• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 09 Maggio 2011
9) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI BARILLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A., DE NUCCIO MARIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5780/815PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 09 Maggio 2011
9) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI BARILLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A., DE NUCCIO MARIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5780/815PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011)
La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita nell’adunanza del 6.4.2011 per decidere in merito al ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con il Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011, relativa al deferimento dei sigg. Alessandro Barilli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., del dott. Mario De Nuccio, Presidente del Collegio sindacale della stessa società e la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. Alla adunanza del 6.4.2011 venivano ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale insisteva per l’accoglimento del ricorso proposto e il difensore della società A.C. Reggiana 1919 chiedeva alla Corte di Giustizia Federale il rigetto del medesimo ricorso. Con decisione dell’8.3.2011 la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva dall’addebito ad essa mosso, con deferimento della Procura Federale, la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ed il suo Presidente il signor Alessandro Barilli, nonché il Presidente del Collegio sindacale dott. Mario De Nuccio. Invero, la Procura Federale aveva ritenuto la società, il suo legale rappresentante, il Presidente del Collegio sindacale, responsabili della violazione prevista dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per avere prodotto alla Co.Vi.So.C, in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, inerenti agli emolumenti del mese di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale. La Commissione Disciplinare Nazionale ha posto a fondamento della propria decisione di proscioglimento dei soggetti deferiti le seguenti testuali motivazioni: “(…) si osserva che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute Irpef per l’anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazione e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale è quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita, che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari”. A detta della Procura Federale la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale è viziata in quanto la dichiarazione resa alla Co.Vi.So.C, in data 15.11.2010 appare non veritiera poiché il pagamento relativo alle ritenute Irpef è stato di fatto operato soltanto il giorno successivo. Detta dichiarazione mendace integra pertanto a detta della Procura, gli estremi della violazione dell’art. 8, comma 1, C.G.S.. I convenuti, con memoria redatta dal Prof. Avv. Antonio Tullio, insistevano per la legittimità del proprio comportamento, adducendo che la dichiarazione veniva prodotta in data difforme rispetto al momento del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi previdenziali, delle liquidazioni dei versamenti Iva, esclusivamente per un disservizio dovuto alla organizzazione interna dell’intermediario abilitato a provvedere al pagamento, cioè la Confartigianato. Affermano, inoltre, i convenuti, di aver rispettato il termine per il versamento previsto dalla normativa statuale. Alla luce di quanto sopra la Corte di Giustizia Federale, riunitasi, in virtù della peculiarità del caso, nella sua composizione a Sezioni Unite, rileva quanto segue. Prima di entrare nel merito della vicenda occorre interrogarsi sulla effettiva ratio della normativa dettata dalla Federazione e finalizzata alla iscrizione al campionato di competenza delle singole squadre ed alla verifica delle condizioni relative ai criteri economico-finanziari e legali, a quelli infrastrutturali, nonché ai criteri sportivi ed organizzativi. Nella normativa contenuta nel comunicato ufficiale numero 117/A, del 25.5.2010, la Federazione ha inserito le regole cui debbono attenersi le società di Serie A (parte prima, pag. 1), quelle di Serie B (parte seconda, pag. 5); le società della Lega Italiana Calcio Professionistico (parte terza, pag. 9); dette regole, come emerge dalla lettura complessiva del Comunicato stesso, sono finalizzate a garantire un controllo preventivo (all’atto dell’iscrizione) ed in corso del campionato da parte dell’organismo di controllo della Federazione stessa, la Co.Vi.So.C, e sono finalizzate ad evitare che comportamenti “disinvolti” delle singole società possano determinare alterazioni al regolare svolgimento del campionato, anche sotto il profilo della tenuta economica-fiscale delle singole società. Dette regole, pertanto, tutelano non soltanto il corretto svolgimento dell’evento sportivo, ma garantiscono anche i rapporti di lavoro subordinati e parasubordinati interni alle singole società e pongono su un piano di sostanziale parità, sotto il profilo economico-fiscale, tutte le società partecipanti al medesimo campionato. Alla luce di quanto sopra, appare evidente, che sono le regole pattizie della Federazione, quelle alle quali le singole società iscritte ai campionati debbono attenersi e rispetto ad esse non possono essere utilizzati, in deroga, i termini, di segno diverso, previsti dalla normativa statale. Ciò per l’evidente ragione che le due normative, quella interna alla organizzazione federale e quella dello Stato, sono state dettate a tutela di ipotesi diverse e non possono ritenersi fungibili. Venendo, ora, al caso in esame appare evidente che, in sede di prima applicazione ed in presenza di una normativa non sempre chiarissima, i rappresentanti della società Reggiana 1919 si siano trovati in difficoltà nell’individuare l’esatta data in cui operare il versamento ed abbiano, in buona fede, effettuato lo stesso – direttamente o indirettamente - il giorno 16 novembre, termine fissato per il versamento all’erario dalla legge statale. Alla luce di questa prima considerazione pare evidente che anche la dichiarazione resa dalla società Reggiana 1919 e per essa dai suoi rappresentanti (il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale) non può ritenersi mendace, ma operata nel contesto di un pagamento differito al giorno successivo sul presupposto che lo stesso fosse legittimamente così operato. In base alle predette considerazioni, questa Corte ritiene di condividere la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale che, rilevando come si fosse in fase di prima applicazione della norma e sussistendo il convincimento della legittimità dell’operato da parte della società deferita e dei suoi rappresentanti, ci si possa trovare in presenza di una ipotesi sussumibile nella categoria dell’errore scusabile. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale.
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9) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI BARILLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A., DE NUCCIO MARIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5780/815PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011)"