F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 09 Maggio 2011 1. RICORSO SOLBIATESE ARNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MATTEO MORBINI SEGUITO GARA VILLAFRANCA/SOLBIATESE DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 09 Maggio 2011 1. RICORSO SOLBIATESE ARNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MATTEO MORBINI SEGUITO GARA VILLAFRANCA/SOLBIATESE DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011) La Solbiatese Arno Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con la Villafranca Veronese, la squalifica per 8 gare effettive al calciatore Morbini Matteo “per avere, a seguito della realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, e dopo averlo inseguito fino a centrocampo, colpito, in segno di protesta con un pugno al braccio sinistro il Direttore di gara, senza tuttavia cagionargli sensazione dolorifica”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la società ricorrente afferma che la sanzione inflitta al Morbini risulta eccessivamente afflittiva in quanto lo stesso si sarebbe limitato ad appoggiare la sua mano destra sulla spalla dell’arbitro nel momento in cui gli passava davanti. La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione. Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento del predetto calciatore si configura come condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di gara sanzionata dall’art. 19 comma 4 lett. d) sulla base delle puntuali risultanze del rapporto del Direttore di gara e del supplemento di rapporto dallo stesso redatto per il Giudice Sportivo. Va pertanto confermata la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Solbiatese Arno Calcio di Solbiate Arno (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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