALCIO A 5/SCARABEO CALCIO A 5 DEL 26.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 526 del 30.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 09 Maggio 2011 1) RICORSO A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA AL CALC. CAPORUSSO ALESSANDRO PER 3 GARE EFFETTIVE, SQUALIFICA AL CALC. TEMPESTA GIANLUCA PER 2 GARE EFFETTIVE, INFLITTE SEGUITO GARA BARLETTA CALCIO A 5/SCARABEO CALCIO A 5 DEL 26.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 526 del 30.3.2011) L'A.S.D. Barletta Calcio a 5, partecipante al Campionato di Calcio a 5 Serie B, ricorre a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 526 del 30.3.2011 ) che, per comportamenti antiregolamentari posti in essere da calciatori e dai sostenitori di essa reclamante in occasione della gara Barletta/Scarabeo Venafro disputata il 26.3.2011, ha comminato alla società, inadempiente all'obbligo di garantire l'assistenza medica in campo ed obiettivamente responsabile di sputi all'indirizzo degli arbitri e di lanci di acqua sul terreno di gioco tali da determinare, in due occasioni, l'interruzione dell'incontro, l'ammenda di € 800,00 ed ai calciatori Capurso Alessandro, espulso per aver cercato di colpire con uno sputo un avversario, e Tempesta Gianluca, reo di aver profferito espressione ingiuriosa contro l'arbitro al termine della gara, rispettivamente la squalifica per 3 e 2 giornate. . Lamenta di essere stata perseguita con eccessiva severità e, prospettando una versione meno gravosa dei fatti contestati,chiede una riduzione delle sanzioni dianzi specificate. Il reclamo può esssere parzialmente accolto. Mentre infatti nessun intervento è consentito per quanto concerne la squalifica ai calciatori Capurso e Tempesta, nei cui confronti le sanzioni sono state applicate nel minimo edittale secondo la previsione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) e b) C.G.S., un ridimensionamento dell'ammenda inflitta alla società, ammenda che si reputa dover contenere entro il limite di € 600,00, appare, in termini di afflittività, più equo e proporzionato e al tasso di responsabilità riconducibile alla reclamante e alla realta gravità delle violazioni commesse. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Barletta Calcio A5 di Barletta (Bari), riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 600,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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